Ambiente

Tuesday 20 April 2004

Bonifica dall’ amianto. Alcune novità nel Decreto 5.2.2004 del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio. Gazzetta Ufficiale N. 87 del 14 Aprile 2004

Bonifica dall’amianto. Alcune novità nel Decreto 5.2.2004 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

Gazzetta Ufficiale N. 87 del 14 Aprile 2004

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 5 febbraio 2004

Modalita’ ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita’ di bonifica dei beni contenenti amianto.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

I Ministri dell’economia e delle finanze, delle attivita’ produttive

e delle infrastrutture e dei trasporti

Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la

prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri

enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante

attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui

rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto

legislativo n. 22/1997 che prevede l’obbligo dell’iscrizione all’albo

nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,

nonche’ la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore

dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attivita’ di

bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente

di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e

dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica con il quale e’ stato

adottato il regolamento, delle modalita’ organizzative e di

funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano

la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera l), del citato

decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 10:

bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto, altresi’, l’art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il

quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con

fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai

sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall’art. 17,

comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal

decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri

dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanita’,

25 ottobre 1999, n. 471, e’ necessario garantire un’adeguata

copertura finanziaria ai rischi connessi all’attivita’ di bonifica

dei beni contenenti amianto;

Ritenuto opportuno differenziare gli importi delle garanzie

finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate

all’art. 9, comma 4, dei citato decreto 28 aprile 1998, n. 406,

tenuto anche conto dell’esigenza di non sottoporre le imprese a

inutili aggravi economici;

Decreta:

Art. 1.

Garanzia finanziaria

1. L’iscrizione delle imprese che svolgono l’attivita’ di bonifica

dei beni contenenti amianto all’albo nazionale delle imprese che

effettuano la gestione dei rifiuti e’ subordinata alla presentazione

di idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall’attivita’

potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle

operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,

realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e

smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

Durata e modalita’

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata

dell’iscrizione all’albo e deve essere conforme allo schema

dell’allegato «A».

2. La competente Sezione regionale dell’albo provvedera’ a

comunicare tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ogni

provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di

cancellazione dell’impresa dall’albo nonche’, qualora ricorrano i

presupposti e le condizioni di cui all’art. 1, ad escutere la

garanzia finanziaria con le modalita’ previste dal citato schema

dell’allegato «A».

Art. 3.

Ammontare della garanzia

1. Per l’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 1, in base alle

classi d’iscrizione all’albo di cui all’art. 9, comma 4, del decreto

ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l’ammontare della garanzia

fidejussoria e’ fissato nei seguenti valori:

=====================================================================

Classe | Importo | Note

=====================================================================

classe a)|euro 480.000|

———————————————————————

classe b)|euro 240.000|

———————————————————————

classe c)|euro 120.000|

———————————————————————

classe d)|euro 60.000|

———————————————————————

| |per lavori di bonifica cantierabili fino a

classe e)|euro 30.500|euro 50.000

———————————————————————

| |per lavori di bonifica cantierabili fino a

|euro 15.000 |euro 25.000

2. Il mutamento di classe comporta l’obbligo di adeguamento degli

importi di cui al comma 1.

Art. 4.

Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento

93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica

il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

Il Ministro delle attivita’ produttive

Marzano

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2004

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio, registro n. 1, foglio n. 229

Allegato A

(Art. 2, comma 1)

FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L’ATTIVITA’ DI BONIFICA

DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

Premesso

1 – che l’impresa (Ditta)

…………………………………, con sede in

………………… codice fiscale n ……………….. intende

effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attivita’ di

bonifica dei beni contenenti amianto nell’ambito della classe…., di

cui all’art. 3 del decreto del Ministro dell’ambiente

……………………………………………….;

2 – che l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che

effettuano la gestione dei rifiuti per detta attivita’ e’ subordinata

alla prestazione di garanzia fldeiussoria idonea a coprire, ai sensi

della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei

rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,

realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza

della attivita’ svolta;

Cio’ premesso

La Societa’ ………………………………. abilitata al

rilascio di cauzione o autorizzata all’esercizio del ramo cauzione, e

quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n.

348, con sede in ……………….., codice fiscale n.

………………… alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce

fideiussore dell’impresa ……………………………… e dei

suoi obbligati solidali ai sensi di legge – la quale accetta per se’

e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi

solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente

contratto – a favore del Ministero dell’ambiente, Roma, codice

fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell’importo massimo

complessivo di euro ……………………… (euro

………………….), secondo quanto previsto per la classe

……….., di appartenenza della impresa medesima ai sensi

dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio ……………………….., a garanzia delle somme

dovute per:

a) operazioni di bonifica;

b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e

realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;

c) trasporto e smaltimento rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA’ E IL MINISTERO

Art. 1.

Delimitazione della garanzia

La Societa’ garantisce al Ministero, fino a concorrenza

dell’importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che

l’impresa e i suoi obbligati solidali al sensi di legge siano tenuti

a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese

necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni

bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle

aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza,

trasporto e smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali

inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell’iscrizione

dell’impresa stessa nell’Albo nazionale delle imprese che effettuano

la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e

determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli

obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da

eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri

Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo

svolgimento dell’attivita’ di bonifica dei beni contenenti amianto di

cui in premessa.

Art. 2.

Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della

delibera di iscrizione nell’Albo nazionale delle imprese che

effettuano la gestione dei rifiuti.

La competente sezione regionale dell’Albo comunichera’

tempestivamente alla societa’ e al Ministero ogni provvedimento di

sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di cancellazione

dall’Albo.

Art. 3.

Durata della fideiussione

La presente garanzia ha validita’ pari a cinque anni o inferiore

nel caso di cessazione anticipata dell’iscrizione dell’impresa

nell’Albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti,

maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale

il Ministero puo’ avvalersi della garanzia limitatamente alle sole

inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all’art. 2.

Il presente contratto non puo’ intendersi tacitamente rinnovato

in sede di revisione quinquennale dell’Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue

automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della

Societa’, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita

alla Societa’ stessa.

Art. 4.

Facolta’ di recesso

La Societa’ puo’ recedere dal contratto in qualsiasi momento con

effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno

successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale

dell’Albo, al Ministero e all’impresa con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze

verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha

avuto effetto e il Ministero puo’ avvalersene per ulteriori due anni,

ferma la validita’ di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5.

Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di

premio da parte dell’impresa nonche’ altre eventuali eccezioni

relative al rapporto tra la Societa’ e l’impresa non potranno essere

opposti al Ministero.

Art. 6.

Avviso di sinistro – Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per

l’escussione della garanzia e l’impresa non abbia gia’ adempiuto a

quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell’Albo –

con richiesta motivata inviata anche all’impresa – invitera’ la

Societa’ a versare al Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio la somma dovuta ai sensi dell’art. 1.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica

quanto previsto all’art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate

dalla Societa’ risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Societa’ l’importo garantito

si riduce automaticamente dell’importo corrispondente a quanto pagato

dalla Societa’ stessa.

Art. 7.

Rinuncia alla preventiva escussione

La Societa’ non godra’ del beneficio della preventiva escussione

dell’impresa, ai sensi dell’art. 1944 cod. civile.

Art. 8.

Surrogazione

La Societa’ e’ surrogata, nei limiti delle somme pagate, al

Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l’impresa, i

suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero facilitera’ le azioni di recupero fornendo alla

Societa’ tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9.

Forma della comunicazione alla Societa’

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Societa’ dipendenti dalla

presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte

esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione

generale, risultante dalla premessa.

Art. 10.

Foro competente

In caso di controversia tra la Societa’ e il Ministero, il foro

competente e’ quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc.

civile.