Enti pubblici

Monday 19 May 2003

Bandi di gara, avvisi ed esiti tra poco saranno facilmente consultabili on line. E’ l’ innovazione prevista dallo schenma di DPR approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.5.2003. Schema di Decreto del Presidente della Repubblica

Bandi di gara, avvisi ed esiti tra poco saranno facilmente consultabili on line. E linnovazione prevista dallo schenma di DPR approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.5.2003

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica

Regolamento recante disciplina per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara su siti informatici, a norma dell’articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3

(Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2003)

Art.1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 24 novembre 2000 n. 340, le modalità applicative per l’individuazione, l’esercizio e l’erogazione dell’attività di pubblicazione elettronica su siti informatici, di seguito denominata ´servizio di pubblicazione’, dei bandi, degli avvisi, degli esiti di gara e dei bandi di abilitazione relativi alle gare telematiche disciplinati dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

Art. 2

(Modalità di pubblicazione)

1. I bandi, gli avvisi, gli esiti di gara e i bandi di abilitazione adottati dalle amministrazioni pubbliche e dai soggetti di cui all’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligatoriamente pubblicati, ai sensi dello stesso articolo, su un sito informatico scelto dalle amministrazioni medesime tra quelli che rispettano le modalità applicative definite dal presente decreto. L’elenco dei siti autorizzati ai sensi dell’articolo 5 all’erogazione del servizio di pubblicazione è pubblicato sul sito Internet www.gov.it.

2. I bandi, gli avvisi, gli esiti di gara e i bandi di abilitazione sono resi accessibili anche attraverso il sito www.gov.it secondo le modalità stabilite nel presente decreto; l’individuazione del sito può essere modificata con decreto del presidente del consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. La pubblicazione sul sito, individuato dall’amministrazione secondo le modalità indicate dal presente decreto, assolve gli effetti di pubblicità legale ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 3

(Requisiti dei siti)

1. I siti che erogano il servizio di pubblicazione devono essere raggiungibili attraverso la rete internet e avere caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un’immediata e agevole consultazione, anche se posti all’interno di siti Internet più generali.

2. I siti di cui al comma 1 devono inoltre soddisfare, in relazione al servizio di pubblicazione, i requisiti previsti da norme, direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione, accessibilità, usabilità, riservatezza e sicurezza dei siti web.

3. I siti di cui al comma 1 devono avere le caratteristiche definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 7.

Art. 4

(Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione)

1. Il Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione, d’ora in poi ´Centro tecnico’, di cui agli articoli 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gestisce il sito www.gov.it e tutte le funzioni a esso correlate; svolge inoltre funzioni di vigilanza e controllo concernenti le modalità applicative del servizio di pubblicazione.

2. Il Centro tecnico, attraverso protocolli d’intesa e convenzioni, definisce con le amministrazioni che ne abbiano necessità le opportune procedure per la fornitura e l’accesso ai dati relativi ai bandi, agli avvisi, agli esiti di gara e ai bandi di abilitazione.

Art. 5

(Requisiti per l’esercizio del servizio di pubblicazione)

1. Il servizio di pubblicazione elettronica dei bandi, degli avvisi, degli esiti di gara e dei bandi di abilitazione su siti informatici può essere svolto da soggetti pubblici e da soggetti privati.

2. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i soggetti interessati all’esercizio del servizio di pubblicazione, prima dell’inizio dell’attività, devono inviare al Centro tecnico, in via telematica, apposita domanda di iscrizione nell’elenco dei soggetti che erogano il servizio di pubblicazione contenente i propri dati identificativi e l’indirizzo del sito informatico predisposto per la pubblicazione, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 7. Il Centro tecnico, entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della domanda, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal Centro tecnico. In caso di divieto di prosecuzione dell’attività, restano salvi gli effetti delle pubblicazioni in corso al momento della notifica del divieto, per tutta la durata delle pubblicazioni già effettuate.

