Tributario e Fiscale
Articolo 11 legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Rimborso della tassa sulle concessioni governative. Istanza di interpello. Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE N. 20 del 30.01.2003
Articolo 11 legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Rimborso della tassa sulle concessioni governative.
Istanza di interpello. Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 20 del 30.01.2003
Con istanza di interpello presentata ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, alla Direzione regionale il 4 ottobre scorso, il Sig. …., in qualità di liquidatore della società ZY S.r.l., ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere le modalità per l’ottenimento del rimborso della tassa sulle concessioni governative.
QUESITO
Il Signor …, in qualità di liquidatore della società ZY s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il primo dicembre 1999, ha presentato un’istanza di interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, alla Direzione Regionale, in merito al rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Nel 1991 e nel 1992 la società, ritenendo incompatibile la tassa sulle concessioni governative delle società con il diritto comunitario, ha presentato due istanze di rimborso di detta tassa versata, rispettivamente, per l’anno 1988 e per gli anni dal 1989 al 1992.
Essendovi incertezza sulla percezione del rimborso, la società non rilevò in bilancio alcun credito a fronte delle richieste di rimborso.
Nell’istanza si sottolinea che “l’evidenziazione di tale credito avrebbe comportato quale contropartita contabile la determinazione di una sopravvenienza attiva in netto contrasto con il principio di prudenza a cui deve essere ispirata ogni corretta redazione del bilancio civilistico”.
L’art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nell’interpretare l’articolo 61, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, ha stabilito la misura della tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992. Il secondo comma del citato art. 11 stabilisce che “le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese (…) possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1.”
Il successivo primo dicembre 1999 la società, avendo conseguito l’oggetto sociale, si è sciolta.
Il 24 maggio 2002 l’Ufficio locale delle entrate ha inviato una comunicazione, con la quale è stato richiesto, tra l’altro, per l’ottenimento del rimborso, una copia del bilancio finale di liquidazione, con l’esposizione del credito d’imposta in questione.
La società istante vuol conoscere la modalità di rimborso della tassa sulle concessioni governative e la tassazione del rimborso stesso nel caso di specie, mancando l’indicazione in bilancio del credito e considerando che l’assemblea dei soci, all’atto dello scioglimento della società, non ha conferito al liquidatore i poteri di gestire i rapporti pendenti e/o sopravvenuti alla data della liquidazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che, non essendosi verificate le condizioni di legge per l’iscrizione del credito vantato dalla società nei confronti dell’Erario, il rimborso, essendo la società cessata, compete legittimamente ai singoli soci, in proporzione alle quote detenute al momento dello scioglimento della società. La mancata evidenziazione nel bilancio finale di liquidazione del credito non può costituire motivo di negazione del diritto al rimborso ai soci. La conseguente sopravvenienza attiva derivante dal rimborso, non potendo essere tassata in capo alla società, costituirà reddito imponibile per i singoli soci.
L’Amministrazione Finanziaria provvederà, pertanto, a rimborsare ai singoli soci la quota a ciascuno spettante, previa comunicazione da parte di questi ultimi all’Agenzia delle Entrate dei dati necessari per l’effettuazione dei rimborsi. La quota di rimborso percepito da ciascun socio costituirà per gli stessi un reddito diverso ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 1, lettera c-quinques, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 1992, concernente l’esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, dispone che “qualora una società sia stata cancellata dal registro delle imprese, l’ufficio può eseguire il rimborso al liquidatore regolarmente legittimato, nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione semprechè il credito d’imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato nella cancelleria del tribunale”.
Per l’ottenimento del rimborso è necessario, dunque, che siano rispettate, tassativamente, le due seguenti condizioni:
– il rimborso deve essere erogato al liquidatore della società cancellata;
– il credito di cui si chiede il rimborso deve essere stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione depositato presso la cancelleria del tribunale (ufficio del registro delle imprese).
La citata norma, pur riferendosi ai rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, detta, in tema di rimborsi a favore di società cancellate dal registro delle imprese, regole applicabili anche ai rimborsi di altri tributi.
La portata generale dell’art. 5 del menzionato decreto ministeriale è già stata sottolineata dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 19 settembre 1997, n. 254, in cui si precisa che tale norma costituisce un preciso punto di riferimento in ordine alla individuazione delle condizioni che, in materia analoga, non possono non valere anche per le imposte sui redditi. Conformemente, il citato articolo 5 si ritiene, pertanto, applicabile anche per la restituzione della tassa sulle concessioni governative.
In ordine alla individuazione del percettore delle somme chieste a rimborso, in caso di società di capitali cancellate dal registro delle imprese, il soggetto legittimato è il liquidatore nella sua qualità di ex rappresentante legale della società in fase di estinzione (in tal senso le circolari 11 agosto 1993, n. 19, e 5 dicembre 2000, n. 225).
Non sono, pertanto, condivisibili le conclusioni della società istante in ordine alla legittimità dei singoli soci ad ottenere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria, pro-quota, sulla base delle quote sociali possedute al momento dello scioglimento della società.
In merito all’esposizione del credito nel bilancio di liquidazione, l’istante lamenta l’impossibilità di prevedere il credito, con la conseguente non iscrizione in bilancio, nel rispetto del principio di prudenza di cui all’art. 2423-bis del codice civile.
A tal proposito si evidenzia che la società è stata cancellata dal registro delle imprese il primo dicembre 1999, ossia successivamente alla pubblicazione della legge n. 448 del 1998, la quale, con l’art. 11, ha disciplinato il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese. Ne consegue che, alla data dello scioglimento della società, non esistevano dubbi sul diritto ad ottenere il rimborso.
Tutto ciò premesso, si ritiene corretto l’operato dell’Ufficio locale di Roma 1, che ha richiesto, per accordare il rimborso, tra l’altro, una copia del bilancio di liquidazione dove siano riportati i crediti verso l’Erario.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.