Ambiente

Friday 17 December 2004

Caccia. I limiti delle competenze provinciali in tema di calendario venatorio in una sentenza del TAR Veneto Ric. n. 2974/2004 Sent. n. 4028/04

Caccia. I limiti delle competenze provinciali in tema di calendario
venatorio in una sentenza del TAR Veneto

Ric. n. 2974/2004 Sent.
n. 4028/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regioale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento
dei signori magistrati:

Lorenzo Stevanato
Presidente f.f.

Fulvio Rocco Consigliere, relatore

Alessandra Farina Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2974/2004 proposto
dall’ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI A.C.V., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Paola Valentini, con
elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Giorgio Pinello in Venezia, S.Polo 3080/L;

CONTRO

la Provincia di Padova in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pata, Patrizia Carbone e Paolo Voci, con elezione di
domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

PER

l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione, della deliberazione della Giunta provinciale di Padova
13.9.2004 n. 457, della determinazione del dirigente
responsabile del Settore Ambiente – Caccia e Pesca 15.9.2004 n. 2972 e
della determinazione 16.9.2004 n. 2988 riguardanti la
pianificazione faunistico venatoria in provincia di
Padova.

Visto il ricorso, notificato il
15.10.2004 e depositato presso la Segreteria il
6.11.2004, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio della Provincia di Padova, depositato il
15.11.2004;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 17
novembre 2004, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6
dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L.
21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Fulvio Rocco – gli avv.ti Paola Valentini,
per la parte ricorrente e Patrizia Carbone, per la Provincia resistente;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9
della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del
contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa
al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto
nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che il ricorso in epigrafe va accolto,
in quanto mediante i provvedimenti qui resi oggetto di impugnativa
l’Amministrazione Provinciale all’evidenza fuoriesce dai limiti delle proprie
competenze fissate dall’art. 9 della L.R. 9 dicembre
1993 n. 50, andando illegittimamente ad incidere sul contenuto del calendario
venatorio, ossia su di un provvedimento di carattere generale che
indefettibilmente rimane, a’ sensi dell’art. 18 della
L. 11 febbraio 1992 n. 157 e dell’art. 16 della
medesima L.R. 50 del 1993, nell’esclusiva competenza
della Regione.

Ritenuto di poter compensare
integralmente tra le parti le spese e gli onorari del
giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimento impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in
Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2004.

Il Presidente f.f. L’Estensore

Il Segretario