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Wednesday 18 June 2003

Caso Catania, il Consiglio di Stato dichiara la competenza funzionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia.

Caso Catania, il Consiglio di Stato dichiara la competenza funzionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia: il ricorso della FIGC è inammissibile

Consiglio di Stato – Sezione sesta – ordinanza 17 giugno 2003, n. 2407

Presidente Giovannini – estensore Maruotti

Visto l’articolo 21 ultimo comma della legge 1034/71, come modificato dalla legge 205/00;

visto l’appello proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Mario Gallavotti

contro Coni, AC Venezia 1907 Srl, Ascolti Calcio 1898 Spa, Hellas Verona Football Club Spa, FC Messina Peloro Srl, AC Siena Spa, AS Bari Spa, Genoa Cricket and Football Club Spa, non costituitosi;

Catania Calcio Spa rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scuderi e Lorenzo Acquarone;

SS Calcio Napoli Spa rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Abbamonete ed Orazio Abbamonte

per l’annullamento dell’ordinanza del Tar Sicilia – Catania – sezione seconda 958/03, resa tra le parti, concernente conferma del risultato acquisito sul campo all’esito della partita Catania-Siena;

visti gli atti e documenti depositati con l’appello;

vista l’ordinanza di…della domanda cautelare proposta in primo grado;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Catania Calcio Spa e SS Calcio Napoli Spa;

udito il relatore consigliere di Stato Luigi Maruotti

vista la documentazione depositata dalle parti;

Uditi alla camera di consiglio del 17 giugno 2003 gli avvocati Medugno c Gallavotti per la Figc, l’avv. Angeletti per il Coni, l’avvocato Orazio Abbamonte per la spa S.S. Calcio Napoli, l’avvocato Stincardini per la srl Venezia 1907, gli avvocati Scuderi e Acquarone per la spa Calcio Catania.

Consideralo in fatto e in diritto quanto segue

1. Con la decisione di data 29 aprile 2003, la Commissione di appello federale (Caf) della Federazione italiana gioco calcio (Figc) ‑ in accoglimento dell’appello della s.p.a. Calcio Catania e in riforma della decisione della Commissione disciplinare che aveva respinto il suo ricorso ‑ ha inflitto alla A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara col Catania (coi risultato di 0-2, in luogo del risultato di 1-1, maturato sul campo), disputata il 12 aprile 2003 nel corso dei campionato di Serie B 2002-2003.

Con distinti ricorsi l’A.S. Siena e altre sette associazioni e società sportive ‑ partecipanti al medesimo campionato di Serie B ‑ hanno impugnato la decisione della Caf innanzi alla Corte Federale della Figc.

La Corte Federale, con decisione resa in data 22 maggio 2003, ha riunito gli otto ricorsi, li ha accolti e, in riforma della decisione della Caf, ha respinto l’ordinario ricorso della spa, Catania ed ha confermato il risultato della gara Catania-Siena maturato sul campo.

2. Col ricorso di primo grado 1986/03 (proposto al Tar per la Sicilia, sezione di Catania), la spa Calcio Catania ha impugnato il provvedimento emesso in data 22 maggio 2003 dalla Corte Federale e ne ha chiesto la sospensione degli effetti.

Il Tar, con l’ordinanza 958/03, ha accolto la domanda incidentale ed ha sospeso gli effetti della decisione della Corte Federale, previa reiezione ‑ ai fini cautelari ‑ della eccezione del difetto di giurisdizione amministrativa e di altre eccezioni preliminari.

Con l’appello cautelare in esame 5141/03, la Figc ha impugnato l’ordinanza del Tar ed ha chiesto che, in sua riforma, sia respinta la domanda incidentale formulata in primo grado.

In attesa della fissazione della camera di consiglio, la Figc ha chiesto al presidente della sezione la sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata.

Il presidente ha dapprima emesso il decreto 23/2003 (con cui non ha ravvisato una estrema gravità ed urgenza ed ha fissato la camera di consiglio del 17 giugno 2003) e poi ha messo il decreto 2406/03, con cui ha rilevato la sussistenza di fatti nuovi (tra cui la nomina ‑ da parte del Tar ‑ del Ministro per i beni e le attività culturali quale commissario ad acta, sottoposto a un termine perentorio in scadenza), ed ha sospeso gli effetti dell’ordinanza impugnata, mantenendo forma la data di convocazione della camera di consiglio.

