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Assegno vitalizio per gli sportivi che abbiano onorato la patria e versino in condizioni economiche disagiate. LEGGE 15 aprile 2003, n.86
Assegno vitalizio per gli sportivi che abbiano onorato la patria e versino in condizioni economiche disagiate
LEGGE 15 aprile 2003, n.86
Istituzione dell’assegno “Giulio Onesti” in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico. (GU n. 94 del 23-4-2003)
testo in vigore dal: 8-5-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera
agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di
rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o
professionistico, puo’ essere attribuito un assegno straordinario
vitalizio, intitolato “Giulio Onesti”, qualora sia comprovato che
versino in condizioni di grave disagio economico.
2. L’importo dell’assegno straordinario vitalizio e’ commisurato
alle esigenze dell’interessato e non puo’, in ogni caso, essere
superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno e’ rivalutabile
annualmente, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall’Istituto
nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo
verificatasi nell’anno precedente.
3. La concessione puo’ essere revocata nell’ipotesi di condanna
penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l’interdizione dai
pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio
economico.
4. L’assegno straordinario vitalizio non e’ computabile nel calcolo
del reddito di coloro che ne usufruiscono, ne’ ai fini fiscali,
previdenziali o assistenziali, ne’ in alcun altro caso in cui il
reddito del soggetto assuma rilevanza.