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Candidabile? Sì!
(TAR Piemonte, II sezione, sent. 545/2019 Reg. Prov. Coll.)
La tornata elettorale appena conclusasi ha visto i tribunali amministrativi impegnati ad interpretare ed applicare il D.Lgs. 31/12/2012 n° 235, meglio conosciuto come “Legge Severino”, già nota alle cronache per aver precluso la candidabilità di celebri politici.
Nella sentenza qui pubblicata, un candidato era stato escluso dalla possibilità di partecipare alle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Piemonte, in quanto ritenuto incandidabile a causa di una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile nel 1998, senza che fosse intervenuto alcun provvedimento di riabilitazione.
Il ricorrente lamentava la natura non ostativa di detta pronuncia, in quanto emessa in data precedente sia alla Legge Severino, sia alla novella della L. 55/1990, la quale, a far tempo dal 1999 ha equiparato le sentenze di patteggiamento a quelle di condanna.
Si doleva inoltre del fatto che era stata dichiarata estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p. nell’anno 2007.
Il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, in relazione al primo motivo, rilevando come alla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente dovesse essere applicata la normativa previgente rispetto sia alla novella della L.55/1990, sia all’entrata in vigore della Legge Severino, in quanto entrambe successive all’irrevocabilità della suddetta statuizione.
Riteneva invece che il secondo motivo di ricorso, riguardante la declaratoria di estinzione del reato, non fosse meritevole di accoglimento, allineandosi quindi all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato sul punto, per cui le due figure della riabilitazione e dell’estinzione del reato e degli effetti penali possono ritenersi equivalenti sotto il profilo sostanziale, dal momento che l’estinzione del reato e degli effetti penali della condanna di cui all’art. 445 c.p.p. discende dal mero decorso del tempo ove il condannato non commetta altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, mentre nel caso della riabilitazione l’effetto estintivo si verifica solo se il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta, rilevando il profilo soggettivo rilevato ex post dal giudice.