Famiglia

Thursday 02 October 2003

Assegnazione della casa coniugale: conseguenze in caso di alienazione del bene. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 26 giugno-29 agosto 2003, n. 12705

Assegnazione della casa coniugale: conseguenze in caso di alienazione del bene.

Cassazione Sezione prima civile sentenza 26 giugno-29 agosto 2003, n. 12705

Presidente Proto relatore Luccioli

Pm Russo difforme ricorrente Prati controricorrente Armandola

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l8 febbraio 1995 Elena ed Anna Armandola convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania Ludovica Prati per ottenere la condanna della medesima al pagamento di un equo compenso per loccupazione, con decorrenza dal 31 luglio 1990, di un immobile che esse avevano acquistato in tale data da Alberto Nissotti, coniuge separato della Prati. Precisavano le attrici che in altro giudizio lo stesso Tribunale di Verbania, con sentenza passata in giudicato, aveva rigettato la loro richiesta di restituzione dellimmobile, ritenendo che lassegnazione dello stesso alla Prati quale casa coniugale in sede di separazione personale fosse loro opponibile sino al 14 ottobre 1996, termine di scadenza dei nove anni dalla separazione.

Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 16 gennaio ‑ 25 febbraio 1997 il Tribunale rigettava la domanda.

Proposto appello dalle soccombenti, con sentenza non definitiva del 28 aprile ‑ 3 ottobre 2000 la Corte di Appello di Torino, in accoglimento dellimpugnazione ed in riforma della sentenza del primo giudice, dichiarava la Prati tenuta, a far tempo dal 31 luglio 1990, a corrispondere alle attrici un equo compenso; provvedeva con separata ordinanza per il prosieguo dellistruttoria in ordine alla quantificazione del dovuto.

Osservava in motivazione la Corte territoriale che con la legge 74/1987 era stato delineato un nuovo regime dellassegnazione della casa familiare in ordine ai suoi presupposti. tale da determinare una diversa e più ampia funzione dellistituto, ora diretto a garantire anche lequilibrio delle condizioni economiche delle parti; che il provvedimento di assegnazione non dà vita ad un diritto reale, ma ad un diritto di natura personale; che non può farsi carico al nuovo acquirente dellimmobile, in sostituzione del coniuge obbligato, di un

obbligo di mantenimento del quale la permanenza nellabitazione costituisce una componente; che lassegnatario deve ritenersi peraltro legittimato a chiedere il ristoro dei danni allaltro coniuge alienante.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Prati deducendo quattro motivi illustrati con memoria. Resistono con controricorso Elena ed Anna Armandola.

Motivi della decisione

Va esaminato con precedenza rispetto agli altri, per la sua logica priorità, il terzo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dellarticolo 2909 Cc, omissione di motivazione, si deduce che la Corte di appello ha completamente ignorato il giudicato formato dalla sentenza del Tribunale di Verbania che aveva accertato lopponibilità alle attrici del provvedimento di assegnazione, e rigettato le loro domande di restituzione dellimmobile e di risarcimento del danno. Si sostiene che sulla base di detto giudicato, che copre il dedotto e il deducibile, avrebbe dovuto dichiararsi linammissibilità dellappello.

Osserva al riguardo il Collegio che deve essere respinta leccezione delle controricorrenti di inammissibilità della censura perché non tempestivamente proposta nei precedenti gradi: ed invero secondo il più recente orientamento di questa Suprema corte, maturato dopo la nota pronuncia a Sezioni unite 226/01, lesistenza del giudicato esterno è rilevabile di ufficio, così come quella del giudicato interno corrispondendo entrambi allunica finalità di eliminare lincertezza delle situazioni giuridiche e di conseguire la stabilità delle decisioni, che non interessano soltanto le parti in causa ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Ne deriva che in mancanza di pronuncia al riguardo o nellipotesi in cui il giudice di merito abbia ritenuto tardiva la relativa allegazione, e la sentenza sia stata impugnata sul punto, il giudice di legittimità deve accertare lesistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, attraverso lesame diretto degli atti (v. più di recente, tra le altre, Sezioni unite, 14750/02; 735/02; 13179/01; 9050/01).

