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Tuesday 24 February 2004

ASL e graduatorie dei medici convenzionati. Per le Sezioni Unite la giurisdizione è del Giudice Ordinario. Cassazione Sezioni unite civili ordinanza 11 dicembre 2003-18 febbraio 2004, n. 3231

ASL e graduatorie dei medici convenzionati. Per le Sezioni Unite la giurisdizione è del Giudice Ordinario

Cassazione – Sezioni unite civili – ordinanza 11 dicembre 2003-18 febbraio 2004, n. 3231

Presidente Delli Priscoli – relatore Roselli

Pg Pivetti – conforme – ricorrente Parentela – controricorrente Regione Calabria

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7 gennaio 2002 al Tribunale di Catanzaro Giuseppe Parentela esponeva di essere stato inserito nella graduatoria regionale degli aspiranti, quali medici generali, in regime di convenzione con l’Azienda sanitaria locale n. 7, alla destinazione ad una delle “zone carenti”.

Questa assegnazione non aveva potuto aver luogo, essendo stato a lui anteposto altro medico, che lo precedeva bensì nella graduatoria ma che avrebbe dovuto esserne cancellato per avere in precedenza accettato altro incarico. Né il Parentela poteva ormai più partecipare all’assegnazione, a causa dell’esaurimento dei posti disponibili.

Egli, premesso di impugnare non già l’originaria compilazione della graduatoria regionale, bensì soltanto l’omessa cancellazione del medico concorrente, illegittimamente individuato quale avente diritto all’assegnazione in zona carente, chiedeva, nei confronti della Regione Calabria, della detta Azienda sanitaria e di altri due medici concorrenti, di accertare il suo diritto alla scelta della zona, di ordinare la sua assegnazione alla zona di Catanzaro e di condannare Regione ed Azienda al risarcimento dei danni.

Giacché in sede di procedimento d’urgenza ex articolo 700 Cpc il Tribunale ha declinato la giurisdizione, il Parentela chiede a questa Corte il regolamento preventivo ex articolo 41 Cpc.

Degli intimati resistono con controricorso la Regione e l’Azienda.

Il Pm ha chiesto dichiarare la giurisdizione amministrativa.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente afferma l’appartenenza della controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, per avere egli chiesto la tutela di un suo diritto soggettivo perfetto, nato dalla formazione, ad opera della Pa, della graduatoria dei medici operanti in regime di convenzione col servizio sanitario nazionale ed aspiranti all’assegnazione di una “zona carente”. Ad avviso del ricorrente, l’illegittima utilizzazione della graduatoria da parte della Pa, ossia la mancata cancellazione di uno degli aspiranti e la conseguente assegnazione di quest’ultimo, integra la violazione del detto diritto soggettivo, con esclusione della configurabilità di un semplice interesse legittimo.

Il motivo è fondato.

Si deve preliminarmente rilevare che anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 33, comma 2, lettera f), D.Lgs 80/1998, riprodotto nell’articolo 7 legge 205/00, le controversie relative al rapporto tra medici convenzionati ed aziende sanitarie locali, da configurare come rapporto di lavoro parasubordinato ossia privatistico, spettano alla cognizione del giudice ordinario, competente a disapplicare in via incidentale provvedimenti eventualmente illegittimi della Pa committente, ai sensi dell’articolo 5 legge 2248/1865 all. E (Cassazione, Su 1241/00; 532/00).

Circa l’individuazione del momento in cui il medico convenzionato acquista i diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario, è da rilevare che la convenzione è preceduta dalla valutazione dei titoli e delle eventuali incompatibilità dei candidati, durante la quale costoro si trovano ancora in posizione di interesse legittimo, azionabile davanti al giudice amministrativo. Il procedimento di valutazione ed il connesso potere discrezionale dell’amministrazione si esauriscono con l’approvazione della graduatoria, dalla quale ha origine il diritto soggettivo dell’aspirante alla nomina, presupposto dalla convenzione, a vedere rispettato l’ordine di priorità risultante della graduatoria medesima.

Da notare inoltre che il conferimento degli incarichi ai medici presuppone l’individuazione delle cosiddette zone carenti, da assegnare secondo l’ordine di priorità ora detto (Su, 901/99; 2512/02).

Nel caso di specie il medico ricorrente lamenta non già l’illegittima formazione della graduatoria ma la mancata cancellazione di un medico che, pur legittimamente inserito in essa, abbia accettato certi incarichi, e con ciò invoca l’articolo 29, comma 16, Dpr 270/00 (regolamento d’esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale).

La cancellazione – atto dovuto e non discrezionale – consegue così non alla formazione della graduatoria bensì ad una incompatibilità fra sua utilizzazione, per assegnazione del medico in zona carente, e accettazione di altro incarico, da parte del medesimo.

Non può perciò condividersi l’osservazione, formulata sia dall’Azienda controricorrente sia dal Pm, secondo cui oggetto della controversia sarebbe la formazione anziché l’utilizzazione della graduatoria.

Tutto ciò induce a qualificare la situazione soggettiva azionata come diritto soggettivo e non come interesse legittimo, con conseguente devoluzione della controversia all’autorità giudiziaria ordinaria.

In questo senso le Su si sono espresse, esattamente in termini, con la sentenza 5202/98.

Sulle spese di questo regolamento provvederà il giudice di merito.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.