Si è costituita in giudizio la spa Calcio Catania, che ha concluso per il rigetto del gravame.

Si sono altresì costituiti in giudizio il Coni, la srl Venezia 1907 e la spa SS Calcio Napoli che hanno aderito alle conclusioni dell’appellante ed hanno chiesto il rigetto della originaria domanda cautelare, in riforma della ordinanza del Tar.

Alla camera di consiglio del 17 giugno 2003, le parti hanno illustrato le loro deduzioni ed hanno insistito nelle e già formulate conclusioni.

3. Per il suo carattere preliminare ed assorbente, va esaminata con precedenza l’eccezione formulata dalla spa Calcio Catania, che ha contestato la competenza del Consiglio di Stato (e, dunque, di questa sezione) a decidere l’appello, proposto avverso l’ordinanza del Tar per la Sicilia.

4. Al riguardo, osserva la sezione che le ordinanze e le sentenze del Tar per la Sicilia (emesse dalla sede di Palermo o dalla sezione di Catania) sono appellabili innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (articolo 40 della legge 1034/71, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale 61/1975; articolo 5 del decreto legislativo 654/48).

Ciò comporta che è inammissibile l’appello rivolto al Consiglio di Stato (Adunanza plenaria 18/1979; 21/1978).

5. L’appellante Figc ha sollecitato la sezione a ravvisare ‑ nella fattispecie in esame ‑ un caso in cui tale principio dovrebbe trovare un temperamento, in ragione di una attuale e perdurante impossibilità del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana di formare i collegi giudicanti.

6. Osserva al riguardo la sezione che in materia hanno la massima rilevanza le esigenze della salvaguardia delle competenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in ragione della sua particolare connotazione istituzionale e della esigenza che le controversie decise dal Tar per la Sicilia siano decise in secondo grado da un collegio composto anche da magistrati designati dalla Regione Sicilia (in considerazione della sua autonomia costituzionalmente garantita).

Nel caso in esame, non emergono elementi univoci che inducano a ritenere che il Consiglio di giustizia sia nella assoluta impossibilità di esercitare le sue funzioni giurisdizionali cautelari.

Da un lato, rileva l’articolo 21, ottavo comma, della legge 1034/71, come modificato dalla legge 205/00, che ha attribuito anche al Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana il potere di emanare “misure cautelari provvisorie”, nei casi di estrema gravità ed urgenza ed in attesa della camera di consiglio.

Dall’altro, non risulta univocamente dimostrata l’impossibilità  ‑per il medesimo Presidente ‑ di convocare i collegi giudicanti, nella composizione prevista dalla normativa vigente.

Ciò comporta che, non potendosi ravvisare una ipotesi di assoluta impossibilità di esercizio delle funzioni da parte dei Consiglio di giustizia amministrativa, questo Consiglio non può che dichiarare il proprio difetto di competenza funzionale.

7. Neppure può ritenersi che la competenza del Consiglio di Stato ‑ a decidere l’appello avverso l’ordinanza del Tar per la Sicilia ‑deriverebbe dal fatto che sarebbe competente il Tar per il Lazio a definire con sentenza il primo grado del giudizio (come è stato anche dedotto col regolamento di competenza, già proposto dalla Figc ai sensi dell’articolo 30 della legge 1034/71).

Rilevano al riguardo:

– il terzo comma del medesimo articolo 30 (per il quale la proposizione del regolamento di competenza”non preclude l’esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato”), nel senso che, per la definizione del giudizio cautelare (in primo grado già disposta dal Tar per la Sicilia e, conseguentemente, rientrante in grado di appello nella competenza del Consiglio di giustizia amministrativa), non sono rilevanti le vicende concernenti la determinazione della competenza territoriale;

– il corrispondente principio per cui soltanto in sede di regolamento dì competenza possono essere esaminate le questioni attinenti alla determinazione della competenza territoriale, mentre tali questioni non hanno alcun rilievo nei gradi di giudizio di definizione della lite cautelare.

8. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile l’appello in esame, per la sussistenza della competenza funzionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) dichiara inammissibile l’appello cautelare 5141/03, per la propria incompetenza funzionale (rientrando la definizione della controversia cautelare nell’ambito della competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla amministrazione ed è depositata presso la segreteria della sezione che provvederà a dame comunicazione alle parti.