L’assegnazione della casa familiare è vincolata all’affidamento dei figli. In assenza di prole il giudice non può adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione dell’abitazione. Lo ricorda il Tribunale di Novara con la sentenza 150/10 (qui leggibile come documento correlato). Orientamento giurisprudenziale. Da anni la Cassazione ribadisce che la concessione del beneficio “abitativo” è legata a doppio filo con la necessità di tutelare i figli, che hanno interesse a restare nell’ambiente domestico in cui stanno crescendo. Va da sé, allora, che l’assegnazione è subordinata e vincolata all’affidamento della prole. E dura finché i figli non raggiungono la maggiore età o l’indipendenza economica (cfr. Cassazione, sezione prima, 9995/08 con il commento di Leda Rita Corrado, nell’arretrato del 10 maggio 2008; 16398/07). Addebito, no. I giudici di Novara ricordano la giurisprudenza di legittimità in tema: la pronuncia di separazione con addebito non può essere fondata sulla sola inosservanza, da parte di uno dei coniugi, dei doveri che l’articolo 143 Cc pone a carico di chi ha contratto matrimonio. Infatti, è necessario dimostrare che vi sia un nesso di causalità fra la condotta ascritta, con una violazione consapevole di quegli obblighi, e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza (cfr. Cassazione, sezione prima; 23071/05; 12383/05; 12130/01). Per decidere se addebitare la separazione a uno dei coniugi, il giudice deve andare alla ricerca di un nesso di causalità. Insomma, ciò che conta è accertare se vi sia stato, ad opera di una delle parti, un comportamento contrario rispetto ai doveri del matrimonio che abbia fatto in modo che la prosecuzione della convivenza divenisse intollerabile (Cassazione 12383/05; 13747/03, massima nella Rassegna dell’8 novembre 2003; 14162/01; 12130/01; 279/00). (cri.cap)
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