Lavoro e Previdenza
Articolo 50 della Legge Finanziaria 2003. Pensionamento anticipato per i lavoratori LSU transitoristi. INPS CIRCOLARE N. 18 del 27.01.2003
Articolo 50 della Legge Finanziaria 2003. Pensionamento anticipato per i lavoratori LSU transitoristi.
INPS CIRCOLARE N. 18 del 27.01.2003
SOMMARIO: Articolo 50, commi 1 e 2, della legge n. 289 del 27.12.2002: pensionamento anticipato, di anzianità o di vecchiaia, dei lavoratori socialmente utili transitoristi, già a carico del Fondo per lOccupazione, che abbiano già maturato i relativi requisiti o che li maturino entro il 31.12.2003..
1 Larticolo 50 della Finanziaria 2003
Larticolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002, supplemento ordinario, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2003 – reca nuove ed importanti disposizioni in favore dei lavoratori socialmente utili.
Per ciò che concerne le materie di competenza dellIstituto si precisa, in particolare, che i commi 1 e 2 dellarticolo in parola contengono norme sul pensionamento anticipato di questa particolare categoria di lavoratori, mentre i commi 3 e 4 riguardano la concessione di incentivi per favorire loccupazione di coloro che non possono ottenere detto pensionamento.
Si sottolinea comunque che i quattro commi citati riguardano esclusivamente i lavoratori LSU cosiddetti transitoristi già a carico del Fondo per lOccupazione e non i lavoratori LSU impegnati in attività finanziate con oneri totalmente a carico degli Enti utilizzatori, per i quali ultimi, di conseguenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni già in vigore al 31.12.2002.
Le istruzioni per la concreta attuazione dei commi 3 e 4 saranno contenute in una circolare in corso di ultimazione che si fa riserva di inviare nei prossimi giorni.
La presente circolare riguarda pertanto i commi 1 e 2 del suddetto articolo 50 e tiene conto delle specifiche indicazioni formulate in merito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2 I commi 1 e 2 dellart. 50 della legge n. 289/2002
I commi 1 e 2 dellart. 50 della legge 27.12.2002, n. 289 contenente Disposizioni in materia di lavori socialmente utili stabiliscono che:
1. Il comma 1 dellarticolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente:
Ai soggetti aventi titolo allassegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui allarticolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui allarticolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione allanzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore allammontare dellassegno di cui allarticolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dallarticolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data dal 1° gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998.
2. Dopo il comma 1 dellarticolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è inserito il seguente:
1.bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro lultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui allarticolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda.
3 – Requisiti, condizioni e procedure per l’accesso ai pensionamenti anticipati
I lavoratori LSU transitoristi ai quali manchino entro la data ultima del 31.12.2003 meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla data del 1° gennaio 2003, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante con immediato collocamento in pensione in deroga alle norme vigenti. Il trattamento pensionistico, commisurato alla effettiva anzianità contributiva fatta valere al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, viene corrisposto per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003. Una volta raggiunti tali requisiti, il trattamento provvisorio verrà rideterminato sulla base dell’anzianità complessivamente maturata (articolo 2, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 21 maggio 1998).
I predetti lavoratori, per avvalersi dei benefici di cui sopra, devono presentare apposita domanda alle Sedi territoriali competenti, a pena di decadenza, entro il 60° giorno successivo a quello in cui riceveranno la lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente lindicazione dellavvenuta maturazione dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria, di cui allarticolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1° dicembre 1998, n. 468, secondo la disciplina vigente alla data del 1° gennaio 2003 e cioè dei requisiti richiesti dalle disposizioni in commento per poter fruire del pensionamento anticipato.
La domanda che può essere presentata avvalendosi della modulistica in vigore (mod. Vo1) – vale come domanda di pensione e di prosecuzione volontaria, nonché come domanda di concessione dellincentivo di 9.296,22 euro da utilizzare esclusivamente per la copertura delle somme che ciascun lavoratore deve versare a proprie spese a titolo di contribuzione volontaria (vedi il successivo punto 7).
