Lavoro e Previdenza

Thursday 26 June 2003

Benefici contributivi per l’ assunzione di lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione. I chiarimenti dell’ INPS nella circolare 109 / 2003

Benefici contributivi per lassunzione di lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione. I chiarimenti dellINPS nella circolare 109 / 2003

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

             Ai         Dirigenti centrali e periferici

             Ai         Direttori delle Agenzie

             Ai         Coordinatori generali, centrali e

Roma, 24 Giugno 2003              periferici dei Rami professionali

             Al         Coordinatore generale Medico legale e

                          Dirigenti Medici

                           

Circolare n.  109                       e, per conoscenza,

                           

             Al         Commissario Straordinario

             Al         Vice Commissario Straordinario

             Al         Presidente e ai Membri del Consiglio

                          di Indirizzo e Vigilanza

             Al         Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

             Al         Magistrato della Corte dei Conti delegato

                          allesercizio del controllo

             Ai         Presidenti dei Comitati amministratori

                          di fondi, gestioni e casse

             Al         Presidente della Commissione centrale

                          per laccertamento e la riscossione

                          dei contributi agricoli unificati

             Ai         Presidenti dei Comitati regionali

             Ai         Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO:      Agevolazioni contributive per lassunzione di lavoratori in mobilità (legge n. 223/1991) e cassaintegrati (legge n. 236/1993).

SOMMARIO:   Nuovi orientamenti giurisprudenziali e ministeriali in materia di concessione delle agevolazioni contributive per lassunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati.

  La normativa in materia di benefici contributivi per lassunzione di lavoratori in mobilità e in cassa integrazione è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi interventi legislativi, interpretativi e di prassi.Le leggi n. 223/1991 e n. 236/1993, in particolare, hanno dettato una disciplina quanto mai complessa, al punto che lo stesso legislatore ha introdotto – in un secondo tempo – espresse limitazioni alla concessione delle agevolazioni contributive per lassunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati (1).Nellillustrare tali disposizioni, era stato tra laltro argomentato (2) che, nellipotesi di attivazione di operazioni societarie, i benefici contributivi previsti dalle leggi n. 223/1991 e n. 236/1993 non potevano essere applicati a rapporti di lavoro svoltisi sostanzialmente senza soluzione di continuità alle dipendenze di imprese che, seppure distinte quanto alla forma, rappresentassero, nei fatti, luna la trasformazione o la derivazione dellaltra.Tale orientamento, tuttavia, ha causato linstaurarsi di un notevole contenzioso sia amministrativo sia giudiziale, a seguito del quale si sono resi necessari ulteriori approfondimenti.Il Ministero del Lavoro, nel fornire chiarimenti e precisazioni sulla materia (3), ha quindi individuato i criteri di valutazione delle condizioni la cui sussistenza consentiva laccesso alle agevolazioni contributive nelle ipotesi di operazioni societarie.I suddetti orientamenti sono stati illustrati con la circolare n. 122 del 1 giugno 1999. Nel corso degli anni, tuttavia, in successivi giudizi, detti criteri non sono stati oggetto di considerazione da parte della Suprema Corte (4).Anzi, appare ormai consolidato lorientamento giurisprudenziale secondo il quale, nelle ipotesi di trasferimento di azienda, risulta escluso ab origine uno dei presupposti per il godimento dei benefici in esame, ovverosia linstaurazione di nuovi rapporti di lavoro.Infatti, il riconoscimento delle agevolazioni contributive presuppone che lassunzione di personale risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte finalizzate al solo godimento degli incentivi, ad esempio mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi.Di conseguenza, lattribuzione dei benefici contributivi in argomento non si giustifica qualora la costituzione del rapporto di lavoro non sia la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma leffetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (5).A tale ultimo riguardo, la Cassazione ha precisato che nessun rilievo possono assumere lo strumento negoziale attraverso cui si attua il trasferimento di azienda e/o leventuale raggiungimento di un accordo tra impresa e sindacati; unica deroga allapplicazione dellart. 2112 c.c. rimane quindi quella espressamente prevista dallart. 47, c. 5, della legge n. 428/1990 (6). Occorre inoltre tener conto delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (7).Questultimo, nel rivisitare listituto del trasferimento di azienda anche attraverso modifiche al citato art. 2112 c.c., precisa lambito oggettivo di operatività di tale norma e detta nuove disposizioni in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. Preso atto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e soprattutto linnovazione legislativa hanno modificato il quadro normativo di riferimento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi precisato (8) che i criteri di cui alle precedenti direttive ministeriali, illustrati con circolare n. 122/1999, non possono più trovare applicazione. Le Sedi terranno quindi conto di quanto precede, ai fini della concessione delle agevolazioni contributive per lassunzione di lavoratori in mobilità e cassaintegrati. 

            IL DIRETTORE GENERALE F.F.PRAUSCELLO      

     (1) Tali limitazioni sono state introdotte dallart. 2, commi 1, 2 e 2-bis, della legge n. 451/1994.(2) Si veda la circolare n. 239 del 1 agosto 1994.(3) Si veda la direttiva prot. n. 102845 del 28/4/1999, integrata dalla successiva prot. n. 103146 del 11/5/1999.(4) Si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 27 giugno 2001, n. 8800, Cass. 17 dicembre 2001, n. 15949 e Cass. 28 ottobre 2002, n. 15207.(5) Si tratta dellobbligo posto dallart. 2112 c.c., come modificato dallart. 47 della legge n. 428/1990 e dal D. Lgs. n. 18/2001.(6) Il testo della citata disposizione è il seguente:Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.(7) Il D. Lgs. n. 18/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001, è stato emanato in attuazione della direttiva 98/50/CE.(8) Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro e delloccupazione e tutela dei lavoratori – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alloccupazione – prot. n. 51062 del 26/2/2003.