Enti pubblici

Tuesday 03 June 2003

Cartelloni pubblicitari. La P.A. non può negare la concessione edilizia sulla base del diniego della commissione edilizia per generici motivi estetici.TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 27 maggio 2003 n. 3018

Cartelloni pubblicitari. La P.A. non può negare la concessione edilizia sulla base del diniego della commissione edilizia per generici motivi estetici

TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 27 maggio 2003 n. 3018 – Pres. Trivellato, Est. Farina – Società Manifesti Affissioni – S.M.A. S.p.A (Avv.ti Cesari e Tanzarella) c. Comune di Rosà (VI) (n.c.) e Ente Ferrovie dello Stato (n.c.) – (accoglie).

(omissis)

PER

lannullamento del provvedimento sindacale 1.6.1989, n. 12597, di diniego concessione edilizia per apposizione cartello pubblicitario.

(omissis)

FATTO

La società ricorrente, Società Manifesti Affissioni S.M.A., è concessionaria dellEnte Ferrovie dello Stato per leffettuazione della cd. “pubblicità ferroviaria”.

In tale veste la stessa ha presentato istanza al Comune di Rosà per il rilascio dellautorizzazione allistallazione, sulla spalletta del cavalcavia ferroviario che sovrappassa la S.S. n. 47 in direzione Trento Rosà, di un cartello pittorico ad uso pubblicitario.

Con provvedimento del 1 giugno 1989 n. 12597 il Sindaco del Comune di Rosà, richiamato il parere espresso dalla Commissione Edilizia, respingeva listanza della ricorrente adducendo ragioni di carattere estetico e di ornato.

Avverso il provvedimento di diniego la S.M.A. S.p.a. proponeva il ricorso in oggetto, lamentando, in primo luogo, la violazione del disposto di cui allart. 14, comma 4, septies, L. n. 488/86, nonché, in via subordinata, dellart. 79 della L.r. n. 61/85, oltre alla sussistenza del vizio di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto assoluto dei presupposti, falsità della motivazione e tardività.

Listanza presentata dalla ricorrente era stata inoltrata ai sensi dellart. 14, comma 4 septies della L. n. 488/86, il quale configura listituto del silenzio assenso, per cui, decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta, in mancanza di motivato parere negativo da parte del Comune, si doveva intendere rilasciata lautorizzazione allistallazione del mezzo pubblicitario.

In via subordinata, viene rilevata sotto il profilo della disciplina edilizia, cui è stato ricondotto lintervento da parte del Comune lintervenuta formazione, ai sensi dellart. 79 della L.r. n. 61/85, del silenzio assenso decorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta, di modo che lAmministrazione avrebbe potuto intervenire unicamente in via di autotutela, disponendo, medinate adeguato riferimento alle ragioni di pubblico interesse, la revoca del silenzio assenso.

Rileva, altresì, la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha esplicitato in base a quali disposizioni regolamentari comunali, disciplinanti la potestà autorizzatoria comunale in materia di pubblicità ferroviaria, è stata ritenuta non ammissibile linstallazione del mezzo pubblicitario.

Infine, la ricorrente lamenta lillegittimità, in ogni caso, del diniego sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto non sono state esplicitate in modo adeguato le ragioni di incompatibilità dellimpianto con lassetto dei luoghi.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Alludienza dell8 maggio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato con riguardo al terzo motivo di doglianza.

Premesso che la disciplina richiamata in ricorso circa il potere autorizzatorio comunale in materia di disciplina della pubblicità ferroviaria non implica la sottrazione degli impianti pubblicitari alla disciplina edilizia, qualora linstallazione di cartelli pubblicitari assuma rilevanza ai fini urbanistici, essendo diverse le finalità perseguite dalla disciplina di cui alla L. n. 488/86 e da quella urbanistico edilizia, e ritenuto che nella fattispecie non sussistano i presupposti e le condizioni espressamente richieste dalla norma contenuta nellart. 79 della L.r. n. 61/85 per la formazione del silenzio assenso in materia edilizia, ciò non di meno, il provvedimento di diniego assunto dal Comune di Rosà è insufficientemente motivato, avendo lo stesso fatto genericamente riferimento mediante il richiamo al parere espresso dalla Commissione edilizia, a ragioni di estetica e di ornato, senza minimamente indicare in quali termini il prospettato intervento di installazione del mezzo pubblicitario risultasse in contrasto con la disciplina urbanistica.

Di conseguenza, il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, l8 maggio 2003.

Il Presidente LEstensore

Depositata in segreteria in data 27 maggio 2003.