Penale

Wednesday 12 February 2003

Cassazione penale: il concorso anomalo nel reato

La Cassazione chiarisce il concetto di concorso anomalo nel reato

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 24 ottobre-18 dicembre 2002, n. 42861
Presidente Ietti relatore Cicchetti
Pg Fraticelli ricorrente Libanori

Svolgimento in fatto e in diritto

La Corte di assise di Ferrara, con sentenza in data 8 maggio 1998, condannava tra laltro Libanori Raffale, per concorso nellomicidio aggravato di Benfenati Gianluca (sparandogli, in tempo di notte dopo averlo con inganno condotto in luogo buio lontano da centro abitato di Ferrara, 8 colpi di pistola calibro 22) nonché nel porto dellarma utilizzata, alla pena di anni 21 e mesi 6 di reclusione; previa concessione di generiche equivalenti e ritenuta la continuazione tra i due reati.
La Corte di assise dappello di Bologna, con sentenza 31 marzo 2000, confermava la condanna alla medesima pena, pur eliminando laggravante della premeditazione.
Questa Corte di cassazione, con sentenza in data 12 marzo 2001, annullava la pronuncia dappello (nei confronto del solo Libanori, mentre confermava la condanna di Bregoli Michele) rinviando ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna per nuovo giudizio, ritenendo la manifesta illogicità della motivazione in punto di credibilità delle dichiarazioni del coimputato Bregoli.
Limpugnata sentenza della Corte di assise di appello di Bologna qualificava ai sensi dellarticolo 116 Cp, il concorso del Libanori nel delitto di omicidio, esclusa laggravante ex articolo 61 numero 1 Cp e, con le già concesse attenuanti generiche e quella di cui allarticolo 116 comma 2 Cp ritenute prevalenti sulla residua aggravante, lo condannava tenuto conto della diminuente del rito abbreviato alla pena di anni 12 di reclusione con quella accessoria, confermando le statuizioni civili.
Ha proposto ricorso il difensore del Libanori allegando i seguenti motivi.
1. Mancanza di motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli interrogatori inseriti nellincidente probatorio non letto per mancato consenso delle parti.
È necessario partire dalla sicura affermazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dallimputato, siccome già acquisite nel fascicolo del dibattimento e servite per la contestazione.
Larticolo 500 comma 2 Cpp come sostituito dallarticolo 16 legge 63/2001 (giusto processo) prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate solo ai fini della credibilità .
Va ricordato, tuttavia, che larticolo 26 comma 3 della legge sopra indicata contiene una norma transitoria volta a recuperare pienamente nella ratio di non disperdere il materiale probatorio già legittimamente acquisito prima delle nuove disposizioni sul giusto processo le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o delludienza preliminare.
Dette dichiarazioni, se già acquisite nel fascicolo per il dibattimento sono valutate a norma dei comma 3, 4, 5 e 6 del previdente testo articolo 500 Cpp.
Ora, se il comma 3 del vecchio articolo 500 riproduceva sostanzialmente la dizione della novella, quello novellato consentiva lacquisizione nel fascicolo per il dibattimento e la valutazione come prova dei fatti in esse affermati assieme ad altri elementi di prova che ne confermano lattendibilità.
Limpugnata sentenza applica correttamente la norma, poiché non cè dubbio che le dichiarazioni inserite nei verbali dellincidente probatorio entrino a fare parte del fascicolo per il dibattimento (articolo 431 comma 1 lettera e) Cpp ed inoltre le stesse sono valutate assieme a numerosi altri elementi che ne confermano lattendibilità.
La trama argomentativi della sentenza gravata parte, dunque, dalla dichiarazione del Libanori (comprensione dellintento del Bregoli di dare una lezione, nel senso di volere in qualche modo intimorire), per dedurre con argomenti perfettamente logici linverosimiglianza delle tardive dichiarazioni dibattimentali (volontà di rappacificare gli altri due) e la consapevole e pronta adesione al progetto, per facta concludentia (prelevamento della vittima mediante il falso invito alla realizzazione del furto ai danni dello zuccherificio).
Il convincimento del giudice in ordine alla volontà del Libanori di concorrere con il Bregoli nel dare una lezione al Benfenati è supportato ancora con il riferimento al suo comportamento successivo al fatto, attestato da episodi di violenza ormai coperti da giudicato consumati assieme nellassoluta indifferenza per quanto prima accaduto.
