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Calcolo del TFR: vanno considerate le indennità per lavoro notturno e festivo soltanto per i turnisti
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3213/16; depositata il 18 febbraio)
In tema di trattamento di fine rapporto dei dipendenti di Poste Italiane, le indennità per lavoro notturno e festivo vanno computate nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dell’orario di lavoro su turni, secondo il dettato dell’art. 70 del CCNL applicato. Ne consegue che la computabilità delle indennità per lavoro notturno e festivo al TFR è riservata ai soli lavoratori turnisti, restando esclusi da tale modalità di calcolo gli ulteriori lavoratori non occupati su turni.
Così deciso dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 3213/2016, depositata il 18 febbraio.
Il caso: domanda del lavoratore volta ad ottenere il computo dell’indennità per lavoro notturno e festivo per il calcolo del TFR. Un dipendente di Poste Italiane agiva in giudizio al fine di far accertare il diritto al computo delle indennità per lavoro notturno e festivo nel conteggio del TFR spettante. Il Tribunale adito rigettava la domanda; la Corte d’Appello, accogliendo l’appello proposto dalla lavoratrice, riformava la decisione di primo grado, condannando Poste al pagamento delle differenze di TFR derivanti. Ricorreva così in Cassazione Poste Italiane.
Inclusi nel conteggio del TFR solo i compensi dei turnisti. Poste Italiane censura la sentenza impugnata sostenendo che secondo quanto stabilito dall’art. 70 del CCNL 11 luglio 2003 per i dipendenti di Poste Italiane le indennità per il lavoro festivo entrano nel calcolo del TFR spettante solo nei casi in cui le prestazioni in oggetto vengano rese con orario di lavoro su turni. Precisamente la norma contrattuale citata prevede tra le voci utili ai fini della determinazione del TFR le «indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dell’orario di lavoro su turni».
Occorre la prova dell’effettuazione dei turni. A tal riguardo secondo la ricorrente, la lavoratrice non aveva fornito la prova di aver lavorato con orario di lavoro distribuito su turni e di conseguenza doveva ritenersi estranea a tale categoria di lavoratori.
La Suprema Corte considera fondato il motivo di censura proposto. Osserva, in primo luogo, che non è contestato che alla lavoratrice siano state corrisposte le indennità per le festività coincidenti con la domenica, in applicazione del d.P.R. n. 1029/1960, secondo il quale debbono essere riconosciute ai lavoratori in aggiunta al normale trattamento economico un’indennità aggiuntiva nell’eventualità che un festività religiosa o civile venga a cadere in giorno di domenica.
Ciò tuttavia non va ad incidere con quanto disposto dal citato art. 70 del CCNL di categoria circa il computo dell’indennità in questione ai fini del TFR riservato ai soli lavoratori turnisti.
Poiché dagli atti di causa non risulta se la lavoratrice rientrasse nel personale turnista, discende l’erroneità della sentenza d’appello impugnata. Con necessità di rinvio al fine di accertare in fatto la qualità o meno di turnista della lavoratrice richiedente le differenze retributive.
La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso proposto.
(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)