Imprese ed Aziende
Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro. Queste sono le categorie professionali abilitati a svolgere le funzioni di membro del collegio sindacale. E’ quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustiz
Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro. Queste sono le categorie professionali abilitati a svolgere le funzioni di membro del collegio sindacale. E quanto stabilito dal Decrto del Ministero della Giustizia 29.12.2004 (in G.U. 18.1.2005)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 dicembre 2004, n.320
Individuazione delle professionalita’ abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2397, secondo comma, del codice civile. (GU n. 13 del 18-1-2005) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, come
introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione degli albi
professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui ambito
possono essere scelti i membri del collegio sindacale ai sensi del
secondo comma del citato articolo 2397 del codice civile;
Decreta:
«Art. 1.
1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma
dell’articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli
iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e
collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
a) Avvocati;
b) Dottori commercialisti;
c) Ragionieri e periti commerciali;
d) Consulenti del lavoro.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 2004
Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 39
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa.
– Si riporta il testo dell’art. 2397 del codice civile:
«Art. 2397 (Composizione del collegio). – Il collegio
sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
Almeno un membro effettivo ed un supplente devono
essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I
restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono
essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra
i professori universitari di ruolo, in materie economiche o
giuridiche.».
– Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 reca:
«Riforma organica della disciplina delle societa’ di
capitali e societa’ cooperative, in attuazione della legge
3 ottobre 2001, n. 366».
Nota all’art. 1.
– Per il testo dell’art. 2397 del codice civile vedi
note alla premessa.