Tale domanda deve ritenersi utilmente presentata anche dai lavoratori titolari di assegno di invalidità. Ciò in quanto la titolarità dell’assegno di invalidità non costituisce fatto preclusivo all’ammissione alla contribuzione volontaria a norma dell’art. 1, comma 9, della legge 12 giugno 1984, n. 222. Ne consegue che i titolari di assegno di invalidità destinatari della disciplina di che trattasi possono essere ammessi alla contribuzione volontaria, e conseguentemente al pensionamento di vecchiaia o di anzianità, ricorrendo le condizioni sopra illustrate.
3.1 – Lavoratori che maturano i requisiti nell’A.G.O.
Pensionamenti anticipati di anzianità: ai fini dell’ammissione alla prosecuzione volontaria ed al pensionamento anticipato di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il lavoratore deve far valere al momento dell’ammissione alla prosecuzione volontaria:
– un’età di almeno 52 anni e un giorno ed un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 1561 contributi settimanali, ovvero, indipendentemente dal requisito dell’età, un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 1665 contributi settimanali, utili per il diritto alla pensione di anzianità;
– un’età di almeno 50 anni e un giorno ed un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 1561 contributi settimanali, ovvero, indipendentemente dal requisito dell’età, almeno 1665 contributi settimanali, utili per il diritto alla pensione di anzianità, ove si tratti di lavoratore con qualifica di operaio o di lavoratore precoce.
Pensionamenti anticipati di vecchiaia: ai fini dell’ammissione alla prosecuzione volontaria ed al pensionamento anticipato di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il lavoratore deve far valere al momento dell’ammissione alla prosecuzione volontaria un’età di almeno 60 anni e un giorno, se uomo, e di 55 anni e un giorno, se donna, ed un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 781 contributi settimanali.
I lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992, per i quali in via generale rimane confermato il requisito di 15 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, devono far valere, ai fini dell’ammissione al pensionamento anticipato, un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 521 contributi settimanali (articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.503 del 1992 e circolare n. 65, capitolo 1, p.2.1.2, del 6 marzo 1995).
Devono del pari far valere un’anzianità contributiva di almeno 521 contributi settimanali i lavoratori dipendenti con un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.503 del 1992 e circolare n. 65, capitolo 1, p.2.1.3. del 6 marzo 1995).
3.2 – Lavoratori che maturano i requisiti nelle gestioni dei lavoratori autonomi con contribuzione da lavoro autonomo.
Pensionamenti anticipati di anzianità: ai fini dell’ammissione alla prosecuzione volontaria ed al pensionamento anticipato di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e contribuzione da lavoro autonomo, il lavoratore deve far valere al momento dell’ammissione alla prosecuzione volontaria un’età di almeno 53 anni e un giorno ed un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 1561 contributi settimanali, ovvero, indipendentemente dal requisito dell’età, almeno 1821 contributi settimanali utili per il diritto alla pensione di anzianità.
Pensionamenti anticipati di vecchiaia: ai fini dell’ammissione alla prosecuzione volontaria ed al pensionamento anticipato di vecchiaia a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e di contribuzione da lavoro autonomo, il lavoratore deve far valere al momento dell’ammissione alla prosecuzione volontaria un’età di almeno 60 anni e un giorno, se uomo, e di 55 anni e un giorno, se donna, ed almeno 781 contributi settimanali.
I lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992, per i quali in via generale rimane confermato il requisito di 15 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, devono far valere, ai fini dell’ammissione al pensionamento anticipato, un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 521 contributi settimanali (articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n° 503 del 1992; circolare n° 65, capitolo 1, p. 2.1.2, del 6 marzo 1995).
4. Decorrenza del trattamento
Per i lavoratori che abbiano già maturato o che maturino i requisiti entro l’anno 2003, la decorrenza del pensionamento anticipato è fissata dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Si sottolinea che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 60° giorno successivo a quello di ricevimento della lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente lindicazione della data di maturazione del diritto al pensionamento anticipato se il requisito è stato maturato in data anteriore a quello di ricezione della lettera in parola, ovvero entro il 60° giorno successivo alla data di maturazione, se questultima è successiva alla data di ricezione della lettera stessa.
