Penale

Tuesday 20 January 2004

Bancarotta. Commercialisti e avvocati attenzione ai consigli: possono costar caro. Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 18 novembre 2003-12 gennaio 2004, n. 569

Bancarotta. Commercialisti e avvocati attenzione ai consigli possono costar caro.

Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 18 novembre 2003-12 gennaio 2004, n. 569

Presidente Foscarini – relatore Amato

Pg Veneziano – ricorrente Bonandrini ed altri

Motivi della decisione

Bonandrini Achille e Mutti Cesare erano condannati dal Tribunale di Bergamo per concorso in bancarotta fraudolente patrimoniale, per aver determinato o istigato Breviario Giovanni, amministratore della Edil B&B srl, fallita il 13 ottobre 1990 e Gallizioli Gianfranco, a distrarre i beni immobili della detta società.

La Corte di appello di Brescia confermava, ravvisano negli imputati, entrambi commercialisti, gli ispiratori della manovra finalizzata ad eludere le ragioni dei creditori della B&B.

In particolare, i giudici di merito accertavano che il Bonandrini, commercialista della cessionaria Edil 2000, aveva contattato il Gallizioli, proponendogli l’operazione e che il Mutti si era attivato per ottenere da un istituto di credito un finanziamento di 700/800 milioni di lire a favore della Immobiliare Cristian, di cui era amministratore la figlia del Breviario, per portare a termine la costruzione degli immobili che questi intendeva realizzare.

Ricorrono gli imputati.

L’uno deduce la violazione dell’articolo 210 Cpp, per essere stato il Breviario sentito senza le garanzie di legge, nonché il vizio di motivazione variamente articolato:

– la scrittura privata di cui si discute è stata elaborata nello studio del notaio Vacirca, sotto dettatura dell’avvocato Riva, che è stato scagionato da ogni addebito. Illogico, dunque, è affermare che l’intesa si sia perfezionata fuori dello studio notarile;

– egli si è limitato ad individuare un soggetto (il Gallizioli) che si assumesse i debiti della B&B srl, senza defraudare tale società e senza recare alcun contributo causale all’operazione incriminata.

Ciò è evidente anche perché il Breviario si era rivolto al suo legale, che gli aveva rappresentato la illiceità dell’operazione;

– generiche e prive di riscontri sono le dichiarazioni del Breviario.

Il Mutti censura anch’egli la motivazione, definendo inaccettabile il “teorema” della Corte bresciana e dicendosi estraneo ai rapporti col Breviario, così come ad ogni intento distrattivo.

Egli si interessò solo del finanziamento, per un importo pari al valore dei beni ceduti, allo scopo di evitare il fallimento.

Finanziamento che, del resto, concerneva non l’Immobiliare Cristian, costituita per attuare l’operazione, bensì la società Edil 2000 del Gallizioli.

Ed infatti per trasferire i beni all’Immobiliare Cristian, si attese che il Mutti si allontanasse dallo studio del notaio, per sfruttare a sua insaputa il suo contributo per attuare un disegno cui era estraneo.

I ricorsi sono infondati.

Il Breviario, che ha definito separatamente il procedimento col patteggiamento della pena, è stato esaminato dal gruppo all’udienza 2 novembre 1998 ai sensi dell’articolo 210 Cpp.

Essendo stato dato atto nel verbale del rispetto delle forme imposte dalla norma citata, si presume che l’esame sia avvenuto alla presenza del difensore.

D’altra parte, anche in questa sede può procedersi alla cosiddetta “prova di resistenza”, nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l’utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l’identico convincimento (sezione prima, 1495/98, Archinà).

Orbene, nella specie la ricostruzione della vicenda e del ruolo svolto dal Bonandrini emerge dalla sequenza degli atti acquisiti dalla procedura fallimentare, nonché dalle dichiarazioni degli altri protagonisti a vario titolo intervenuti.

Bonandrini, commercialista della Edil 2000 amministrata dal Gallizioli, era stato contattato dal Breviario, titolare della fallita, onde valutare la “fattibilità dell’operazione di salvataggio”.

Il Breviario stesso interessò e cooptò nel progetto anche il Mutti, con il compito di attivarsi per il finanziamento in favore della Immobiliare Cristian srl, costituita al solo scopo di attuare il piano.

La Corte di merito ha cura di evidenziare che la finalità dell’operazione non era quella di ripianare i debiti della B&B srl, essendo in contrasto con i risultati concretamente realizzati, rappresentati dal passaggio del patrimonio immobiliare della società prossima al fallimento ad altra (l’Immobiliare Cristian srl, nella cui compagine erano entrati gli esponenti della Edil 2000 srl) per la quale il pagamento dei debiti della B&B avrebbe costituito adempimento estraneo agli scopi sociali.

Dal contesto motivazione emerge poi, che il contributo offerto da ciascuno degli imputati si è esplicato sia sul piano oggettivo, mediante la predisposizione e la messa a punto dell’operazione distrattiva, sia sul piano psicologico, sotto forma di determinazione o rafforzamento della volontà criminosa.

Né giova ai ricorrenti evocare la figura dell’avvocato Riva, sgravato da ogni responsabilità non certo a ragione secondo la loro prospettazione, dal momento che la posizione del predetto soggetto è sottratta alla cognizione di questa Corte.

I consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, essendo consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistono (come nella specie) nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o suscitino o rafforzino l’altrui proposito col proprio ausilio e con le preventive assicurazioni (sezione quinta, 1341/86, Sonson; sezione quinta, 6681/88, Ferlicca).

Non va taciuto, infine, che il dedotto vizio di motivazione veicola la critica alle opzioni probatorie compiute dai giudici di merito con argomentazioni diffuse e perspicue, sulla scorta del vaglio delle emergenze processuali, finendo per tradursi in una prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito.

I ricorsi vanno rigettati. I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.