Ambiente

Friday 15 July 2005

Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005 n.128

Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005 n.128, Gazzetta Ufficiale N. 160 del 12 Luglio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare

l’articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e

l’allegato A;

Vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell’8 maggio 2003, che stabilisce che gli Stati membri

provvedono affinche’ una percentuale minima di biocarburanti e di

altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal

fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente

l’attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione

dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel

mercato interno dell’elettricita’;

Visto l’articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo

di Kyoto e la successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002

di approvazione del Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni

di gas ad effetto serra ed il potenziamento degli assorbimenti di

carbonio;

Considerato che l’articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di

delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevede di

privilegiare l’uso di prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i

biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;

Ritenuto di dover fissare obiettivi indicativi nazionali

realistici, compatibili con il potenziale nazionale di produzione di’

biocarburanti a partire dalla biomassa, anche alla luce degli

obiettivi indicativi nazionali fissati ai sensi della direttiva

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre

2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del

Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro dell’economia e

delle finanze, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della

tutela del territorio, degli affari esteri, della giustizia e delle

politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita’

1. Il presente decreto e’ finalizzato a promuovere l’utilizzazione

di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di

carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire

al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione

delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza

dell’approvvigionamento di fonti di energia rispettando l’ambiente, e

di promozione delle fonti di energia rinnovabili.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia, ai sensi

dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’

europee (GUCE).

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che

l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

– L’art. 117 della Costituzione, cosi’ recita:

«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata

dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto

di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all’Unione europea;

(Omissis).

– L’art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306

(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge

comunitaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003, cosi’

recita:

«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di

direttive comunitarie).

– 1. Il Governo e’ delegato ad

adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, i decreti

legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione

alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati

A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con

competenza istituzionale prevalente per la materia, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri

Ministri interessati in relazione all’oggetto della

direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui

all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a

sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle

direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo

l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

perche’ su di essi sia espresso, entro quaranta giorni

dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi

parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati

anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto

per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei

trenta giorni che precedono la scadenza dei termini

previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi

sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di

ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla

presente legge, il Governo puo’ emanare, con la procedura

indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e

correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del

comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto

comma, della Costituzione, i decreti legislativi

eventualmente adottati nelle materie di competenza

legislativa delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le

province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la

propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del

termine stabilito per l’attuazione della normativa

comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla

data di entrata in vigore della normativa di attuazione

adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel

rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario

e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione

dello Stato.».

– Si riporta l’allegato A della citata legge n. 306 del

2003:

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa

al riconoscimento reciproco delle decisioni di

allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 febbraio 2002, sulle formalita’ di dichiarazione delle

navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri

della Comunita’.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e

92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie

relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema

comunitario di monitoraggio del traffico navale e

d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del

Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,

recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto

concerne il termine a partire da cui sono vietati gli

scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che

modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga

della facolta’ di autorizzare gli Stati membri ad applicare

un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta

intensita’ di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita’ e di

sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la

conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei

suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che

stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la

trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di

prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a

migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie

transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime

comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali

controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante

norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo

negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,

riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel

quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del

14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del

Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei

biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei

trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,

recante modalita’ specifiche relative ai requisiti previsti

dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno

1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di

origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia

di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di

pagamenti di interessi

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,

concernente il regime fiscale comune applicabile ai

pagamenti di interessi e di canoni fra societa’ consociate

di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante

modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla

commercializzazione delle sementi di piante foraggere,

66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi

di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione

dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,

92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine

di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,

ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle

piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla

produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle

piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla

commercializzazione delle sementi di barbabietole,

2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi

di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione

dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla

commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da

fibra, per quanto riguarda le analisi comparative

comunitarie.».

– La direttiva 2003/30/CE e’ pubblicata nella GUCE n. L

123 del 17 maggio 2003.

– Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25

nel supplemento ordinario, reca: «Attuazione della

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel

mercato interno dell’elettricita».

– La direttiva 2001/77/CE e’ pubblicata nella GUCE n. L

283 del 27 ottobre 2001.

– Si riporta il testo dei commi 520 e 521 dell’art. 1

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernenti:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,

pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306:

«Art. 1. – 1-519 (Omissis).

520 (Differimento al 1° gennaio 2005 della decorrenza

dell’inizio del progetto sperimentale triennale

«bioetanalo»). – All’art. 22, comma 2, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le

parole: “dal 1° gennaio 2003” sono sostituite dalle

seguenti: dal “1° gennaio 2005”. Al decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, all’art. 21, comma 6-ter, le

parole: “lire 30 miliardi annui” sono sostituite dalle

seguenti: “73 milioni di euro annui”.

