Civile

Tuesday 16 September 2003

Centrale rischi. Esperibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per far cancellare il nominativo ingiustamente iscritto. Tribunale di Napoli – Ordinanza depositata il 1° agosto 2003

Centrale rischi. Esperibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. per far cancellare il nominativo ingiustamente iscritto

Tribunale di Napoli XII sezione civile giudice unico

Ordinanza depositata il 1° agosto 2003

Ordinanza

Il giudice,

sciogliendo la riserva del 15 luglio 2003;

esaminati gli atti ed i documenti ed i verbali di causa;

letto lart. 669 acties;

premesso in fatto:

che il sig. Duraccio Luigi, nato ad Ottaviano il 28 agosto 1966 e residente in Somma Vesuviana, via Trentola 48, che il recante aveva contratto un prestito con la Compass per lacquisto di unauto, le cui rate di ammortamento aveva sempre regolarmente pagato con addebito in conto corrente;

che presso la centrale rischi ad uso delle aziende di credito e finanziarie gestita dalla S.p.a. CRIF risultavano a suo nome numerose posizioni debitorie, anche estinte, relative ad altri prestiti, e gli veniva attribuita la qualifica di cattivo pagatore, e di ciò era stato informato da un centro commerciale presso il quale aveva chiesto un finanziamento per lacquisto di beni di consumo che gli era stato rifiutato proprio a causa delle suddette informative;

che le notizie suddette erano errate in quanto egli aveva sempre tempestivamente onorato i suoi impegni senza mai ritardare rispetto alle scadenze stabilite, e contenevano dati equivoci oltre che errati come la dizione segnalazione di rate non pagate già regolarizzate;

che, avendo richiesto la CRIF S.p.a. di cancellare il suo nome dallelenco dei cattivi pagatori, e di rettificare le inesattezze, ne aveva ottenuto una risposta insufficiente;

tutto ciò premettendo chiedeva la cessazione della diffusione delle notizie riguardanti la sua persona in quanto inesatte;

che la resistente CRIF non si costituiva rimanendo contumace;

ritenuto  in diritto quanto al fumus boni iuris:

che la CRIF S.p.a., contumace, nulla ha eccepito circa le doglianze del ricorrente, ma nella sua lettera del 27 maggio 2003, allegata dallo stesso ricorrente, ha affermato che il trattamento dei dati relativi al prestito Finemiro del 12 ottobre 2000 sarebbe stato autorizzato dal ricorrente, ma di ciò, non ha dato ovviamente prova (data la contumacia), e che per le altre posizioni elencate nella stesa lettera (prestito Deutsche Bank del 17 ottobre 2000 stinto, prestito Linea Banche Popolari S.p.a. estinto, prestito Compass 14 dicembre 2002, per la Deutsche Bank del 29 dicembre 2000 e prestito Deutsche Band del 8 novembre 2002) avrebbe sospeso (ma non annullata) la visibilità in attesa di conoscere la esistenza del consenso al trattamento dei dati personali come da sua richiesta agli Istituti segnalanti;

che non appare corretta la linea difensiva assunta dalla resistente nella suddetta lettera nella quale essa, per un verso onera il ricorrente di rivolgersi agli Istituti segnalanti per ottenere a verifica della esattezza e correttezza delle informazioni e per altro non sembra ritenersi tenuta a fornire a prova del consenso di lui al trattamento dei suoi dati personali, dal momento che essa, provvedendo direttamente alla divulgazione dei dati, è altrettanto direttamente tenuta al rispetto della normativa imposta dalla legge 675/96 secondo il quale per trattamento devesi intendere, tra laltro, a diffusione dei dati, per cui non vè dubbio che essa CRIF S.p.a. sia diretta destinataria dellobbligo di legge di essere in possesso del consenso alluopo necessario dellinteressato, o quanto meno di darne conto allinteressato, non potendosi essa ritenere terza estranea al rapporto con linteressato;

che la prova della attribuzione la ricorrente della qualifica di cattivo pagatore nella informativa divulgata dalla CRIF S.p.a., o altre similari, che gli impediscono di accedere al credito, non è stata data ma il ricorrente si riserva di fornirla nel susseguente giudizio di merito e che tuttavia nella contumacia della resistente, che nulla ha eccepito al riguardo, appare verosimile la versione dei fatti dal ricorrente al riguardo;

che linibitoria richiesta non sembra arrecare danni di alcun genere alla parte resistente, agli Istituti finanziatori menzionati ed al sistema creditizio in generale, non risultando appunto che il ricorrente sia privo di capacità economica impeditivi di accesso al finanziamento, come dalla informativa resa dal CRIF medesima con la suddetta lettera dalle quali non emerge alcuna inadempienza che possa giustificare siffatta pregiudicante qualifica a carico del ricorrente;

ritenuto, quanto al periculum in mora:

che il permanere della divulgazione delle notizie pregiudizievoli a danno del ricorrente possa pregiudicare il suo diritto di fruire liberamente del credito ed alla sua onorabilità nei rapporti sociali e di lavoro e che, alluopo, lunica possibile tutela per il ricorrente è appunto linibitoria domandata in via di urgenza;

ritenuto che, pertanto, il suo ricorso vada accolto, salvo il seguente giudizio di merito;

PQM

Ordina alla resistente CRIF S.p.a., in persona del suo legale rappresentante di provvedere all immediata cancellazione dal proprio archivio, informatico e non, del nominativo del ricorrente, Duraccio Luigi, nato ad Ottaviano il 26 agosto 1966 e residente in Somma Vesuviana, via  Trentola 45, nonché di ogni dato che lo riguarda, rilasciando allesito certificazione relativa;

fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per lintroduzione del giudizio di merito;

manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Garante per la protezione dei dati personali.

Sulle spese si provvederà con la sentenza.