Civile

Friday 25 July 2003

Chi agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance deve dimostrare la probabilità del verificarsi dell’ occasione perduta. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 1 aprile-21 luglio 2003, n. 11322

Chi agisce per il risarcimento del danno da perdita di chance deve dimostrare la probabilità del verificarsi delloccasione perduta

Cassazione Sezione terza civile sentenza 1 aprile-21 luglio 2003, n. 11322

Presidente Lupo relatore Segreto

Pm Russo conforme ricorrente Guidi controricorrente Amadori ed altri

Svolgimento del processo

Guidi Mirco conveniva davanti al Tribunale di Rimini, Amadori Maurizio, conducente di una Fiat Uno, su cui era trasportato, lassicuratore per la rc la spa Cattolica, nonché Zamagna Alessandro e Mario, quali conducente e proprietario di una Fiat Panda, e lassicuratrice di questultima per la rc, la spa. Sai, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da lui subiti, a seguito dì collisione tra i due veicoli, avvenuta in Rimini il 3.12.1988. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di Amadori Maria Beatrice, proprietaria della Fiat Uno.

Con sentenza depositata il 23.11.1996, il Tribunale di Rimini dichiarava Amadori e Zamagna responsabili della causazione del sinistro nella misura rispettiva del 70% e 30% e condannava i convenuti al risarcimento dei danni in solido nei confronti dellattore, liquidati in 228 milioni.

Avverso questa sentenza proponeva appello lattore. Si costituivano e resistevano gli appellati.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 18.2.1999, condannava i convenuti al pagamento in favore dellattore della somma di lire 326.842.448, oltre interessi legali.

Riteneva la corte di merito, che erratamente il primo giudice aveva liquidato il danno biologico e quello morale con il criterio di cui allarticolo 4 legge 37/1999, per cui liquidava con riferimento alla tabella predisposta dal Tribunale di Bologna, per 33 punti di invalidità il danno biologico in complessive lire 153.750.005 ed il danno morale in lire 76.875.002.

Quanto al danno patrimoniale da invalidità permanente, riteneva il giudice di appello di confermare il risarcimento nella misura di 90 milioni, tenuto conto che, se anche il Guidi, alla data del sinistro era considerato un calciatore promettente, non vi era la prova che lo stesso potesse divenire un calciatore professionista e che i parametri adottati dal primo giudice erano condivisibili.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione lattore.

Resistono con controricorso gli Amadori e la Cattolica Assicurazioni.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del giudicato interno a norma dellarticolo 360 n. 4 Cpc.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha violato il giudicato interno, in quanto il Tribunale di Rimini aveva accertato la sussistenza di un danno patrimoniale subito dallattore per la definitiva cessazione dellattività di calciatore, in conseguenza del sinistro. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata aveva accertato, con efficacia di giudicato, la sua chance calcistica di divenire calciatore professionista; che su questo punto, non oggetto di censura da parte dei convenuti appellati, si era formato il giudicato.

2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.

Va preliminarmente osservato che la Corte di Cassazione, allorché sia stato lamentato un error in procedendo ha il potere di esaminare gli atti processuali e, segnatamente in relazione al caso di specie, il potere di accertare lesistenza o meno di un giudicato interno, nonché di interpretare, alluopo, la sentenza in base alla quale siffatto giudicato si sarebbe formato ed esaminare anche gli atti processuali ad essa successivi.

Quando, infatti, occorre accertare se si sia formato il giudicato nellambito dello stesso processo, indagando se una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado sia stata a non impugnata, la corte di cassazione non è vincolata dallinterpretazione degli atti processuali compiuta dai giudici di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente tali atti, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il

giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione di detta questione nel giudizio di appello, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa.

2.2. Nella fattispecie va osservato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto allattore solo la perdita di chance calcistica, ma non con riferimento ad unattività di calciatore professionista, bensì pur sempre nellambito dellattività di calciatore dilettante. A tale conclusione, infatti, porta il riferimento della possibilità di progressione e dei guadagni con esclusivo riferimento al campionato interregionale, che è un campionato di dilettanti, come anche la Nazionale Giovanile.

Soprattutto va considerato che nellambito della sentenza di primo grado non vi è alcuna affermazione che possa far ritenere, che il tribunale abbia fatto riferimento ad una perdita di chance riguardo ad attività di calciatore professionista.

