Famiglia

Thursday 09 January 2003

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2003. INPS CIRCOLARE N. 4 del 07.01.2003

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2003. I) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

INPS CIRCOLARE N. 4 del 07.01.2003

SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2003 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

     Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

     Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L’ANNO 2003

     Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

     Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2002 è stata pari al 1,7 per cento.

     Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ) in euro, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2003 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.

     Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L’ANNO 2003

     In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2003 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 402,12.

     In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2003:

       – Euro 566,32 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

        – Euro 991,06 per due genitori.

     I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

      Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.

Allegato 1

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2003

Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.

Nucleo Familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione

1 persona (**) – euro 7.654,08 –

2 persone – euro 12.701,10 – euro 15.210,91

3 persone – euro 16.331,22 – euro 19.555,12

4 persone – euro 19.503,54 – euro 23.356,64

5 persone – euro 22.678,54 – euro 27.158,15

6 persone – euro 25.702,03 – euro 30.779,68

7 o più persone – euro 28.724,97 – euro 34.400,66

(*) Per l’applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Allegato 2

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2003

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)(+10 per cento) Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)

1 persona (**) – euro 8.419,22 –

2 persone – euro 13.972,93 – euro 16.731,52

3 persone – euro 17.963,05 – euro 21.509,88

4 persone – euro 21.455,07 – euro 25.692,36

5 persone – euro 24.944,95 – euro 29.874,83

6 persone – euro 28.272,01 – euro 33.857,42

7 o più persone – euro 31.596,40 – euro 37.840,02

(*) Per l’applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Allegato 3

TABELLA PER LA CESSAZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2003

Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+50 per cento) Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)

1 persona (**) – euro 11.478,17 –

2 persone – euro 19.050,04 – euro 22.813,94

3 persone – euro 24.493,06 – euro 29.332,14

4 persone – euro 29.255,31 – euro 35.033,08

5 persone – euro 34.014,86 – euro 40.736,16

6 persone – euro 38.550,35 – euro 46.166,83

7 o più persone – euro 43.086,38 – euro 51.598,02

(*) Per l’applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Allegato 4

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2003

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+ 60 per cento) Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento)

1 persona (**) – euro 12.244,39 –

2 persone – euro 20.320,26 – euro 24.334,55

3 persone – euro 26.125,97 – euro 31.286,37

4 persone – euro 31.204,15 – euro 37.369,87

5 persone – euro 36.282,34 – euro 43.451,22

6 persone – euro 41.121,42 – euro 49.242,97

7 o più persone – euro 45.957,27 – euro 55.037,92

(*) Per l’applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.