Lavoro e Previdenza

Thursday 22 July 2004

Causa di servizio per chi cade dalle scale sul posto di lavoro, anche se aveva a disposizione l’ ascensore

Causa di servizio per chi cade dalle scale sul posto di lavoro, anche se aveva a disposizione lascensore

Tar Veneto Sezione prima sentenza 11 marzo-9 luglio 2004, n. 2294

Presidente e relatore De Zotti

Ricorrente Nisticò

Fatto

In data 23 gennaio 1996, lodierno ricorrente, dipendente Inps, allora in servizio presso la sede di Catanzaro, mentre si spostava da un piano allaltro degli uffici avendo in mano cartelle e fotocopie allo scopo di acquisire dati per linventario di sede, scivolava sulle scale e cadeva a terra, battendo la regione dorso-lombo-sacrale; sul momento accusava un intenso dolore che gli rendeva quasi impossibile la deambulazione, tanto da essere costretto a farsi accompagnare a casa dai propri familiari.

Dopo due giorni trascorsi presso il proprio domicilio, perdurando il dolore e limpotenza funzionale, il sig. Nisticò si faceva condurre presso il pronto soccorso dellOspedale A. Pugliese di Catanzaro, dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo alla regione dorso-lombo-sacrale per il quale veniva altresì disposto il ricovero presso lo stesso nosocomio.

Effettuate le cure del caso, veniva dimesso in data 30 gennaio 1996 con diagnosi di contusione dorso-lombare, e prognosi di 15 giorni; gli veniva altresì consigliato di sottoporsi a successivi controlli ambulatoriali. Dopo circa due mesi rientrava in servizio.

In data 18 marzo 1996, il Nisticò presentava listanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dellinfortunio occorsogli.

Con nota del 6 gennaio 1997 la Direzione centrale dellInps invitava il sig. Nisticò a presentarsi il giorno 17 marzo 1997 presso il gabinetto diagnostico della sede centrale, al fine di essere sottoposto agli accertamenti sanitari a cura del Collegio medico, ai sensi dellarticolo 2, allegato 2, del Regolamento organico del personale.

Il suddetto collegio, allesito della visita rispondeva ai quesiti posti dallAmministrazione come segue: «1) linfermità denunciata è sì da porre in rapporto causale diretto con linfortunio occorso al dipendente (trauma contusivo rachide D.L.S.); 2) sussiste nesso causale fra servizio e infermità denunciata; 3) tale infermità ha costituito impedimento temporaneo alla prestazione del servizio; 4) linfermità stessa ha prodotto menomazione permanente dellintegrità fisica del dipendente».

Successivamente, tuttavia, con deliberazione n. 548, datata 12 maggio 1998, il Consiglio di amministrazione dellInps respingeva la domanda del dipendente di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dellinfortunio occorsogli in data 23 gennaio 1996, «per insussistenza del nesso causale tra il servizio e linfermità denunciata».

Di tale provvedimento, ritenuto illegittimo, si chiede lannullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dellarticolo 64 del Dpr 1092/973 e dellarticolo 18 dellallegato 2 del regolamento organico del personale Inps.

Si sostiene che il Consiglio di amministrazione dellInps, discostandosi dal parere del Collegio Medico di primo grado, ha rigettato la domanda del ricorrente per 1asserita insussistenza del nesso causale tra il servizio e 1infermità; che ciò, in particolare, è stato deliberato prendendo atto che 1infermità era derivata al ricorrente dal trauma subito scivolando sulle scale rese viscide dalle cattive condizioni atmosferiche, mentre si stava spostando per motivi di servizio da un piano allaltro della sede di lavoro ma ritenendo al contempo che, trattandosi di infortunio riconducibile al cosiddetto rischio generico ovvero a quel rischio che incombe sulla generalità della popolazione, ciò fosse sufficiente a far venir meno il predetto nesso causate; che tuttavia dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che non è stata riscontrata in capo al ricorrente alcuna responsabilità in relazione allepisodio da cui è derivata allo stesso linfermità denunciata; che la determinazione dellEnte appare dunque lesiva delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

2) eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per incongruità della motivazione; violazione dellarticolo 3 della legge 2417/990.

