Assicurazione ed Infortunistica

Tuesday 27 November 2007

Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull’assicurazione della responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Attuazione
della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE,
84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull’assicurazione della
responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre
2007, n. 198 (GU n. 261 del 9-11-2007 – Suppl.
Ordinario n. 228)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006,
n. 29 (legge comunitaria 2005), come modificata, dall’articolo
9 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), ed in
particolare, l’articolo 26-bis e l’allegato B;

Vista la direttiva 2005/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le
direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’assicurazione
della responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

Vista la legge 12 agosto 1982, n.
576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;

Visto il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio
2007;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e
dell’interno;

Emana

il
seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private

1. All’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla lettera fff) sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al numero 2
sono aggiunte le seguenti parole:

"sia che si tratti di un
veicolo con targa definitiva o targa temporanea";

b) sono aggiunti infine i
seguenti numeri:

"4-bis) lo Stato di cui alla
lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene
spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall’accettazione della
consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se
il veicolo non e’ stato formalmente immatricolato nello Stato membro di
destinazione;

4-ter) lo Stato di cui alla
lettera bbb) in cui si e’ verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo
di targa o rechi una targa che non corrisponde piu’ allo stesso veicolo.".

2. All’articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "e non puo’ svolgere per conto dell’impresa attivita’ diretta
all’acquisizione di contratti di assicurazione" sono soppresse.

3. All’articolo
125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 5 e’
inserito il seguente:

"5-bis. L’Ufficio centrale
italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento
comunica agli aventi diritto un’offerta di
risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.".

4. L’articolo 128 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ cosi sostituito:

"1. Per l’adempimento
dell’obbligo di assicurazione per la responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e’ stipulato per
somme non inferiori ai seguenti importi:

a) nel caso di danni alle persone
un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose un
importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime.

2. I contratti dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di
copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui
al comma 1 entro l’11 giugno 2012.

3. Ogni cinque anni dalla data
dell’11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di
cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione
percentuale indicata dall’indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E),
previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995,
relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L’aumento effettuato e’
arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.

4. Con provvedimento del Ministro
dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e’ stabilito l’adeguamento di cui al
comma 3.

5. Alla data dell’11 dicembre
2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta’
degli ammontari di cui al comma 1.".

5. All’articolo
134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e’
inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti di cui al
comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni
dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi
cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria
relativo ai veicoli a motore secondo le modalita’ stabilite dall’ISVAP
con il regolamento di cui al comma 1.".

6. Dopo l’articolo 142 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

"Art. 142-bis (Informazioni
sulla copertura assicurativa). – 1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal
Centro di informazione di cui all’articolo 154 le informazioni riguardanti la
copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il
sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.

Art. 142-ter (Utenti della strada
non motorizzati). – 1. L’assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i
danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della
strada i quali, in conseguenza di un incidente nel
quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno,
nei limiti in cui sussista la responsabilita’ civile dei conducenti.".

7. All’articolo 148, comma 1,
secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo la parola: "congrua" sono
inserite le seguenti: "e motivata".

8. All’articolo
155, dopo il comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. A richiesta delle
parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono
essere disponibili in formato elettronico.".

9. All’articolo
283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera d)
sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) il veicolo sia stato
spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo
indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso
risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-ter)
il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o
non piu’ corrispondente allo stesso veicolo.";

b) al comma 2, i primi due
periodi sono sostituiti dai seguenti:

"Nel caso di cui al comma 1,
lettera a), il risarcimento e’ dovuto solo per i danni
alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e’ dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia
superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei
casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento e’ dovuto per i danni alla persona, nonche’ per i danni alle
cose.";

c) al comma 4, le parole: "e d)" sono sostituite con: ", d), d-bis) e
d-ter)".

10. All’articolo 286 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti:

", d), d-bis) e d-ter)".

11. All’articolo
287 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti:

", d), d-bis) e d-ter)";

b) il comma 4 e’ sostituito dal
seguente:

"4. Nei casi previsti
dall’art. 283, comma 1, lettere b), d-bis)

e
d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del
danno.".

12. All’articolo 290 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti:

", d), d-bis) e d-ter)".

13. All’articolo 292 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: "e d)" sono sostituite dalle seguenti:

", d), d-bis) e d-ter)".

14. L’articolo 317, comma 3,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ sostituito dal seguente:

"3. L’inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma
5, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro
6.000.".

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 3.

Norme abrogate

1. Dalla data di applicazione dei
massimali di cui all’art. 1, comma 4, e’ abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 6 novembre
2007.

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche
europee

Bersani, Ministro dello sviluppo
economico

D’Alema, Ministro degli affari
esteri

Mastella, Ministro della
giustizia

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze

Amato, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Mastella