Penale

Friday 05 December 2003

Cambia il Giudice, il processo ricomincia da capo. Ma per il Tribunale de La Spezia la prassi (e la norma) sono incostituzionali. Tribunale della Spezia in composizione collegiale, Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale 14 novembre 2003

Cambia il Giudice, il processo ricomincia da capo. Ma per il Tribunale de La Spezia la prassi (e la norma) sono incostituzionali

Tribunale della Spezia in composizione collegiale, Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale 14 novembre 2003, Presidente Perazzo, Giudici Panico, Condemi.

premesso

Che, nel corso dellistruttoria dibattimentale, alludienza del 14 novembre 2003, a seguito dellintervenuta diversa composizione del Collegio, è stata disposta la rinnovazione del dibattimento e che le rispettive difese dei prevenuti *****, ***** e *****, imputati come sopra, si sono opposte allutilizzabilità, mediante lettura degli atti assunti precedentemente dal Collegio diversamente composto;

OSSERVA

Lopposizione delle difese alla letura – comportando sostanzialmente che il dibattimento regredisca alla fase iniziale in forza dellattuale disposto dellart.525 comma 2 c.p.p. – renderebbe necessario un nuovo esame dei testimoni relativamente a fatti risalenti agli anni 1992-1994. Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della citata norma.

Il principio dellimmediatezza e quello correlativo allimmutabilità del giudice non sono stati costituzionalizzati, mentre lart.111 Cost., come modificato dalla L.cost. n.2 del 23 novembre 1999, assicura lo svolgimento del processo nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale ed impone al legislatore di assicurarne la ragionevole durata.

Ciò premesso, a giudizio di questo Tribunale, appare indubbio che la norma di cui al 2° comma dellart.525 c.p.p., rappresenti un dato sistematico del tutto incompatibile con questultimo imperativo, specie se si considera il rigido orientamento della Corte di Cassazione in tema di inutilizzabilità della prova assunta da un Collegio diversamente composto o da un giudice monocratico diverso (Cass, s.u. 17 febbraio 1999, n.2).

Sia pure incidentalmente, non può non segnalarsi come, nella concreta esperienza giudiziaria, lapplicazione di quel principio abbia conseguenze deleterie sulle sorti dei processi penali, tali da dimostrarne lassoluta incompatibilità con quello – costituzionalmente garantito – della ragionevole durata del processo, facendone in genere allungare i tempi di definizione.

Se, dunque, la Costituzione impone di contenere i tempi processuali in termini ragionevoli, occorre verificare quali principi di analoga valenza costituzionale possano giustificare lapplicazione dellart.525, 2° comma c.p.p.

Non va dimenticato che nel progetto di legge costituzionale del 4 novembre 1997, relativo alla Revisione della parte seconda della Costituzione, era così previsto : la giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi delloralità, della concentrazione e dellimmediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità davanti ad un giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Ebbene, nel testo poi approvato dellart.111 della Costituzione, è stato espunto ogni riferimento ai principi delloralità, concentrazione ed immediatezza, escludendone quindi la rilevanza costituzionale.

Né quei medesimi principi possono ritenersi imposti da alcuna normativa internazionale ratificata dal nostro Stato.

La convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, cui lItalia si è adeguata con la L. n.848 del 1955, riconosce, al contrario, il diritto di essere giudicati imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole (art.6).

Daltra parte, nellattuale sistema del processo penale, in cui, fra laltro, sono prescritte la redazione del verbale in forma integrale, ed, in difetto di essa, la riproduzione fonografica (art.134 c.p.p.), come nel caso di specie, molteplici sono le eccezioni sofferte dal principio di immutabilità del giudice ed, in particolare :

1. Art.26, comma 1, c.p.p.: linosservanza delle norme sulla competenza territoriale non produce linefficacia delle prove già acquisite;

2. Art.33 nonies, c.p.p.: linosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale non determina linvalidità degli atti del procedimento, né linutilizzabilità delle prove già acquisite;

3. Art.42, comma 2, c.p.p.: in caso di astensione o di ricusazione, il provvedimento che laccoglie dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia;

4. Art.238, commi 1 e 2 bis, c.p.p.: prevede lutilizzabilità dei verbali di prova da altro dibattimento se il difensore dellimputato ha partecipato alla sua assunzione;

5. Art.403, comma 1, c.p.p.: prevede lutilizzabilità delle prove assunte con lincidente probatorio, dunque davanti ad un giudice diverso, nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione;

6. Art.602, comma 3, c.p.p.: in appello, nel dibattimento può essere data lettura, anche dufficio, di atti del giudizio di primo grado.

Si tratta, evidentemente, di deroghe al principio dellimmutabilità del giudice, volte ad evitare inutile svolgimento di attività giurisdizionale. Tali deroghe, evidentemente, rendono inspiegabile e, pertanto del tutto irragionevole, in violazione dellart.3, Cost., la norma di cui al 2° comma dellart.525, c.p.p.

Occorre altresì evidenziare, in punto di ragionevolezza della normativa in esame, come, proprio con riferimento ai procedimenti penali per reati particolarmente gravi, quali quelli di cui allart.51, comma 3 bis, c.p.p., sia previsto dallart.190 bis, c.p.p., che & lesame del testimone o delle persone indicate nellart.210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate & è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze &.

RITENUTA

Pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart.525, comma 2, c.p.p., con riferimento agli artt.3 e 111, Cost.,

P.Q.M.

Visti gli artt.134, Cost. e lart.23 della legge 11.3.1953 n.87,

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dellart.525 comma 2, c.p.p. con riferimento agli artt.3 e 111, Cost., nei limiti in cui impone, a pena di nullità assoluta, la partecipazione alla deliberazione della sentenza dello stesso giudice monocratico o collegiale che ha partecipato allintero dibattimento, subordinando al consenso delle parti lutilizzabilità degli atti assunti in precedenza da giudice diverso, anche se assunti in dibattimento e con la garanzia del contraddittorio tra le parti.

SOSPENDE

Il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte Costituzionale.

ORDINA

che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

La Spezia, 14 novembre 2003