Si sostiene che il Consiglio di amministrazione dellInps, ha sottolineato linsussistenza di effettive responsabilità in negligendo nel determinismo causativo del fatto lesivo per la natura puramente accidentale dellevento infortunio a rischio generico; che lamministrazione ha seguito i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di danno ambientale e tutela degli eventi professionali secondo cui sono esclusi dalla tutela assicurativa tutti gli infortuni riconducibili al rischio generico, ancorché avvenuti nei locali dellufficio e durante lorario di lavoro; che presupposto per riconoscere lequo indennizzo è lesistenza di fatti di servizio che costituiscano lantecedente causativo del danno psico fisico alla persona, senza che rilevi la riconducibilità al rischio generico dellincidente occorso al dipendente; che dallesame delle ragioni addotte dallamministrazione a sostegno del provvedimento impugnato si evidenzia lerrore di fondo nel quale questa è incorsa e lincongruenza della motivazione in rispetto agli elementi in relazione ai quali andava riconosciuta la causa di servizio.

LAmministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando i motivi di ricorso e chiedendone la reiezione con vittoria di spese.

Alludienza pubblica dell11 marzo 2004, previa audizione dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Diritto

Come esposto nelle premesse di fatto il ricorrente ha chiesto allInps il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dellinfermità da quegli denunciata (trauma contusivo riportato a seguito di caduta in occasione della prestazione lavorativa).

Lamministrazione, disattendendo il parere espresso dal collegio medico di 1^ grado, ha tuttavia respinto listanza assumendo che lincidente occorso al ricorrente, al pari di incidenti similari oggetto di domande esaminate dal consiglio di Amministrazione nella stessa seduta, non era ascrivibile a causa di servizio.

In particolare, lEnte ha ritenuto di aver correttamente escluso il nesso causale tra levento e lattività di servizio, nonostante il diverso giudizio formulato dal Collegio medico, perché la caduta che nella specie ha causato la lesione non sarebbe ascrivibile ad un rischio specifico, ma rientrerebbe nel rischio generico gravante sulla generalità della popolazione e che levento si sarebbe potuto evitare usando la normale diligenza, non essendo stato dimostrato in alcun modo che il ricorrente avesse usato in concreto tutti gli accorgimenti idonei ad evitare linfortunio; che, pur senza attingere al comportamento doloso nella specie si sarebbe trattato di unipotesi di colpa grave, non avendo il dipendente dimostrato il motivo per cui si trovasse in quel tratto di scala.

Le difese dellamministrazione sono tuttavia prive di pregio ed il ricorso merita di essere accolto.

Occorre premettere che nella più recente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cassazione, Sezione lavoro, 12652/98) il nesso di causalità tra lattività lavorativa e le infermità occorse al dipendente è venuto estendendosi anche al cosiddetto rischio specifico improprio, vale a dire a quel rischio che sebbene non sia insito nellatto materiale della prestazione lavorativa riguarda, tuttavia, situazioni ed attività strettamente connesse con questultima, anche in modo indiretto.

Secondo questa linea interpretativa, che il Collegio condivide, il servizio va preso in considerazione, come fattore causale dellevento dannoso, in quanto ha esposto il lavoratore ad un rischio, che, ove non vi fosse stata la presenza sul luogo di lavoro, non si sarebbe determinato, con la sola eccezione del rischio cosiddetto elettivo, cui il dipendente si sia assoggettato in assenza di qualunque esigenza lavorativa.

Nel caso del sig. Nisticò, non è controverso, e comunque non è stato contestato in alcun atto del procedimento, che il ricorrente sia scivolato mentre scendeva le scale interne alledificio (usurate e rese viscide dalle condizioni atmosferiche esterne) impegnato, comera, nellattività di acquisizione presso ogni ufficio della sede, dei dati necessari per redigere ovvero aggiornare linventario: è pacifico quindi che lincidente è avvenuto allinterno della sede di lavoro, in occasione dellattività lavorativa ed a causa (indiretta) della stessa, nel senso sopra chiarito di evento lesivo strettamente correlato al luogo di lavoro e alloccasione di lavoro.