La sentenza, inoltre, prende correttamente in esame gli argomenti difensivi indicati nellatto dappello per desumerne in un contesto di piena congruità logica linidoneità a smentire laccordo sulla lezione da dare al Benfenati.
Il reiterato richiamo ai motivi di appello costituisce pertanto, censura di merito non consentita in questa sede di legittimità.
Passando al controllo di legittimità in ordine alla ricostruzione contenuta nella motivazione dello schema del concorso anomalo ex articolo 116 Cp, occorre riaffermare come questo sia caratterizzato dallesistenza di un nesso di causalità materiale e psichica tra condotta del compartecipe al resto concordato ed evento più grave voluto e realizzato da altro concorrente.
Il nesso soggettivo necessario e sufficiente consiste nella mera prevedibilità, cioè nella possibilità, valutata alla stregua delle concrete circostanze secondo la logica e la scienza delluomo medio, che alla psiche dellagente il reato diverso si rappresenti, nei suoi essenziali elementi, come sviluppo logico di quello voluto, pur senza una concreta previsione (Cassazione, sezione prima 3465/99, Zumbo; 5188/96, Caccavo; 3381/95, Parolisi; 7751/94, Biliardo; 7576/93, Rho; sezione quinta, 1488/92, Vizzini; 3617/90, Marino).
In sostanza lipotesi di concorso anomalo si fonda su un atteggiamento psichico colposo, consistente nellinosservanza, da parte del coimputato, di regole di prudenza per essersi affidato, nella realizzazione del reato voluto, alla condotta altrui non suscettibile di controllo e non aver previsto un eccesso prevedibile.
La valutazione in ordine alla prevedibilità come sopra delineata compete al giudice di merito ed è insindacabile in questa sede di legittimità se congruamente desunta dalle effettive modalità della condotta e da ogni altra rilevante circostanza di fatto (Cassazione, sezione prima 7576/93, Rho).
Limpugnata sentenza desume congruamente la prevedibilità che il coimputato Bregoli portasse con sé la propria pistola, per usarla a scopo intimidatorio, da fatti significativi (lintima amicizia, la conoscenza che il Bregoli non si separava mai dalla sua arma, lassenza di motivi per uscire disarmato quella notte in cui si doveva impartire la lezione al Benfenati) e disattende la tesi difensiva avanzata solo al dibattimento (in ordine al reiterato invito, rivoltogli in generale dal ricorrente, di un uscire in sua compagnia armato) con una motivazione congrua che discerne criticamente le diverse risultanze processuali, comprese le dichiarazioni testimoniali dei fratelli Sivieri.
Questi ultimi, secondo quanto risulta dallimpugnata sentenza, hanno finito per confermare proprio in dibattimento la veridicità della precedente versione accusatoria, sicché non è neppure ipotizzabile la violazione delle disposizioni ex articolo 500 commi 3 e 4 Cpp concernenti il caso di persistente difformità tra le diverse dichiarazioni.
Si sostiene ancora dal ricorrente che le modalità della condotta del Bregoli (scarica mortale che aveva colpito alla schiena la vittima mentre i tre camminavano in fila indiana senza che si fosse verificato il minimo alterco) configurerebbero levento atipico che esclude la responsabilità del compartecipe ex articolo 116 Cp.
La censura è priva di fondamento.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente che la responsabilità del compartecipe ex articolo 116 Cp può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità (Cassazione, sezione prima 12740/95, Fortebraccio; 7321/95, Ruzzone; sezione sesta 11352/94, De Nuccio; sezione prima 7576/93, Rho; 5377/90, Saggiorato).
La rottura del nesso causale viene, pertanto, ipotizzata nellevento definito atipico sempre in relazione alla sua eccezionalità o totale imprevedibilità rispetto al reato concordato, sicché nel caso in cui era prevedibile luso di una rivoltella per lesecuzione della minaccia concordata non può ritenersi conseguenza di circostanze eccezionali e non ricollegabili al reato meno grave il fatto che la pistola sia stata usata dal coimputato immediatamente e direttamente per uccidere, senza alcuna previa minaccia.
Per la configurabilità del concorso anomalo non è indispensabile, infatti, la commissione del reato meno grave, ma da una parte il nesso puramente causale tra lapporto materiale di chi ha voluto solo quello ed il reato più grave e dellaltra un necessario coefficiente di colpevolezza concepito come nesso psichico in termini di prevedibilità dello sviluppo logico verso un fatto più grave non direttamente voluto.
