Civile
“C.D.M. 23.11.2007 Schema di d.d.l. recante revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonchè in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi”.
C.D.M. 23.11.2007 Schema di
d.d.l. recante “revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi,
di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di
custodia di armi, munizioni ed esplosivi”.
Art. 1
(Modificazioni
all’ articolo 35 t.u.l.p.s.)
1. All’
articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 di seguito denominato "testo
unico", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi quarto
e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"E’ vietato vendere o in
qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d’armi o del nulla osta
all’acquisto e alla detenzione previsto dall’ articolo 37-bis. Salvo che per i
titolari di porto d’armi per difesa personale, il nulla-osta è sempre
prescritto per la detenzione delle armi nei luoghi di privata dimora e nelle
relative appartenenze, ovvero all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.
Il contravventore a taluna delle
disposizioni dei commi precedenti è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno
e con l’ammenda da euro 100 a
euro 250. La stessa pena si applica all’acquirente o al cessionario delle
armi.".
b) i commi sesto e settimo sono
soppressi. Art. 2
(Introduzione
dell’articolo 37-bis t.u.l.p.s.)
1. Dopo l’articolo 37 del testo
unico, è inserito il seguente:
"Art. 37-bis.
1. L’acquisto e la detenzione
di armi comuni da parte dei privati sono soggetti al nulla osta del questore.
2. Il nulla osta consente
l’acquisto delle armi per le quali è stato concesso entro due mesi dalla data
del rilascio. Salvo quanto previsto dall’articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla
osta è, altresì, valido ai fini del trasporto delle armi per le quali è stato
concesso fino al luogo di detenzione, nonché, senza limiti temporali, ai fini
della detenzione delle stesse nei luoghi di privata dimora e nelle relative
appartenenze ovvero, nei casi di dimostrato bisogno, all’interno di ogni altro
luogo ove venga esercitata un’attività commerciale,
professionale o imprenditoriale.
3. Il nulla osta non è richiesto:
per i
titolari di licenza di porto d’armi per difesa personale;
per i
titolari di licenza di porto d’armi sportivo, per tiro a volo o per l’esercizio
dell’attività venatoria, limitatamente all’acquisto e al trasporto delle armi
specificamente destinate a tali attività;
per le
persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei
limiti di cui all’articolo 38; .
per i
titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di
interesse storico,
limitatamente
a tali armi;
4. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è
punita con l’arresto fino a due mesi e con l’ammenda fino ad euro 250.
5. Il nulla osta non può essere
rilasciato a minori.". Art. 3
(Modificazioni
all’articolo 42 t.u.l.p.s.
e
all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. L’articolo -42. del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
"Art. 42.
1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all’articolo 37-bis può essere
consentito solo per le anni comuni da sparo ed è soggetto a licenza
dell’autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle
prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento o imposte dall’
autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.
2. Per le esigenze di difesa
personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d’armi è
rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe,
ed ha validità di due anni.
3. Per gli usi
venatorio e di tiro a volo la licenza è rilasciata dal questore ed ha
validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal
questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli
deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell’ arma, con l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza
imposte dall’ autorità.
4. Nei confronti di coloro che
detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d’armi
scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione
di armi.
5. Ferme restando le disposizioni
di legge o di regolamento concernenti il rilascio ed il rinnovo delle licenze
di porto d’armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno la
validità di sei anni.".
2. All’articolo 4, comma 1, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole "dal terzo comma dell’articolo
42" sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo
42". Art. 4
(Modificazioni
all’art. 43 t.u.l.p.s.)
All’articolo 43
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931 n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:
il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"La licenza può essere
rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi,
in ragione della propria condotta o di altri concreti elementi, non dà
sufficiente affidamento di non abusare delle armi.";
dopo il
secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"La licenza può essere rifiutata
anche nel caso di sentenza adottata a norma dell’art. 444 del codice di
procedura penale."
"Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed
al nulla osta all’acquisto e alla detenzione di armi."
Art. 5
Dopo l’articolo 43 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931 n. 773, è inserito il seguente:
Fermo quanto previsto
dall’articolo 43, la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto
ed alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l’idoneità psicofisica e la capacità
tecnica al maneggio delle armi.
2. L’idoneità psicofisica e la
capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio. Per i
titolari di licenza di porto d’armi per uso venatorio e di tiro a volo,
l’idoneità psicofisica al maneggio delle armi viene
verificata con cadenza triennale.
3.Con
decreto del Ministro della salute di concerto con i ministri dell’interno ,
della giustizia e della difesa sono determinate le certificazioni sanitarie e
le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l’accertamento dell’idoneità
psicofisica al porto e alla detenzione delle armi, nonché le certificazioni
occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità. Gli organi
sanitari pubblici abilitati al rilascio delle certificazioni sono costituiti da
almeno tre membri, di cui uno psichiatra. Ai componenti delle predette
Commissioni non spetta alcun compenso.
Il questore ha facoltà di
rilasciare il nulla osta di cui all’articolo 37-bis anche in assenza delle
certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio
delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri
giustificati motivi che non comportano l’impiego dell’arma. In tal caso, il
nulla osta contiene l’espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e
di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per
la custodia.
La perdita dell’idoneità
psicofisica comporta l’adozione da parte del prefetto dei provvedimenti
necessari ai sensi dell’articolo 39. Le armi o le munizioni sono consegnate, senza
diritto ad indennizzo, presso l’ufficio di polizia o comando dei
carabinieri competente per territorio, per l’ulteriore cessione ad enti
che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del
ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto
dall’articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110. Su richiesta dell’interessato, allo stesso è assegnato un
termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti
autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le
armi o le munizioni presso l’ufficio di polizia o comando dei carabinieri ove
esse sono custodite.
Art. 6
(Modificazioni
all’articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110)
All’articolo 20
della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo
comma, dopo le parole "con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza
pubblica" sono aggiunte le seguenti: "osservate, in ogni caso, le
misure minime di sicurezza determinate con decreto del Ministro
dell’interno.";
i commi
quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque rinviene un’arma o
parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie,
ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia
all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando
dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L’ufficio
presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta.
Lo stesso obbligo sussiste per
chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di depositi clandestini di armi,
munizioni ed esplosivi.
Il trasgressore è punito con
l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino ad euro 200.".
Art. 7
(Disposizioni
transitorie)
1. Salvo quanto disposto
dall’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall’articolo 73
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e
non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora
provvedano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, comunque, prima dell’ accertamento del reato, a:
denunciarne
la detenzione all’ufficio di polizia o comando dei Carabinieri competente per
territorio;
cedere
le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;
consegnare
le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l’ufficio di
polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l’ulteriore
cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli
organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto
previsto dall’ articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Art.8
(Invarianza
di spesa)
1. Dal presente provvedimento non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.