521. (Esecuzione dell’accisa per il biodiesel). – Il

comma 6 dell’art. 21 del testo unico di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni, e’ sostituito dai seguenti:

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al

biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,

come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il

volume finale dei carburanti e dei combustibili. La

fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del

biodiesel e’ effettuata in regime di deposito fiscale.

Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a

decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il

biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e’ esentato

dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000

tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, di concerto con i Ministri delle attivita’

produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e

delle politiche agricole e forestali, sono determinati i

requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di

produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per

partecipare al programma pluriennale, nonche’ le

caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi

di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli

minerali consentite, le modalita’ di distribuzione e di

assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle

more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano

applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento

fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,

in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 61.

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita’

del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle

attivita’ produttive e delle politiche agricole e forestali

comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i

costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime

necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare

precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine

di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali

legati alla produzione, con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

delle attivita’ produttive, dell’ambiente e della tutela

del territorio e delle politiche agricole e forestali, da

emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita’ del

programma di cui al comma 6, e’ eventualmente rideterminata

la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validita’ del programma di cui al

comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero,

al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono

ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote

loro assegnate per l’anno in questione, purche’ vengano

immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso

di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti

dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le

stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative

assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

– La legge 1° giugno 2002, n. 120, pubblicata nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 giugno

2002, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto

alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti

climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997».

– L’art. 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al

Governo per la riforma del sistema fiscale statale)

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91,

cosi’ recita:

«Art. 7 (Accisa). – 1. La riforma del sistema

dell’accisa e’ ispirata ai principi ordinatori

dell’efficienza, ottimalita’ e semplificazione ed e’

improntata ai seguenti criteri direttivi:

a) salvaguardia della salute e dell’ambiente

privilegiando l’utilizzo di prodotti ecocompatibili;

b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali

esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di

un’aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento

diversificata, correlata alla quantita’ di consumi, che

consenta la riduzione dell’incidenza nelle aree

climaticamente svantaggiate, e di un’aliquota di accisa

sugli oli minerali diversificata per le isole minori,

compatibilmente con la disciplina comunitaria;

c) adeguamento delle strutture dei sistemi di

prelievo tributario alle nuove modalita’ di funzionamento

del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in

coerenza con le deliberazioni dell’Autorita’ per l’energia

elettrica e il gas;

d) revisione dei presupposti per il rilascio delle

autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale,

tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessita’

operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze

territoriali di approvvigionamento;

e) previsione di nuove figure di responsabili

solidali per il pagamento dell’accisa;

f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di

prescrizione e decadenza;

g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre

l’incidenza dell’accisa sui servizi e sui prodotti

essenziali e previsione di forme di partecipazione degli

enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni

nell’ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti

previsti;

h) snellimento degli adempimenti e delle procedure

anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici;

i) coordinamento della tassazione sui combustibili

impiegati per la produzione di energia elettrica con

l’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica;

l) coordinamento dell’attivita’ di controllo posta in

essere da soggetti diversi.

2. Per accisa, ai fini della presente legge, si

intende:

a) l’accisa armonizzata relativa agli oli minerali,

all’alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;

b) l’imposta erariale di consumo sull’energia

elettrica;

c) l’imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

d) l’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio

e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per

cento di acqua, denominato “orimulsion” (NC 2714),

impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla

direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio;

e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa

(SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi

impianti di combustione.»

  Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti

ricavato dalla biomassa;

b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e

residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali

e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche’ la

parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi

dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come

definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e

utilizzati per i trasporti;

d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un

carburante.

2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all’Allegato I.

3. Ai fini del presente decreto, l’immissione in consumo ha luogo

al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell’accisa, anche

per i prodotti destinati ad usi esenti.

Nota all’art. 2:

– Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

vedi note alle premesse.

Art. 3.

Obiettivi indicativi nazionali

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali,

calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo

di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come

percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei

trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.

  Art. 4.

Modalita’ di promozione dei biocarburanti

e degli altri carburanti rinnovabili

1. Le modalita’ di prima promozione dei biocarburanti e degli altri

carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino

all’anno 2007, dall’articolo 1, commi 520 e 521, della legge

30 dicembre 2004, n. 311.

2. Ulteriori modalita’ di promozione dei biocarburanti e degli

altri carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante

apposite norme.