Anche il terzo motivo è inconsistente.
Il ricorrente parte dalla pronuncia di assoluzione con formula ampia dal contrasto nel porto di arma da fuoco (capo B) per dedurne che non sapeva, non aveva previsto e non poteva prevedere il porto darma fuori dellabitazione.
Invero è di per sé erroneo il sillogismo che pone a confronto due entità riferibili a reati distinti (pronuncia si assoluzione sul porto illegale e giudizio in ordine alla prevedibilità del fatto omicidario), senza affrontare il necessario approfondimento sulla compatibilità delle motivazioni poste a supporto delle sottostanti valutazioni ed evitando le necessarie distinzioni in punto di atteggiamento psicologico.
Lassoluzione, basta su mancanza di prova sulla conoscenza che la sera dellomicidio il Bregoli fosse in possesso della pistola, va rapportata allelemento soggettivo che ne reato in esame si atteggia a dolo nel concorso, onde la conoscenza (la cui prova è mancata) poteva essere effettiva (dolo diretto) o prevista con accettazione del rischio (dolo eventuale) laddove ogni diverso nesso psicologico (come la prevedibilità) avrebbe dovuto comportare necessariamente lassoluzione.
Da tali considerazioni derivano le due seguenti conseguenze.
1. Lassoluzione dal concorso nel porto illegale per non aver commesso il fatto, pur essendo esatta in quanto nel concorso morale il venir meno del nesso soggettivo porta inevitabilmente a tale formula, lascia del tutto impregiudicata la questione in ordine allatteggiamento psichico nel concorso anomalo ex articolo 116 Cp per lomicidio.
2. Non sussiste alcuna contraddizione tra quellassoluzione e la condanna impugnata, trovando questultima fondamento nella prevedibilità del porto e di conseguenza del fatto più grave commesso dal coimputato, nesso psichico ben più labile rispetto al dolo, siccome ricadente nellarea della colpa per non aver previsto, ampiamente motivata nella sentenza.
Il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia inosservanza dellarticolo 624 Cpp e la mancata applicazione dellarticolo 118 Cp è manifestamente infondato.
La sentenza di condanna nei confronti del Bregoli, ormai divenuta irrevocabile anche in relazione alla sussistenza dellaggravante dei motivi futili, non costituiva giudicato alcuno quanto allattuale ricorrente su tale aggravante, poiché lannullamento nei suoi confronti della prima sentenza della Corte di assise di appello di Bologna in data 31 marzo 2000 (sul capo di responsabilità per concorso pieno ex articolo 110 Cp) lasciava ancora impregiudicata la decisione sullaggravante ex articolo 61 numero 1 Cp.
La sentenza impugnata correttamente, pertanto, ha dovuto motivare in ordine a quella aggravante per escluderla (pagina 32). La censura di violazione dellarticolo 624 Cpp è pertanto manifestamente infondata.
Dopo lesclusione del concorso pieno ex articolo 110 Cp e laffermazione del concorso anomalo (pagina 24), è parsa evidente lincompatibilità con laggravante del motivo futile ove riferito allomicidio, tanto che la sentenza la rapporta solo al delitto effettivamente voluto e la elimina, in verità senza alcuna conseguenza concreta poiché il calcolo della pena andava fatto comunque secondo i criteri dettati dalla struttura del concorso ex articolo 116 Cpp ignorando quellaggravante.
Nessun interesse ha il ricorrente a far rilevare, in punto di diritto, lerroneità giuridica nella motivazione (presunta applicabilità dellarticolo 118 Cp) di esclusione dellaggravante.
Anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo risulta inammissibile.
Analoga pronuncia di inammissibilità riguarda lultima censura sul trattamento sanzionatorio.
Ove si tenga conto che la pena base per lomicidio non aggravato non può essere inferiore ad anni 21 di reclusione (articolo 575 Cp), la censura può riferirsi solo alle riduzioni per lattenuante ex articolo 62bis Cp e alla diminuzione ex articolo 116 comma 2 Cp ritenute prevalenti sulla residua aggravante ex articolo 61 numero 5 Cp.
Dinanzi ad una motivazione che pone in risalto la decisività della condotta del Libonari nella realizzazione del progetto criminoso del coimputato, la grave colpa per mancata previsione e la personalità del prevenuto, la censura del ricorrente si limita ad argomentazioni che, per tradursi in alternativa valutazione di merito, sono inammissibili in questa sede.
Per concludere, il ricorso va globalmente rigettato con la condanna del ricorrente al p pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.