Così interpretata la sentenza di primo grado, ne consegue che non vi è alcuna violazione di giudicato, allorché la corte di appello ha escluso che lattore appellante avesse provato di avere chance per il passaggio alle categorie di calciatori professionisti.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione ed omissione di pronuncia nella parte relativa alla liquidazione del danno patrimoniale, ai sensi dellarticolo 360 n. 5 Cpc.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha liquidato il danno patrimoniale nella misura di 90 milioni, ritenendo che non sussistessero elementi per ritenere una progressione in carriera fino a divenire calciatore professionista, senza fornire alcuna spiegazione di ciò e senza valutare le prove testimoniali nonché il fatto che era stato convocato dalla Nazionale Giovanile. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe valutato la diminuzione della capacità lavorativa, la perdita dellingaggio annuo da parte del Pietracuta Calcio e la perdita di chance di divenire giocatore professionista.

4.1. Ritiene questa Corte che anche il secondo motivo sia infondato e che, per leffetto, vada rigettato.

Per quanto parte della dottrina sia di avviso contrario, ritiene questa Corte di dover condividere lorientamento giurisprudenziale costante, secondo cui la perdita di chance, costituita dalla privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nellattività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile (Cassazione, 682/01; 8468/00).

Deve però trattarsi di un danno certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale, e non di un futuro risultato. In conclusione la chance è anche essa un bene patrimoniale, unentità giuridicamente ed economicamente valutabile, la qui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità, e presunzione (cfr. Cassazione, 6506/85; 8458/00). La chance è quindi unattitudine attuale del soggetto e non futura, costituente economicamente una componente del patrimonio professionale del soggetto, in modo molto simile ad un avviamento professionale dello stesso.

Non può, pertanto, condividersi lassunto che la perdita di chance integri un danno futuro (Cassazione, 9598/98).

4.2. Rimane, invece, superata, a seguito della sentenza delle Sezioni unite, 500/99, la problematica se la perdita di chance costituisca lesione di un diritto soggettivo, individuato nel diritto allintegrità patrimoniale.

Infatti, avendo la suddetta sentenza delle Sezioni unite ritenuto che il danno ingiusto sia quello lesivo di posizioni meritevoli di tutela da parte del lordinamento, indipendentemente dal punto se costituiscano diritti soggettivi, la perdita di chance rientra a pieno titolo tra queste posizioni meritevoli di tutela da parte dellordinamento.

4.3. Sotto laspetto probatorio va osservato che il soggetto che agisca per il risarcimento di una perdita di chance ha lonere di provare, anche se solo in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto e puntualmente alligate, la ragionevole probabilità dellesistenza di detta chance (Cassazione, 6506/85; 682/01; 8468/00).

La valutazione di dette circostanze, e segnatamente se esse siano in grado di far ritenere esistente per il soggetto danneggiato la chance di cui lamenta la lesione, è di esclusiva competenza del giudice di merito.

Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di esclusiva legittimità, che non vi era la prova che il Guidi, militante in una squadra di calcio dilettante, potesse divenire calciatore professionista.

4. Inammissibile è la censura, secondo cui il giudice di appello non avrebbe valutato le prove testimoniali addotte.

Infatti il principio dellautosufficienza del ricorso per Cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nellatto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cassazione, 4070/99).

Pertanto, allorché il ricorrente lamenti lomessa valutazione di una prova testimoniale, è necessario, per lammissibilità del motivo di ricorso alla luce del principio di autosufficienza, che egli indichi il contenuto di tale prova testimoniale.

Tanto non è avvenuto nella fattispecie.

5. Quanto alla censura, secondo cui il giudice dì appello non avrebbe valutato la diminuzione della capacità lavorativa dellappellante e la perdita di ingaggio dalla squadra di calcio dove militava, ritiene questa Corte che essa è infondata.

Infatti il giudice dì appello ha espressamente detto di ritenere condivisibili i parametri di valutazione adottati in prime cure e cioè lentità degli ingaggi percepiti, la durata dellattività sportiva e la possibilità dì percepire unadeguata remunerazione in altra attività.

La censura sul punto del ricorrente si risolve, quindi, in una diversa valutazione dei fatti, rispetto a quella del giudice di merito e, come tale, non prospettabile in questa sede di legittimità.

6. Egualmente infondata è la censura secondo cui la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il Guidi era stato convocato dalla Nazionale Giovanile.

Infatti, a parte il rilievo che anche la Nazionale Giovanile attiene al calcio dilettante, in ogni caso va osservato che è devoluta al giudice del merito lindividuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare í fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con lunico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e liter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 9384/95).

Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dai resistenti.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dai resistenti, liquidate in complessivi euro tremilacento, di cui euro tremila per onorario di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.