Nota all’art. 4:

– Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 1’art. 1,

commi 520 e 521, vedi note alle premesse.

  Art. 5.

Disposizioni per incentivare la destinazione

di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione

alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.

1. Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di

cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

i provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto

legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di

colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti

rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non

possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresi’, prevedere

misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le

principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei

carburanti per trasporti.

Nota all’art. 5:

– L’art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre

2003, n. 387, cosi’ recita:

«Art. 5 (Disposizioni specifiche per la valorizzazione

energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi

di depurazione e del biogas).

– 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

con decreto

del Ministro delle politiche agricole e forestali, e’

nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

una commissione di esperti che, entro un anno

dall’insediamento, predispone una relazione con la quale

sono indicati:

a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti

rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati

rispettivamente ad attivita’ di riciclo o riutilizzo,

unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative

ed organizzative, nonche’ alle modalita’ per la

valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;

b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed

organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti

della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle

alberature stradali e delle industrie agroalimentari;

c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto

idrogeologico e le aree golenali sulle quali e’ possibile

intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare

a scopi energetici nonche’ le modalita’ e le condizioni

tecniche, economiche, normative ed organizzative per

l’attuazione degli interventi;

d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui

agricoli non destinati all’attivita’ di riutilizzo,

unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative

ed organizzative, nonche’ alle modalita’, per la

valorizzazione energetica di detti residui;

e) gli incrementi netti di produzione annua di

biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle

aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n.

120, all’aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra

mediante attivita’ forestali;

f) i criteri e le modalita’ per la valorizzazione

energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e

del biogas, in particolare da attivita’ zootecniche;

g) le condizioni per la promozione prioritaria degli

impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5

MW;

h) le innovazioni tecnologiche eventualmente

necessarie per l’attuazione delle proposte di cui alle

precedenti lettere.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il

Ministero delle politiche agricole e forestali ed e’

composta da un membro designato dal Ministero delle

politiche agricole e forestali, che la presiede, da un

membro designato dal Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio, da un membro designato dal Ministero delle

attivita’ produttive, da un membro designato dal Ministero

dell’interno e da un membro designato dal Ministero per i

beni e le attivita’ culturali e da cinque membri designati

dal presidente della Conferenza unificata.

3. Ai componenti della Commissione non e’ dovuto alcun

compenso, ne’ rimborso spese. Al relativo funzionamento

provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali

con le proprie strutture e le risorse strumentali

acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali

spese per i componenti provvede l’amministrazione di

appartenenza nell’ambito delle rispettive dotazioni.

4. La commissione di cui al comma 1 puo’ avvalersi del

contributo delle associazioni di categoria dei settori

produttivi interessati, nonche’ del supporto tecnico

dell’ENEA, dell’AGEA, dell’APAT e degli IRSA del Ministero

delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene

conto altresi’ delle conoscenze acquisite nell’ambito dei

gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE

19 dicembre 2002, n. 123/2002 di “revisione delle linee

guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione

delle emissioni dei gas serra”.

5. Tenuto conto della relazione di cui al comma I, il

Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il

Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri

Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza unificata,

adotta uno o piu’ decreti con i quali sono definiti i

criteri per l’incentivazione della produzione di energia

elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di

depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono

derivare oneri per il bilancio dello Stato.».

  Art. 6.

Promozione della ricerca e della diffusione

di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili

1. Le attivita’ di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle

relative tecnologie, nonche’ le attivita’ di promozione delle stesse,

costituiscono uno degli obiettivi generali dell’accordo di programma

quinquennale da stipulare con l’ENEA senza oneri aggiuntivi a carico

del bilancio dello Stato, di cui all’articolo 9 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con

la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, con modalita’ stabilite nel

medesimo accordo di programma.

Nota all’art. 6:

– L’art. 9 del citato decreto legislativo n. 387 del

2003, cosi’ recita:

«Art. 9 (Promozione della ricerca e della diffusione

delle fonti rinnovabili). – 1. Il Ministero delle attivita’

produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio, sentito il Ministero delle

politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza

unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello

Stato, un accordo di programma quinquennale con l’ENEA per

l’attuazione di misure a sostegno della ricerca e della

diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza negli

usi finali dell’energia.

2. L’accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l’introduzione nella pubblica amministrazione e

nelle imprese, in particolare di piccola e media

dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione

che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e

la riduzione del consumo energetico per unita’ di prodotto;

b) la formazione di tecnici specialisti e la

diffusione dell’informazione in merito alle caratteristiche

e alle opportunita’ offerte dalle tecnologie;

c) la ricerca per lo sviluppo e l’industrializzazione

di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per

la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili

di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli

impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore

agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.

