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Beni e attività culturali. Pià tutela contro la pirateria via internet. DECRETO-LEGGE RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI
Beni e attività culturali. Più tutela contro la pirateria via internet
DECRETO-LEGGE RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia di beni ed attivita culturali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro della giustizia, del Ministro delle comunicazioni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate
l. Al comma 2 dell’articolo 171-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la lettera a-bis):
“a-bis) in violazione dell’articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata proretta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;”.
2. All’articolo 174 – ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“3. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma l, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a euro 2000 se le violazioni di cui al presente comma sono commesse mediante l’uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle.
“4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.”.
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero. Dell’interno ovvero dell’autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15 e 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l’accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all’artitolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all’articolo l74-ter, commi 3 e 4, della legge 22 apri1e 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ovvero l’autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro. Per le violalioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Articolo 2
Disposizioni relative alle attività cinematografiche e dello spettacolo
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le istanze per l’erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all’articolo 27 ed all’articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale nazionale e relativamente alle qua1i sia stata depositata presso la competente Direzione Generale, il risultato dell’esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1994, recante “Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994. n. 26, recante: “Interventi urgenti in favore del cinema”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell’interesse culturale nazionale e non siano corredate dell’esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorita di trattazione rispetto alle altre istanze, l’esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell’interesse culturale, ai sensi dell’ articolo 8 del presente decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8,”.
2. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro all’applicazione del comma l ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.
3. L’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti .
Articolo 3
Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettaclolo – “Arcus S.p.A.”
l. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all’articolo 13, comma l, della legge l agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l’aliquota del 3 per cento prevista dall’articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.
3. Con apposita convenvenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma l, tra la Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.a. ed i Ministeri per i beni e le attività cuItura.li e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le rnodalitità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. All’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 o Successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “Ministro per i beni e le attività culturali”, sono inserite le seguenti parole: “di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
Articolo 4
Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport
1. Per interventi nel settore dei beni e de1le attività cultura1i e dello sport è autorizzata la spesa di trentuno milioni di euro per l’anno 2004, di sedici milioni di euro per l’anno 2005 e di venticinque milioni di euro per l’anno 2006.
2. E’ assegnato a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo straordinario per spese di investimento di 3.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E’ assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno dcgli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma l sono definiti triennalmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
5. All’onere derivante dall’attuazione dei commi l, 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l’anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 –2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.