3. I soggetti di cui al comma 1 diversi dalle amministrazioni pubbliche devono avere natura giuridica di società di capitali. Non possono rivestire la carica di rappresentanti legali, di soggetti preposti alla amministrazione e di componenti il collegio sindacale coloro i quali siano stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

4. I soggetti di cui al comma 2 dovranno inoltre fornire i dati di cui alle regole tecniche di cui all’articolo 7, necessari per l’iscrizione nell’elenco dei gestori.

5. Alla domanda di cui al comma 2 i soggetti interessati al servizio di pubblicazione devono allegare:

a) documentazione che dimostri l’affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di pubblicazione;

b) dichiarazione di impegno a impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore dello sviluppo e conduzione di siti Internet e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente decreto;

c) dichiarazione di applicazione di procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

d) dichiarazione di utilizzazione di sistemi affidabili e di prodotti protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale;

e) documentazione relativa all’adozione di adeguate misure per garantire l’integrità e la sicurezza del servizio di pubblicazione.

6. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati dal presente decreto è causa di cancellazione dall’elenco di cui al comma 2.

Art. 6

(Contenuti del servizio di pubblicazione)

1. I bandi, gli avvisi, gli esiti di gara e i bandi di abilitazione sono pubblicati sui siti informatici di cui al presente decreto nei termini previsti dalla normativa per ciascuna categoria di bando, avviso di gara e restano consultabili, sullo stesso sito, fino a tutto il settimo giorno successivo alla data di scadenza dello stesso bando o avviso, unitamente alla scheda riassuntiva di cui al comma 2. Devono, altresì essere pubblicati gli esiti di gara e restare consultabili, sullo stesso sito, fino a tutto il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’esito medesimo, unitamente alla scheda riassuntiva di cui al comma 4.

2. Ogni bando, avviso, esito di gara e bando di abilitazione è pubblicato per esteso, unitamente a una scheda riassuntiva recante le informazioni, pertinenti per ciascuna tipologia di bando o avviso di gara, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67, di attuazione della direttiva n. 2001/78/CE sull’impiego di modelli e formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche e redatta conformemente allo schema reso disponibile presso il sito www.gov.it.

3. I bandi, gli avvisi, gli esiti di gara e bandi di abilitazione sono pubblicati sottoscritti mediante la firma digitale di cui al decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le informazioni sugli esiti dei bandi e delle gare di cui al comma 1, pertinenti per ciascuna tipologia, previste dal citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67, di attuazione della direttiva n. 2001/78/CE, sono pubblicate attraverso una scheda riassuntiva degli esiti, redatta conformemente allo schema reso disponibile presso il sito www.gov.it. Detta scheda è pubblicata entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, dall’approvazione dell’aggiudicazione stessa ovvero dalla conclusione qualora la gara sia andata deserta. La scheda è consultabile fino a tutto il 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nel caso di mancata aggiudicazione, la scheda è aggiornata entro dieci giorni dall’adozione del provvedimento ed è consultabile fino a tutto il 60° giorno dalla pubblicazione.

5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono liberamente consultabili senza acquisizione di informazioni sull’utente né l’obbligo di acquisto di specifici software di consultazione, a meno dell’installazione, comunque senza oneri e vincoli per gli utenti, di componenti aggiuntivi ed estensioni del software utilizzato per l’accesso ai siti Internet. Deve, inoltre, essere consentita la ricerca delle stesse informazioni per parole chiave o per specifiche categorie.

6. I fornitori del servizio di pubblicazione devono garantire la continuità del servizio stesso, l’integrità, l’autenticità e la non modificabilità delle informazioni e dei testi pubblicati. Sono, inoltre, tenuti a salvaguardare l’integrità, l’autenticità e la non modificabilità delle informazioni contenute e gestite nell’ambito di eventuali servizi complementari correlati al servizio di pubblicazione.

Art. 7

(Regole tecniche)

1. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono definite le regole tecniche concernenti le modalità applicative della pubblicazione di bandi, avvisi, esiti di gara e bandi di abilitazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.