Penale

Tuesday 01 March 2005

Assegno di mantenimento. Il pagamento in ritardo non estingue l’ obbligazione, nè fa venire meno il reato, ma fa soltanto cessare la permanenza Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 18 gennaio 25 febbraio 2005, n. 7391

Assegno di mantenimento. Il pagamento in ritardo non estingue lobbligazione, né fa venire meno il reato, ma fa soltanto cessare la permanenza

Cassazione Sezione sesta penale (up) sentenza 18 gennaio 25 febbraio 2005, n. 7391

Presidente  Fulgenzi estensore Ambrosiani

Pg Delehaye ricorrente Pm presso il Tribunale di Como in proc Donato

Svolgimento del processo

Il tribunale di Como, Sezione distaccata di Cantù, con sentenza 18 dicembre 2003 assolveva Donato Francesco Saverio dal reato di cui allarticolo 12 sexies legge 898/70 (in relazione allarticolo 570, comma 1 Cp) nei confronti della figlia minore perché il fatto non sussiste.

Ritiene il tribunale che il mancato versamento delle spese sanitarie e di istruzione non è provato sia in relazione alla entità delle spese stesse, sia in relazione allesistenza di eventuali preventivi accordi fra le parti.

Per quanto concerne lassegno di mantenimento assume che lavere il Donato adempiuto tardivamente allobbligo di versare lassegno di mantenimento disposto dal tribunale di Como non può farsi coincidere con linadempimento in senso civilistico, poiché la condotta di sottrazione sì sostanzia unicamente nella mancata corresponsione dellassegno e non nel ritardato versamento.

Ricorre il Pm per violazione di legge limitatamente alla sottrazione allobbligo del versamento dellassegno di mantenimento argomentando che il reato si perfeziona nel momento in cui lagente non compie lazione prescritta dalla norma, mentre il tardivo pagamento ha rilievo soltanto ai fini della cessazione della permanenza nel reato e non anche della sua esistenza.

La difesa del Donato resiste allimpugnazione e chiede dichiararsi linammissibilità del ricorso in quanto fondato su deduzioni di fatto e sulla erronea valutazione delle emergenze probatorie.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Benché lassegno di mantenimento non abbia natura strettamente alimentare, tuttavia la fissazione del termine entro cui lassegno stesso deve essere versato non può non avere valore cogente, perché la norma diventerebbe priva di efficacia ove fosse consentito allobbligato dì scegliere a suo piacimento il momento in cui adempiere. Nè sarebbe agevole determinare il limite di tolleranza al ritardo, quando esso non fosse giustificato alla luce della forza maggiore da in concreto dimostrarsi.

La sentenza impugnata si limita ad una affermazione apodittica, ove assume che ritardo e sottrazione allobbligo non sono situazioni equivalenti. Il che in linea astratta è certamente vero, ma se le due diverse situazioni sono riferite alla norma di legge di cui si tratta, sì comprende che il ritardo ingiustificato elude il precetto che non solo fissa lobbligo, ma determina in concreto anche il tempo delladempimento.

Ed ancora, se lambito civilistico e quello penalistico non sono equivalenti (come la sentenza impugnata riconosce), è altresì vero che a livello civilistico ladempimento (anche se tardivo e salve ulteriori conseguenze) di regola estingue lobbligazione, a livello penalistico il tardivo adeguamento al precetto (come bene sottolinea il Pm ricorrente) non estingue il reato, ma ne fa cessare la permanenza.

Sotto questo profilo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, ai sensi dellarticolo 569, ultimo comma, Cpp alla Corte dappello dì Milano per il giudizio.

PQM

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte dappello di Milano per lulteriore corso.