Per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, la decorrenza del pensionamento anticipato non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2003. Le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2003 dovranno intendersi utilmente presentate alla data del 1° gennaio 2003.
Si richiama lattenzione delle Sedi sulla necessità che – come espressamente richiesto dal Ministero del Lavoro nella domanda di pensionamento anticipato il lavoratore interessato dovrà dichiarare espressamente di essere consapevole del fatto che, se viene ammesso al prepensionamento con contribuzione volontaria, esce definitivamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili.
Di conseguenza il Mod. VO1 dovrà essere opportunamente integrato, a cura delle Sedi, con tale formale dichiarazione.
Secondo quanto stabilito dalle disposizioni in commento e, in particolare, dallultimo capoverso del comma 2 il cui richiamo allart. 2, commi 1 e 2 del D.M. 21.5.98 deve intendersi limitato alle norme per laccesso al prepensionamento e alla contribuzione volontaria lutilizzo dello strumento del prepensionamento così come disciplinato dallart. 50, commi 1 e 2, ha natura obbligatoria.
Di qui le seguenti conseguenze:
– i lavoratori socialmente utili che ottengono il prepensionamento perdono lo status di LSU a far tempo dalla data di decorrenza del prepensionamento, vengono cancellati dai relativi elenchi e non potranno pertanto, da tale data, né percepire lassegno ASU né continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili;
– i lavoratori socialmente utili che presentino la domanda di prepensionamento tardivamente, e cioè dopo la scadenza del termine decadenziale, o non la presentino per niente, perdono ugualmente e definitivamente, a tutti gli effetti di legge, lo status di LSU a far tempo dal 1° giorno successivo a quello di scadenza del termine decadenziale entro il quale avrebbero dovuto presentare la domanda in parola, con conseguente cancellazione dai relativi elenchi.
5 – Importo del trattamento anticipato
L’importo del trattamento pensionistico anticipato deve essere calcolato secondo le norme comuni, sulla base dell’anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al momento della presentazione della domanda.
Al riguardo si ricorda che, come precisato con circolare n° 221 del 2 agosto 1995 la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione del sussidio di cui all’art.1, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sino al 31 luglio 1995 è utile ai fini del diritto e della misura della pensione, ivi compresa la pensione di anzianità.
Per i sussidi di cui all’art.1, comma 5, sopracitato, imputati a periodi successivi alla data del 31 luglio 1995, per quelli di cui all’art.1, comma 3, della citata legge 608/96, nonché per l’assegno di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n° 468, il riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9 dell’art.7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è utile ai soli fini del perfezionamento del requisito assicurativo per il diritto alla pensione, ma non anche per il relativo calcolo.
L’importo del trattamento pensionistico anticipato, riconosciuto a norma dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, così come modificato dall’art.1, comma 2, del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, ricorrendone le condizioni, sarà integrato al trattamento minimo e perequato secondo le norme comuni.
Secondo quanto espressamente stabilito dallart. 50, 1° comma, limporto del trattamento pensionistico anticipato non potrà comunque essere inferiore allammontare dellassegno ASU spettante a ciascun interessato alla data di presentazione della domanda di prepensionamento. Limporto di tale assegno è, a far tempo dall1.1.2003, pari a 472,36 euro.
6 – Liquidazione del trattamento definitivo.
Una volta che siano stati perfezionati i requisiti contributivi e di età previsti dalla normativa in vigore al 1° gennaio 2003 si farà luogo alla liquidazione della pensione di anzianità o di vecchiaia con effetto dal primo giorno dal mese successivo a quello di perfezionamento di detti requisiti.
In particolare, il diritto alla pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti potrà essere riconosciuto al raggiungimento di un’anzianità assicurativa e contributiva di 35 anni (1820 contributi settimanali) in concorrenza con almeno 57 anni di età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un’anzianità assicurativa e contributiva non inferiore a 37 anni (1924 contributi settimanali).