Il motivo di ricorso deve essere peraltro disatteso, risultando dalla richiamata sentenza del 17 ottobre 1991 ‑ 28 aprile 1992 del Tribunale di Verbania, esistente in atti, che in quella sede le attrici avevano chiesto la restituzione dellimmobile, nella loro qualità di acquirenti e nellassunto della insussistenza di un titolo legittimante la detenzione loro opponibile, nonché il risarcimento del danno derivato dallillegittimo godimento della Prati, ed il Tribunale aveva respinto dette domande, affermando lopponibilità dellassegnazione alle medesime acquirenti nei limiti del novennio, mentre in questa sede hanno chiesto un equo compenso sulla base dellavvenuto accertamento giudiziale, in forza di quella decisione, della opponibilità dellassegnazione nei loro confronti. Appare pertanto evidente, nonostante lambiguità di alcuni passaggi argomentativi, testualmente trascritti nel motivo di ricorso, a sostegno delle pretese fatte valere nei due giudizi, la diversità delle domande proposte, fondate su causae petendi del tutto distinte ed anzi tra loro incompatibili, e quindi linsussistenza di un giudicato in ordine alla pretesa azionata in questo giudizio.

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dellarticolo 155 comma 4 Cc e dellarticolo 6 comma 6 della legge 898/70,‑ come modificato dallarticolo 11 della legge 74/1987, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere che funzione dellassegnazione della casa coniugale sia anche quella di garantire il riequilibrio delle condizioni economiche delle parti. Si richiama al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale detto istituto è rivolto a tutelare linteresse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti a conservare lhabitat domestico.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 155 comma 4 Cc, 6 comma 6 della legge 898/70, come modificato dallarticolo 11 della legge 74/1987, 1599 Cc, omissione ed insufficienza di motivazione, si sostiene che con laffermare che il godimento gratuito dellimmobile avrebbe comportato un trasferimento dellobbligo di mantenimento sul terzo acquirente la medesima Corte ha finito con lo stravolgere la natura e la funzione dellistituto dellassegnazione della casa familiare, riconducendolo ai provvedimenti di carattere patrimoniale che regolano i rapporti tra i coniugi.

Si deduce altresì che la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto della precedente sentenza del Tribunale di Verbania del 17 ottobre 1991 – 28 aprile 1992, passata in giudicato, che aveva affermato la opponibilità alle stesse attrici del provvedimento di assegnazione nei limiti del novennio, in quanto non trascritto, omettendo di trarre da tale statuizione le conseguenti implicazioni in relazione alla circolazione del bene.

Si rileva ancora che le acquirenti erano perfettamente consapevoli, allatto dellacquisto, del vincolo esistente sullimmobile.

I motivi così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Essi sono fondati.

Correttamente invero la ricorrente richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza 11096/02, secondo il quale lassegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare al figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa lulteriore trauma di un allontanamento dallabituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti. Ed invero sin dallormai remota sentenza a Sezioni unite 2494/82 questa Suprema corte ha affermato che larticolo 155 comma 4 Cc, prevedendo una pronuncia costitutiva derogatrice del principio generale secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni, costituisce norma di carattere eccezionale dettata nellesclusivo interesse della prole, diretta ad attribuire al figli una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare, onde non è applicabile al coniuge che non sia affidatario o che non conviva con figli maggiorenni non autosufficienti, e che daltro canto detto coniuge non può invocare lassegnazione, ove avente diritto al mantenimento, in forza dellarticolo 156 Cc, non conferendo tale disposizione il potere al giudice di imporre al coniuge obbligato di provvedervi in forma specifica (v., ex plurimis, con specifico riferimento allassegnazione della casa familiare nellipotesi di separazione personale, Cassazione 9073/00; 4727/98; 7770/97; 6557/97; 2235/96; 652/96; 3251/95; 8426/94; 2574/94; 4108/93; 5125/91; 11787/90; 6774/90; 5384/90; 901/90).

Lesposto indirizzo interpretativo è seguito da questa Corte anche in materia di divorzio, nonostante la parallela disposizione dettata nellarticolo 6 della relativa legge imponga al giudice un più articolato apprezzamento, disponendo che in ogni caso il giudice valuti le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorisca il coniuge più debole: come si è rilevato nella nota sentenza a Sezioni unite 11297/95, detta legge non ha modificato le condizioni ed i limiti del potere del giudice, né la natura e la funzione dellistituto dellassegnazione disciplinato dallarticolo 155 comma 4 Cc, secondo le elaborazioni offerte nel richiamato orientamento giurisprudenziale, così che laffidamento di figli minori o la convivenza con figli maggiorenni, ma non autonomi, costituisce elemento necessario, anche se non più sufficiente, per ottenere lassegnazione della casa familiare.

La richiamata sentenza a Sezioni unite 11096/02 ha altresì rilevato che è proprio il convincimento ormai maturato nellesperienza giurisprudenziale che detta misura non integri una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ma svolga una essenziale funzione di tutela dei figli, che consente di inscrivere lassegnazione della casa, come è stato efficacemente affermato in dottrina, nellambito del regime primario della famiglia.

