Famiglia
Aumento dell’ assegno di mantenimento soltanto in caso di prevedibile e naturale progressione di carriera: importante sentenza della Cassazione.
Aumento dell’assegno di
mantenimento soltanto in caso di prevedibile e naturale progressione di
carriera: importante sentenza della Cassazione.
Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 8 marzo – 26 settembre 2007, n. 20204
Presidente Adamo – Relatore San
Giorgio
Pm Uccella – conforme –
Ricorrente C. – Controricorrente M.
Rilevato
Che il Tribunale di Mantova, con
sentenza depositata il 2 ottobre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario contratto tra N. C. e A. M. M., e, avuto
riguardo alla notevole sproporzione tra i redditi dei coniugi, in considerazione
del fatto che quelli del primo, già Comandante dei Vigili del Fuoco di Mantova,
collocatosi anticipatamente in pensione nel 1994, negli anni successivi alla
separazione dalla moglie erano andati progressivamente ed in modo esponenziale
aumentando in conseguenza dell’attività libero-professionale, dallo stesso già
svolta in concomitanza con il suo impiego pubblico, ma incrementata a seguito
del pensionamento, pose a carico del C. l’obbligo di corrispondere alla ex
moglie l’importo mensile di euro 1.000,00 quale contributo al mantenimento
della figlia C. è altra somma mensile, di pari importo, quale assegno
divorziale, oltre alle spese straordinarie mediche e scolastiche per la figlia;
Che la citata sentenza fu
impugnata dal C., il quale si dolse della condanna al versamento dell’assegno
divorzile, deducendo la pressoché totale equivalenza, all’epoca della
separazione, della condizione economica della ex moglie, insegnante presso un
istituto superiore, alla sua propria, e la modestia del tenore di vita condotto
dalla famiglia alla stessa epoca, e sottolineando che i propri miglioramenti
reddituali, intervenuti successivamente, non erano in alcun modo riconducibili
alla esperienza lavorativa precedente;
Che la Corte d’appello di Brescia,
con sentenza depositata il 27 marzo 2004, in parziale riforma della decisione
impugnata, dichiarò tenuti gli ex coniugi a contribuire alle spese
straordinarie mediche e scolastiche della figlia nella misura, rispettivamente,
dell’80 per cento il C. e del 20 per cento la M., confermando la sentenza di primo grado quanto
all’obbligo del primo di corresponsione alla ex moglie dell’assegno divorzile,
alla stregua del rilievo che la situazione economica della famiglia, alla quale
rapportare la condizione dell’ex coniuge richiedente l’assegno di cui si
tratta, va valutata anche con riferimento ai miglioramenti reddituali dell’ex
coniuge dovuti al prevedibile sviluppo di situazioni ed aspettative già
presenti durante la convivenza matrimoniale, in quanto collegati alla sua attività
lavorativa e non aventi carattere di eccezionalità, come nella specie;
Che per la cassazione di tale
sentenza il C. ha proposto ricorso cui ha resistito con controricorso la M.;
Che il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, e dell’art. 2697 cod.
civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti
decisivi della controversia, rilevando che gli incrementi economici intervenuti
per effetto dell’attività di libero professionista ben dieci anni dopo la
separazione, a seguito del collocamento a riposo anticipato, non poteva essere
considerata quale sviluppo naturale e prevedibile dell’attività lavorativa
svolta, quale Comandante dei vigili del fuoco, durante la convivenza
matrimoniale.
Considerato
Che il ricorso è meritevole di
accoglimento;
Che va, al riguardo, ribadito
l’orientamento di questa Corte secondo il quale, nella
determinazione dell’importo dell’assegno divorzile, occorre tener conto degli
eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui
confronti si chieda l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e
prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono
essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non
collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del
matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a
circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili: tali non possono
essere considerati i miglioramenti economici relativi all’attività di lavoro
subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, i
quali costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorché non certa, del
rapporto di lavoro (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 19446 del 2005, n.
1487 del 2004);
Che, nella specie, il successo
economico conseguito dal ricorrente circa dieci anni dopo la cessazione della
convivenza matrimoniale è derivato dalla sua attività
libero-professionale, la quale costituisce, rispetto alla precedente
attività di pubblico dipendente, in qualità di Comandante provinciale dei
vigili del fuoco, svolta in costanza di matrimonio, non già il frutto di un
prevedibile sviluppo della carriera, ma un evento eccezionale, determinato
dalla scelta di accedere al pensionamento anticipato e di dedicarsi alla
professione autonoma, scelta all’evidenza non prevedibile sulla base di
circostanze preesistenti e comportante assunzione di rischi;
Che, pertanto, il ricorso deve
essere accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata, anche
per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di
Brescia, in diversa composizione, che riesaminerà la questione sottoposta al
suo esame alla stregua dei principi sopra richiamati.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio,
alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.