Civile

Monday 04 August 2003

Avvocati comunitari. Per esercitare in Italia è necessario superare le prove attitudinali previste dal Decreto 191/2003 del Ministero della Giustizia. – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2003, n.171

Avvocati comunitari. Per esercitare in Italia è necessario superare le prove attitudinali previste dal Decreto 191/2003 del Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia, Decreto 28 maggio 2003, n.191

Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,

in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2003, n.171

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

e

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e, in particolare, l’articolo 9, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono emanate disposizioni e direttive generali volte a regolamentare le misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell’ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell’ordinamento scolastico italiano;

Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 1992, ove il riconoscimento e’ subordinato al superamento di una prova attitudinale per la professione di avvocato;

Vista la determinazione interlocutoria del Consiglio di Stato, presa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 settembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 885-U.L.47/13-1 del 24 aprile 2003);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “decreto legislativo”, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

b) “decreto ministeriale di riconoscimento”, il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) “richiedente”, il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell’esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’esercizio della professione.

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l’anno, presso il Consiglio nazionale forense. L’esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento individua le materie di esame tra quelle elencate nell’allegato A al presente regolamento.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o piu’ elaborati vertenti su non piu’ di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta dell’interessato.

4. La prova orale verte su non piu’ di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Se il richiedente e’ in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall’ordinamento italiano, l’esame consiste nell’unica prova orale.

Art. 3.

Commissione d’esame

1. Presso il Consiglio nazionale forense e’ istituita una commissione d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti e’ effettuata tra professionisti iscritti all’albo degli avvocati con almeno otto anni di anzianita’ designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un’universita’ della Repubblica nelle materie su cui e’ sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

3. La commissione e’ costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e’ presieduta dal componente con maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione e’ a carico del Consiglio nazionale forense.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministro della giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all’articolo 3 in conformita’ alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive integrazioni.

Art. 5.

Svolgimento dell’esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense domanda di ammissione all’esame redatta secondo schema allegato sub B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove d’esame. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento dell’ultima prova scritta e quella delle prove orali non puo’ intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove e’ data immediata comunicazione all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a 30. Si considera superato l’esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell’avvenuto superamento dell’esame la commissione rilascia certificazione all’interessato ai fini dell’iscrizione all’albo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 maggio 2003

Il Ministro della giustizia Castelli

Il Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione

Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Moratti

Allegato A

(art. 2)

ELENCO DELLE MATERIE

1. Diritto costituzionale.

2. Diritto civile.

3. Diritto commerciale.

4. Diritto del lavoro.

5. Diritto penale.

6. Diritto amministrativo.

7. Diritto processuale penale.

8. Diritto processuale civile.

9. Diritto internazionale privato.

10. Ordinamento e deontologia professionale.

Allegato B

(art. 5)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………. nato/a il………………. a……………; cittadino/a ……… residente in ……………………………………………… in possesso dei titolo professionale di ……………………… ; rilasciato da ……………………………………………; a compimento di un corso di studi di…………………….. anni, comprendente le materie sostenute presso l’Universita’ …………. con sede in………………………………………………., itto nell’albo professionale di …. dal ….ed in possesso del decreto ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso in data ……………..

domanda

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di riconoscimento di cui sopra.

A tal fine tra le materie indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento – indica quale materia su cui svolgere la prova scritta: …. e quali materie su cui svolgere la prova orale le seguenti:

1)

2)

3)

4)

5)

allega:

copia di un documento di identita’; copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento. La copia del decreto di riconoscimento puo’ essere effettuata anche avvalendosi delle modalita’ alternative all’autenticazione di copie previste dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Data ……………

Firma ………………