Penale
Carcere per i nomadi recidivi e che danno false generalità .
Carcere per i nomadi recidivi e
che danno false generalità.
Cassazione – Sezione quarta
penale – sentenza 26 settembre – 29 ottobre 2007, n. 39852
Presidente Marini – Relatore
Bricchetti
Pm Galati – parzialmente conforme
– Ricorrente Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in
epigrafe, il Tribunale di Modena applicava, a norma dell’articolo 444 c.p.p., a Sabrina Stojanovic, per concorso nel delitto tentato di
furto in abitazione aggravato dalla circostanza della violenza sulle cose,
commesso in Modena il 20 maggio 2004, le pene concordate.
Riconosceva all’imputata la
sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinata l’efficacia
della richiesta.
La prognosi favorevole era
fondata sulla giovane età dell’imputata e sull’esistenza di
precedenti penali "non ostativi".
2. Avverso l’anzidetta sentenza,
ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna,
chiedendone l’annullamento.
Deduce mancanza ed illogicità
della motivazione sulla sospensione condizionale della pena.
Rileva, in particolare, che
l’incertezza sull’effettiva identità dell’imputata, già condannata o denunciata
con diverse generalità, si pone in insanabile dissidio con la possibilità di
ritenere a ragion veduta che l’imputata si asterrà dal commettere ulteriori
reati.
Motivi della decisione
3. Il ricorso e meritevole di
accoglimento.
3.1. L’articolo 444, comma 3,
c.p.p. prevede che l’imputato, nel formulare la richiesta di patteggiamento,
possa subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale
della pena.
In questo caso, tuttavia, il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa,
rigetta la richiesta.
E, nel caso in esame, il giudice
avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, rigettare la richiesta, in altre parole
non pronunciare la sentenza di applicazione concordata della pena.
La doglianza é fondata.
3.2. Nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena
alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del
pubblico ministero il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o
meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure
rigettando in toto la richiesta di patteggiamento (cfr. Cass. III 10 aprile 2001, Buccioni, RV 219520; Cass. VI 29 novembre
1999, Della Penna, RV 215784).
Ciò nondimeno, il giudice resta
investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve
rigettare la richiesta se la verifica conduca a rilevare
la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio.
Se il giudice non si adegua a
tale regula juris la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme, e non solo
nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di
un’istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio
con trasmissione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso (Cass. VI 5 novembre 1998, Bruno, RV 212905).
3.3. Le considerazioni sulla
giovane età e sull’esistenza di precedenti penali "non ostativi" nei
confronti di un soggetto straniero che non risulti avere stabile dimora in
Italia, che non sia compiutamente identificato e che sia stato già condannato o
denunciato anche con diverse generalità, non può consentire la formulazione di
un giudizio prognostico favorevole, il quale, ai sensi dell’articolo 164, primo
comma, c.p., deve essere fondato in modo particolare
sulla personalità dell’imputato al fine di confortare la presunzione di
ravvedimento in cui detto giudizio prognostico si concretizza (cfr. Cass. II 24
gennaio 1995, p.m. in c. Slimani, RV 201760).
4. La sentenza impugnata va,
pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di
Modena per l’ulteriore corso.
PQM
La Corte annulla senza rinvio
la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena
per l’ulteriore corso.