Quanto allassunto, esplicitato solo nella memoria defensionale, che il dipendente si trovava nel luogo dellincidente senza alcuna motivazione, il Collegio osserva che dalla pianta dellufficio dimessa in atti si evince che la scala in cui avvenne linfortunio collega i vari piani dellufficio provinciale Inps di Catanzaro, con la sola alternativa dellascensore, e dunque appare persino banale chiedere al ricorrente la giustificazione del trovarsi in un luogo di transito obbligato, come il vano scale, in funzione degli spostamenti da ufficio ad ufficio che il dipendente in quel momento effettuava per gli adempimenti che lo richiedevano.

Ne deriva, quindi, che il rischio al quale il dipendente era esposto non era estraneo al servizio prestato, essendo al contrario strettamente correlato al luogo di lavoro e alla occasione di lavoro (in caso analogo cfr. CdS, Sezione sesta, 5552/00).

Quanto alla condotta asseritamene colposa del dipendente, questa è stata prospettata in sede difensiva ma non dimostrata e non è chiaro se si sia inteso imputare al dipendente infortunato un grado colpevole di disattenzione nel discendere i gradini (in assenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute allo stato del pavimento) o la disattenzione aggravata dalla consapevolezza della condizione insidiosa del manufatto.

Lamministrazione si è limitata, infatti, ad affermare, del tutto genericamente, che linfortunio occorso alla dipendente si sarebbe potuto evitare con la normale attenzione di vita quotidiana richiesta dalle circostanze, senza specificare in che cosa dovesse consistere tale normale attenzione e quali fattori oggettivi siano stati indice di un comportamento gravemente colposo per mancato impiego della normale diligenza.

In realtà dagli atti di causa è emerso che le condizioni della scala non erano tali da garantire le condizioni di sicurezza, in quanto molti dei gradini erano visibilmente e notoriamente usurati; che erano inoltre scivolosi a causa della levigatura prodotta dalluso e dalle caratteristiche del materiale usato; che la pericolosità era accentuata dalla mancanza di bande o strisce antisdrucciolo posizionate in prossimità dei bordi dei singoli gradini.

Fu quindi questa condizione di degrado del manufatto, reso ancor più viscido dalle condizioni atmosferiche, a causare levento, con il concorso di circostanze che si realizzano con maggiore probabilità quanto più si ripetono le azioni o queste si svolgono con modalità particolari (ad esempio trasportando materiale e non usando per oggettiva difficoltà o impossibilità il corrimano).

Ne è riprova indiretta la circostanza, documentata in atti, che dopo lincidente al ricorrente, che non fu il solo, lamministrazione dispose leffettuazione di lavori di ristrutturazione che hanno comportato la messa in opera delle strisce antiscivolo e la sostituzione della pedata dei gradini maggiormente usurati.

Ne consegue che nella specie levento, legato da nesso di causalità con la prestazione del servizio, non era imputabile a colpa del dipendente, come si è ritenuto nel provvedimento impugnato, ma allamministrazione, la quale non ha mantenuto in condizioni di agibilità e sicurezza un impianto, come la scala interna, che tutti i dipendenti utilizzavano per i loro spostamenti tra i vari uffici trasformando, di fatto, un rischio generico, quale sarebbe stato luso di una scala in buone condizioni di manutenzione in un rischio specifico, aggravato da elementi che nella fattispecie hanno avuto il ruolo di causa principale ed efficiente nel determinismo dellinfortunio stesso (cfr. Tar Napoli, Sezione seconda, 48/1996).

Il ricorso va quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tar per il Veneto, prima sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per leffetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna lamministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese delle competenze di causa che liquida complessivamente in euro 2000,00 (duemila/00 euro) oltre ad Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.