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Monday 18 April 2005

Chi acquista un immobile è tenuto a controllare il buon funzionamento del contatore Enel perchè, se precedentemente era stato manomesso, il nuovo proprietario risponde anche dei consumi pregressi.

Chi acquista un immobile è tenuto a controllare il buon funzionamento del contatore Enel perché, se precedentemente era stato manomesso, il nuovo proprietario risponde anche dei consumi pregressi.

Cassazione Sezione terza civile sentenza 1 marzo-13 aprile 2005, n. 7679

Presidente Varrone relatore Malzone

Pm Carestia conforme ricorrente Acri

Svolgimento del processo

Con citazione 5 ottobre 1994 la Spa Enel, conveniva in giudizio, avanti il GdP di Rossano, Acri Carmela, per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 1.812.617 (euro 936,14), pari allimporto non pagato dellenergia consumata nel periodo dal maggio 1982 allaprile 1997, comprensivo di accessori (importo erariale, sovraprezzo tecnico ecc.).

Esponeva lattrice che in data 26 aprile 1987 suoi dipendenti avevano accertato e verbalizzato che il misuratore dei consumi dellenergia (contatore) dellabitazione dellutente Acri Carmela, sita in Rossano Scalo via Adriatico n.6, ara stato manomesso al fine di impedire lesatta registrazione dei consumi stessi.

La convenuta, costituitasi, asserendo di aver preso possesso dellappartamento solo in data 4 giugno 1996, per averlo acquistato con rogito notarile dai coniugi Pescatore Antonio e Urso Filomena, e che ignorava che il misuratore era stato manomesso, contestava di dover rispondere del consumo dellenergia effettuato prima di tale data, eccepiva la prescrizione del diritto dellEnel ai sensi dellarticolo 2947 e 2948 Cc e chiedeva di chiamare in causa di suoi venditori.

Costoro, costituitisi in giudizio, negavano laddebito di aver manomesso il contatore.

Il giudice di pace con sentenza 39/2002, depositata il 7 marzo 2002, condannava la convenuta a pagare allattrice la somma di lire 575.794 (euro 297,37), oltre interessi di mora dal luglio 1986 al soddisfo; condannava altresì la stessa a pagare la metà delle spese di giudizio in favore dellattrice e la metà delle stesse spese in favore dei chiamati in causa.

Per la cassazione della decisione ricorre la Acri esponendo due motivi. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dellobbligo di astenersi dal decidere, a sensi dellarticolo 51 Cpc, da parte del GdP avv.Luigi Rizzuti per la sua relazione con il difensore della parte attrice (Acri Carmela), esso avv.Giuseppe Zampano, in quanto difensore di altro soggetto, tale Panettieri Pietro, nel giudizio civile intrapreso da costui nei confronti dello stesso avv.Luigi Rizzuti e pendente davanti al tribunale di Rossano con il n.174/95, giusta lattestazione della cancelleria dello stesso tribunale di cui al certificato del 23 maggio 2002.

Assume la ricorrente che la presente causa, dopo vari rinvii, era passata al GdP avv.Luigi Rizzuti, che senza darne comunicazione alle parti, laveva trattenuta in decisione ed emesso la sentenza Impugnata, di tal che non era stato data la possibilità al suo difensore di esercitare la ricusazione nei confronti dello stesso giudice.

Il motivo è infondato. Ed invero, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che linadempimento dellobbligo di astensione ex articolo 51 Cpc può essere fatto valere come motivo di impugnazione, per lirregolare costituzione del giudìce naturale, in ipotesi in cui la parte interessata non sia stata messa in condizione di esercitare la ricusazione (Cassazione, civile 5193/98).

Tuttavia, lunica ipotesi presa in considerazione dalla giurisprudenza come causa di nullità della sentenza, o addirittura di inesistenza della medesima, è quella in cui il giudice sia direttamente interessato alla controversia, assumendo la figura di parte formale o sostanziale.

Orbene, nel caso in esame non solo non sì conosce loggetto dellaltro giudizio, ma nemmeno risulta specificato quale sia linteresse dellavv.Luigi Rizzuti a partecipare al medesimo.

Con il secondo motivo, deducendo violazione dellarticolo 2043 Cc in relazione allarticolo 360 n.3 e 5 Cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che non è possibile esonerare la convenuta dal ristoro del danno subito dallEnel, in quanto dal momento dellacquisto dellappartamento deve considerarsi in colpa per non aver controllato, immettendosi nel possesso, lintegrità del misuratore ….

Ritiene la ricorrente che il criterio di equità è iniquo perchè contrario alla logica corrente, al comune buon senso e a norme di diritto, in quanto, da un lato, si riconosce che latto Illecito e stato messo in opera dai precedenti proprietari e, dallaltro, si pone a carico dellacquirente un obbligo che non aveva alcun riscontro giuridico.

Anche tale secondo motivo è infondato. Ed invero, risponde al comune buon senso che chi prende possesso di un appartamento per civile abitazione, quale acquirente o conduttore, ne controlli non solo lefficienza dei servizi, ma anche la loro regolare tenuta in ragione dellutenza che se ne è fatta. Ed infatti, ai fini della sussistenza della colpa, larticolo 2043 Cc richiede che levento non sia voluto dallagente, ma si verifichi, oltre che per inosservanza di norme giuridiche, per negligenza, imprudenza, imperizia, la cui misura di valutazione è, per giurisprudenza costante, rapportata alla diligenza del buon padre di famiglia.

Orbene, il GdP ha dato contezza della decisione adottata, specificando che la colpa della Acri è da ravvisarsi nel fatto di non aver controllato il misuratore dellenergia elettrica quando si è immessa nel possesso dellappartamento, bensi di averne tratto vantaggio non corrispondendo limporto per il consumo di energia nel periodo dal 4 giugno 1986 al 6 aprile 1987.

Resta così superato, perchè infondato, il presupposto, giuridico e di fatto, su cui poggia il terzo motivo di ricorso, vale a dire la doglianza sui criteri di attribuzione delle spese di lite.

Ed infatti. se la convenuta-ricorrente avesse usato lordinario criterio di diligenza, non solo avrebbe evitato di trovarsi nella situazione accertata dai dipendenti dellEnel, ma avrebbe fatto al che lente erogatore si rivolgesse a tempo debito nei confronti dei precedenti fruitori dello stesso servizio.

Ne consegue il rigetto del ricorso, senza onere di pagamento delle spese del presente giudizio, stante lassenza dellintimato ente.

PQM

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.