Il diritto alla pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per i lavoratori dipendenti con qualifica di operaio e per i lavoratori dipendenti “precoci”, potrà essere riconosciuto al raggiungimento di un’anzianità assicurativa e contributiva di 35 anni (1820 contributi settimanali) in concorrenza con almeno 55 anni di età ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un’anzianità assicurativa e contributiva non inferiore a 37 anni (1924 contributi settimanali).
Il diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi potrà essere riconosciuto al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del 58° anno di età, ovvero, a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni.
Il diritto al pensionamento di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti potrà essere riconosciuto al compimento dell’età di 65 anni per gli uomini, e di 60 anni per le donne, con almeno 20 anni (1040 contributi settimanali) di assicurazione e contribuzione, ovvero 15 anni (780 contributi settimanali) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria.
Il diritto al pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi potrà essere riconosciuto al compimento dell’età di 65 anni per gli uomini, e di 60 anni per le donne, con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (1040 contributi settimanali) ovvero 15 anni (780 contributi settimanali) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992.
L’importo della pensione sarà calcolato sulla base dell’anzianità contributiva complessiva maturata a tale data.
Qualora l’importo così determinato risulti inferiore a quello in pagamento sarà corrisposto il trattamento più favorevole già in godimento.
7 – Prosecuzione volontaria e modalità di versamento
Ai fini dell’ammissione ai versamenti volontari si considera efficace la domanda presentata utilizzando il mod. VO1. Le Sedi, peraltro, ove necessario, compileranno dufficio il Mod. O1O/M..
Il rilascio dell’autorizzazione, tenuto conto della particolarità della normativa in esame, non è subordinato all’accertamento dei requisiti contributivi previsti dalle norme in vigore per il rilascio stesso.
L’importo del contributo volontario è determinato sulla base della retribuzione percepita nell’ultimo anno di contribuzione obbligatoria effettiva, applicando la stessa aliquota contributiva vigente pro-tempore per la generalità dei prosecutori volontari.
Le retribuzioni di cui sopra vengono aggiornate annualmente, a far tempo dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell’indice ISTAT.
Il versamento della contribuzione volontaria deve essere effettuato fino al perfezionamento del requisito, di età o di contribuzione, che si matura da ultimo.
L’art.2 del decreto interministeriale 21 maggio 1998, nel disciplinare le modalità di versamento della contribuzione volontaria, pone a carico del Fondo per l’occupazione il 50% dell’onere e il rimanente 50% a carico del lavoratore sotto forma di conguaglio sul trattamento pensionistico spettante. Le relative trattenute dovranno essere effettuate sullimporto del trattamento anticipato da porre mensilmente in pagamento osservando le modalità e i criteri a suo tempo stabiliti per i trattamenti pensionistici anticipati riconosciuti ai sensi dellart. 12, comma 5, lettera a, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
La quota a carico del Fondo per l’occupazione è rimborsata allIstituto in rate annuali alla fine di ciascun anno per tutti i lavoratori interessati, ai sensi dell’art.2, comma 3, del citato decreto interministeriale del 21 maggio 1998.
Per ciò che concerne la concessione del contributo di 9.296,22 euro cui hanno titolo i lavoratori socialmente utili che presentino, nel rispetto dei termini decadenziali, la domanda di prepensionamento fermo restando che il 50% della somma complessiva da versare a titolo di contribuzione volontaria è a carico del Fondo per lOccupazione si fa presente che, a differenza di quanto stabilito in occasione delle norme sul prepensionamento LSU a suo tempo in vigore, la suddetta somma di 9.296,22 euro deve intendersi esclusivamente come limite massimo del beneficio erogabile per far fronte, per la parte a carico dellinteressato, ai versamenti volontari. Ciò vuol dire che il beneficio di cui concretamente può fruire ciascun interessato per effettuare i versamenti volontari a proprie spese non può in ogni caso superare limporto che detto lavoratore sarebbe in concreto tenuto a versare direttamente, con esclusione, di conseguenza, di qualsiasi somma a titolo di conguaglio in suo favore. Il beneficio in parola, come precisato dal Ministero del Lavoro, non può infatti superare secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative in commento la somma che ciascun lavoratore avrebbe dovuto versare a proprio carico a titolo di contribuzione volontaria.