3. Le priorita’, gli obiettivi specifici, i piani

pluriennali e annuali e le modalita’ di gestione

dell’accordo sono definiti dalle parti.».

– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2000, n. 32,

reca: «Riordino delle stazioni sperimentali per

l’industria, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo

1997, n. 59».

  Art. 7.

Modalita’ per la valutazione del bilancio ecologico

dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili

e dell’effetto del loro uso in veicoli non adattati.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministero delle attivita’ produttive con il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle

politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate,

avvalendosi degli organismi da ciascuno controllati o vigilati,

approva e avvia un programma per la valutazione del bilancio

ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili,

nonche’ per la valutazione dell’effetto dell’uso dei biocarburanti in

miscele superiori al 5 per cento in veicoli non adattati, in

particolare ai fini del rispetto delle normative in materia di

emissioni.

2. Dall’attuazione del programma di cui al comma 1, non devono

derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  Art. 8.

Disposizioni varie

1. Le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in

biodiesel inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le

caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa

vigente, possono essere immesse in consumo sia presso utenti

extra-rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in

misura superiore al 5 per cento possono essere avviate al consumo

solo presso utenti extra rete, e impiegate esclusivamente in veicoli

omologati per l’utilizzo di tali miscele.

2. Sulla base dei risultati del programma di cui all’articolo 7,

comma 1, o di nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando

quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986,

n. 349, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro delle attivita’ produttive, con il Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche

agricole e forestali, puo’, con propri decreti, incrementare il

contenuto percentuale di biodiesel delle miscele combustibile

diesel-biodiesel che possono essere avviate al consumo presso utenti

in rete.

3. Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano

avviate al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con

contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento, i punti

vendita nei quali tali miscele sono distribuite sono obbligati ad

esporre idonee etichette di descrizione del prodotto, unitamente

all’elenco dei veicoli omologati per l’uso dei predetti

biocarburanti.

4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell’economia e

delle finanze, d’intesa con i Ministeri dell’ambiente e della tutela

del territorio, delle attivita’ produttive e delle politiche agricole

e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all’Allegato II

e trasmette la relativa relazione.

5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Nota all’art. 8:

– L’art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349

(Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia

di danno ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 , cosi’

recita:

«Art. 2. – 1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni gia’ attribuite al Comitato

interministeriale previsto dall’art. 3 della legge

10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa

legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al

Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni gia’ attribuite al Comitato

interministeriale previsto dall’art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni gia’ attribuite allo Stato, in materia

di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle

previste dall’art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro

della sanita’; nonche’ quelle previste al n. 7)

dell’articolo citato che vengono esercitate di concerto con

il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita’;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle

materie di cui all’art. 82 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e

torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro

dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di

concerto con il Ministro della sanita’ e sentito il

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,

sono stabilite per l’intero territorio nazionale e per zone

particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche,

aventi rilievo ai fini dell’inquinamento atmosferico, dei

combustibili e dei carburanti, nonche’ le caratteristiche

tecnologiche degli impianti di combustione.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge

13 luglio 1966. n. 615, e successive modificazioni ed

integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno

indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministro dell’ambiente e’ membro del Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE),

del Comitato di Ministri per il coordinamento della

politica industriale (CIPI) e del Comitato

interministeriale per la politica agricola e alimentare

(CIPAA).

5. Il Ministro dell’ambiente interviene, per il

concerto, nella predisposizione dei piani di settore a

carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto

ambientale.

6. Il Ministro dell’ambiente adotta, d’intesa con il

Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per

assicurare il coordinamento, ad ogni livello di

pianificazione, delle funzioni di tutela dell’ambiente di

cui alla presente legge con gli interventi per la difesa

del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma

dell’Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate

di concerto con il Ministro dell’ambiente le funzioni di

cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 81 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, relativamente alle linee fondamentali dell’assetto del

territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonche’ le

funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto

relativamente alla programmazione nazionale della

destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro

dell’ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale

relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste

marine di cui all’art. 1 della legge 31 dicembre1982, n.

979.

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di

vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26,

primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,

sono adottati con decreti del Ministro dell’ambiente di

concerto con il Ministro della marina mercantile.

10.-12. (Omissis).

13. L’art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e’

soppresso.

14. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il

Ministro della sanita’, propone al Presidente del Consiglio

dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di

accettabilita’ delle concentrazioni e i limiti massimi di

esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica,

fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente

all’ambiente esterno e abitativo di cui all’art. 4 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali

limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di

lavoro, e’ proposta al Presidente del Consiglio dei

Ministri dal Ministro della sanita’, di concerto con il

Ministro dell’ambiente e con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale.

5. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla

legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni

trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri

relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono

adottati di concerto con il Ministro dell’ambiente ove

riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica,

biologica o da emissioni sonore.

16. Sono adottati dal Ministro della sanita’, di

concerto con il Ministro dell’ambiente, i provvedimenti di

competenza ministeriale relativi all’attuazione del decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

17. Il Ministro della sanita’, di concerto con il

Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro

dell’ambiente, adotta i provvedimenti di competenza

ministeriale relativi all’attuazione del decreto del

Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

18. Il Ministro dell’ambiente, apprezzate le

circostanze, promuove le iniziative necessarie per

l’adozione degli atti per i quali e’ previsto il suo

concerto.

19. Il Ministro dell’ambiente partecipa al concerto per

la predisposizione del piano nazionale per la protezione

civile.

20. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il

Ministro per il coordinamento delle iniziative per la

ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri

interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in

materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai

programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunita’

europea.».

  Art. 9.

Adeguamenti tecnici

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che

modificano modalita’ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico

della direttiva recepita con il presente decreto, e’ data attuazione

con decreto dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

e delle attivita’ produttive, di concerto con i Ministri

dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,

a norma dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 e’ data tempestiva

comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche

comunitarie

Scajola, Ministro delle attivita’

produttive

Siniscalco, Ministro del-l’economia e

delle finanze

Matteoli, Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all’art. 9:

– L’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme

generali sulla partecipazione dell’Italia al processo

normativo dell’Unione europea e sulle procedure di

esecuzione degli obblighi comunitari.), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi’ recita:

«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). – 1. Alle norme

comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano

modalita’ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di

direttive gia’ recepite nell’ordinamento nazionale, e’ data

attuazione, nelle materie di cui all’art. 117, secondo

comma, della Costituzione, con decreto del Ministro

competente per materia, che ne da’ tempestiva comunicazione

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall’art. 117, quinto

comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al

presente articolo possono essere adottati nelle materie di

competenza legislativa delle regioni e delle province

autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei

suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In

tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,

per le regioni e le province autonome nelle quali non sia

ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a

decorrere dalla scadenza del termine stabilito per

l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e

perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore

della normativa di attuazione di ciascuna regione e

provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita

indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato

e del carattere cedevole delle disposizioni in essi

contenute.».

  Allegato I

(Articolo 2, comma 2)

1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti:

a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla

parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come

biocarburante;

b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o

animale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante;

c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa

ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che puo’

esseretrattato in un impianto di purificazione onde ottenere una

qualita’ analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato

come biocarburante o gas di legna;

d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad

essere usato come biocarburante;

e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa

destinato ad essere usato come biocarburante;

f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etere: ETBE prodotto partendo da

bioetanolo. La percentuale in volume di bio-ETBE considerata

biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e’ del 47 per

cento;

g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da

biometanolo. La percentuale in volume di bio-MTBE considerata

biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e’ del 36 per

cento;

h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di

idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa:

i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla

frazione biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come

biocarburante;

l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose

mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o

raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il

tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di

emissioni.

  Allegato II

(Articolo 8, comma 4)

1. Anteriormente al l° luglio di ogni anno sono comunicati alla

Commissione:

a) le misure adottate per promuovere l’utilizzazione di

biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di

carburante diesel o di benzina nei trasporti;

b) le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa

per usi energetici diversi dai trasporti;

c) il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la

quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti

rinnovabili immessi sul mercato per l’anno precedente. Se del caso

sono segnalate le condizioni eccezionali nell’offerta di petrolio

greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la

commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti

rinnovabili.

2. Nella prima relazione successiva all’entrata in vigore del

presente decreto e’ inserito il livello dell’obiettivo nazionale

indicativo per la prima fase. Nella relazione riguardante l’anno 2006

e’ inserito l’obiettivo indicativo nazionale per la seconda fase.

3. Nelle relazioni le differenziazioni dell’obiettivo nazionale

rispetto ai valori di riferimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1,

lettera b), della direttiva 2003/30/CE, sono motivate anche sugli

elementi seguenti:

a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di

produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa;

b) l’ammontare delle risorse assegnate alla produzione di

biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche

caratteristiche tecniche o climatiche del mercato nazionale dei

carburanti per il trasporto;

c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla

produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti

energetiche rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi della

citata direttiva.