Tale impostazione comporta che lassegnazione della casa coniugale, pur certamente risolvendosi in una utilità valutabile economicamente in misura corrispondente al risparmio della spesa necessaria per il godimento di quellimmobile a titolo di locazione, e quindi certamente influente ai fini della concreta determinazione della misura dellassegno, si configura come misura intrinsecamente gratuita (v. specificamente sul punto Cassazione 5374/94)ed è del tutto estranea alla categoria degli obblighi di mantenimento.

Nella citata sentenza a Sezioni unite è stato ancora affermato che il provvedimento giudiziale di assegnazione, in quanto avente per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente limmobile in epoca successiva al provvedimento di assegnazione anche se non trascritto, nel limiti del novennio, ovvero, nel caso di trascrizione, anche oltre i nove anni: si è puntualizzato al riguardo che il legislatore della riforma, operando un bilanciamento, secondo valori etici e criteri socio economici, tra linteresse del gruppo familiare residuo, e specificamente dei figli minorenni o anche maggiorenni tuttora non autosufficienti, a conservare lhabitat domestico, e quello di natura patrimoniale di tutela dellaffidamento del terzo, oltre quello più generale ad una rapida e sicura circolazione dei beni, ha ravvisato come elemento di composizione tra le diverse istanze in conflitto la limitazione nel tempo, in difetto di trascrizione, dellopponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione. In particolare, lesigenza di assicurare leffettività del godimento dellassegnatario, dando attuazione concreta ad una pronunzia diretta ad incidere ‑ secondo le argomentazioni innanzi svolte ‑ non solo o non tanto sul bene attribuito, ma sulla qualità della vita e sulla serenità dei soggetti deboli del nucleo familiare in crisi, ha chiaramente indirizzato la scelta legislativa ad una tutela avanzata della posizione di detti soggetti rispetto alle contrapposte esigenze sopra richiamate, accordando al coniuge assegnatario un titolo legittimante comunque opponibile al terzo successivo acquirente, senza soluzione di continuità dal momento dellemissione del provvedimento, così da porlo al riparo da iniziative dellaltro coniuge proprietario idonee a frustrare anche immediatamente la statuizione del giudice.

Al principio di opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione così affermato ‑ peraltro nella specie definitivamente sancito nella sentenza del Tribunale di Verbania passata in giudicato logicamente consegue che il terzo è tenuto a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nei limiti di durata innanzi precisati, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dellassegnazione, quale vincolo di destinazione collegato allinteresse dei figli, e quindi con esclusione di qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiarlo per tale godimento. È daltro canto evidente che ogni forma di corrispettivo varrebbe a snaturare la funzione stessa dellistituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, ed inciderebbe direttamente sullassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio. Resta ovviamente salva la possibilità per lacquirente che al momento della stipula ignorasse lesistenza del provvedimento di assegnazione di avvalersi di ogni forma di tutela prevista dallordinamento nei confronti del suo dante causa.

È infine appena il caso di ricordare che diversa è la disciplina applicabile nellipotesi in cui la casa familiare assegnata dal giudice della separazione o del divorzio sia oggetto di locazione da parte dellaltro coniuge (in forza di contratto ovviamente precedente il provvedimento di assegnazione), espressamente configurando larticolo 6 comma 2 della legge 392/78 unipotesi di successione nella titolarità del contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, con assunzione dei relativi diritti e delle corrispondenti obbligazioni.

Laccoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso determina lassorbimento del quarto motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dellarticolo 345 Cpc omissione di motivazione su punto decisivo della controversia, si deduce che la Corte di appello ha mancato di esaminare leccezione di inammissibilità della domanda nuova proposta in appello dalle Armandola relativa al godimento per il tempo dal 14 ottobre 1996, data della scadenza del novennio, al 22 marzo 1999, data delleffettivo rilascio dellimmobile: lassorbimento è determinato dal rilievo che anche la domanda concernente tale ulteriore periodo è stata formulata a titolo di equo compenso. Esula chiaramente dai limiti di questo giudizio ogni pretesa risarcitoria in ordine alloccupazione dellimmobile successiva alla scadenza del novennio di opponibilità dellassegnazione.

La sentenza impugnata va in conclusione cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dellarticolo 384 Cpc, con il rigetto della domanda delle attrici.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dellintero giudizio.

PQM

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito rigetta la domanda di equo compenso. Compensa le spese dellintero giudizio