8 Controllo della situazione contributiva e individuazione della data di maturazione del diritto al prepensionamento
Con messaggio n. 000002 del 23 gennaio u.s. che , ad ogni buon fine, si unisce in allegato (all. 1) è stato disposto che le Sedi devono controllare la situazione contributiva di ciascun interessato individuando la data di maturazione del diritto alla pensione anticipata, data che dovrà essere riportata, a cura della Sede competente, nella lettera da inviare si ripete: mediante raccomandata con avviso di ricevimento – a ciascun lavoratore utilizzando gli uniti fac-simili (all. 2 e 3). I controlli delle situazioni contributive dovranno iniziare da quelle delle persone che hanno già maturato il diritto al prepensionamento.
Con lo stesso messaggio è stato altresì sottolineato che gli adempimenti connessi con il prepensionamento LSU devono necessariamente coinvolgere, oltre al personale addetto al settore LSU, anche quello che cura i pensionamenti anticipati e gli estratti contributivi ed è stata richiamata lattenzione dei Direttori delle Sedi interessate sulla delicatezza ed urgenza di tali operazioni.
Nel confidare nella massima collaborazione delle strutture interessate, si fa presente che eventuali quesiti in ordine ai contenuti della presente circolare dovranno essere inviati, tramite la Sede regionale competente, al Progetto Interventi in Favore dellOccupazione (fax 0659053814/0659055146).
Allegato 1
Messaggio N. 000002 del 22/01/2003
Oggetto:Articolo 50 legge n. 289/2002. Prepensionamento LSU transitoristi a carico del Fondo per l’Occupazione.
Come anticipato nella video-conferenza del 9 gennaio u.s. si trasmettono, in allegato, i files contenenti i nominativi – e relativa situazione contributiva – dei lavoratori socialmente utili che possono aver titolo al prepensionamento previsto dall’art. 50, commi 1 e 2, della Finanziaria 2003.
I files, ordinati per sede, sono di tre tipologie:
a) lsu che al 31.12.2002 hanno già maturato il diritto al prepensionamento
b) lsu che matureranno tale diritto entro il 31.12.2003
c) lsu che non matureranno entro il 31.12.2003 il diritto stesso, ma che, in base all’età, potrebbero averne titolo ove potessero far valere periodi contributivi non ancora accreditati, ma risultanti dalla documentazione in loro possesso.
Per ciascun interessato è specificato se è stato o meno accreditato il periodo di servizio militare.
Si sottolinea che i I files non contengono i nominativi dei lavoratori LSU che per motivi anagrafici non possono in nessun caso aver titolo al prepensionamento.
Come già concordato i controlli e la individuazione della data di maturazione del diritto alla pensione anticipata – data che dovrà essere riportata a cura della Sede competente, nella lettera da inviare a ciascun interessato utilizzando il fax-simile che verrà allegato alla circolare di istruzioni sul prepensionamento in via di ultimazione – dovranno iniziare dai files relativi alla tipologia a), passando quindi a quella b) e da ultimo a quella c). Gli adempimenti di cui trattasi dovranno far capo, oltre che al personale addetto al settore LSU, anche a quello che cura i pensionamenti anticipati e gli estratti contributivi.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, una volta controllate le singole posizioni, il settore LSU dovrà accertare, per tutti coloro che risultano aver titolo al pensionamento anticipato, il mantenimento dello “status” di lavoratore socialmente utile anche per il mese di gennaio 2003.
Nel far presente che sull’urgenza e la delicatezza di questi accertamenti sono già stati sensibilizzati, in un’apposita riunione presso questa Direzione Generale, le Associazioni Sindacali e gli Enti di Patronato, si confida nella massima collaborazione delle Sedi in indirizzo e si rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.
Allegato 2
I.N.P.S. data .&&&&&&&&&&&&..
Gentile Sig./Sig.ra …&&&&&&&&&&&&&&
Via &&&&&&&&&&&&&&..
C.A.P. &&&&&&&&&&&&&&..
Raccomanda A.R.
All. 1
La informo che Lei rientra tra i lavoratori socialmente utili che possono chiedere, secondo quanto stabilito dallart. 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il pensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia e lammissione alla contribuzione volontaria per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti contributivi e di età richiesti, dalla normativa vigente al 1° gennaio 2003, per la pensione di anzianità o di vecchiaia da liquidare alla generalità dei lavoratori dipendenti.
Dai dati contributivi in possesso dellINPS e riportati nellallegato prospetto risulta infatti che Lei ha maturato/maturerà (1) tale diritto in data &&&&&&&&&&&&&&&&&&&…
Il termine entro il quale Ella dovrà presentare, a pena di decadenza, la domanda di pensionamento anticipato utilizzando il Mod. VO1, che potrà ritirare presso questi Uffici, è quello del 60° giorno successivo alla data di ricezione della presente lettera raccomandata.
Si richiama in particolare la Sua attenzione sul fatto che in applicazione del citato articolo 50 in caso di tardiva o mancata presentazione della domanda di prepensionamento Lei verrà definitivamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori socialmente utili e non avrà più diritto, a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla suddetta data di scadenza, a percepire lassegno ASU che Le viene attualmente corrisposto.
Presso la Sede INPS che Le ha erogato fino ad ora lassegno ASU, Lei potrà ottenere ogni utile informazione e chiarimento sulla Sua posizione contributiva, sullimporto della pensione anticipata spettanteLe e su quello della contribuzione volontaria che Lei dovrebbe versare durante il periodo di fruizione della pensione anticipata.
Si richiama, in particolare, la Sua attenzione sul fatto che, ove Ella potesse far valere periodi di contribuzione utili a pensione non compresi nellallegato prospetto, contenente la Sua posizione contributiva, dovrà immediatamente comunicarlo a questi Uffici consegnando la relativa documentazione in Suo possesso.
Se preferisce, potrà rivolgersi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che Le presterà assistenza gratuita per inoltrare la domanda e curare per Suo conto i rapporti con i nostri Uffici.
Mi è gradita loccasione per porgerLe cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Antonio Prauscello
1) Cancellare lipotesi che non ricorre
Allegato 3
I.N.P.S. data .&&&&&&&&&&&&..
Gentile Sig./Sig.ra …&&&&&&&&&&&&&&
Via &&&&&&&&&&&&&&..
C.A.P. &&&&&&&&&&&&&&..
Raccomanda A.R.
All. 1
La informo che larticolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede la possibilità di ottenere il pensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia da parte dei lavoratori socialmente utili, già a carico del Fondo per lOccupazione, cui entro la data ultima del 31.12.2003 manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia in base alla disciplina in vigore alla data del 1° gennaio 2003.
Da quanto risulta dalla allegata posizione contributiva, determinata sulla base dei dati in possesso dellIstituto, Ella, peraltro, non rientra tra coloro che possono maturare i suddetti requisiti, di età e/o di contribuzione, entro la fine del corrente anno.
Ove tuttavia Ella potesse far valere periodi di contribuzione utili a pensione non compresi nellunito prospetto, potrà immediatamente comunicarlo a questi Uffici, consegnando la relativa documentazione in Suo possesso, al fine di accertare definitivamente lesistenza o meno del Suo diritto al prepensionamento.
Con loccasione La informo che lo stesso articolo 50 ha stabilito che i lavoratori LSU che, come nel suo caso, stanno percependo lassegno ASU con oneri a carico del Fondo per lOccupazione, hanno titolo alla concessione degli specifici incentivi indicati ai commi 3 e 4 dellarticolo in parola.
Ogni utile chiarimento in proposito potrà esserLe fornito direttamente da questi Uffici.
Se preferisce, potrà rivolgersi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che Le presterà assistenza gratuita per fornirLe le necessarie precisazioni e curare per Suo conto i rapporti con lIstituto.
Mi è gradita loccasione per porgerLe cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Antonio Prauscello