Lavoro e Previdenza

Thursday 26 February 2004

Art. 44 D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003. Efficacia ai fini previdenziali dell’ iscrizione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali al Registro delle imprese. INPS CIRCOLARE N. 39 del 24.02.2004

Art. 44 D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003. Efficacia ai fini previdenziali dell’iscrizione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali al Registro delle imprese.

INPS CIRCOLARE N. 39 del 24.02.2004

SOMMARIO: A decorrere dal primo gennaio 2004 le CCIAA si configurano come sportelli polifunzionali per artigiani e commercianti.

     L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 8, attribuisce efficacia, anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presentate dalle imprese artigiane e commerciali a decorrere dal 1° gennaio 2004. Dispone, conseguentemente, l’esonero per le imprese predette dall’obbligo di presentare apposita domanda di iscrizione agli Enti previdenziali con effetto dalla medesima data.

     Si tratta di una norma che realizza una notevole razionalizzazione del preesistente sistema di iscrizioni plurime, semplificando gli adempimenti dei contribuenti e degli Enti previdenziali e realizzando, nell’ambito del sistema camerale, per i contribuenti in argomento, uno “sportello polifunzionale” completamente informatizzato.

     Dal 1° gennaio 2004, infatti, per l’imprenditore artigiano e per l’imprenditore del commercio, del turismo e del terziario é sufficiente l’iscrizione al Registro delle imprese per assolvere anche l’obbligo di iscrizione alle relative gestioni dell’Istituto, con conseguente riduzione dei tempi di riscossione dei contributi previdenziali e della possibilità di evasione dell’obbligo contributivo.

     L’iscrizione e la cancellazione degli artigiani e dei commercianti alle rispettive Gestioni previdenziali viene realizzata tramite la periodica trasmissione all’Istituto, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, dei dati già comunicati al registro delle imprese dai predetti soggetti, opportunamente integrati ai fini dell’accertamento dell’obbligo assicurativo.

     Con riferimento alle attribuzioni delle Amministrazioni che intervengono nel procedimento, si evidenzia che, per quanto riguarda gli esercenti attività commerciali, l’Istituto conserva l’esclusiva potestà di accertamento della sussistenza dell’obbligo assicurativo e, quindi, la potestà di avvalorare o meno, sulla base delle risultanze agli atti e sulla scorta della propria attività istruttoria, le comunicazioni provenienti dalle CCIAA relative alle iscrizioni, alle variazioni ed alle cancellazioni che, quindi, si perfezioneranno, nell’ambito dell’ordinamento previdenziale, soltanto a seguito dei provvedimenti emessi dall’Istituto stesso.

     Per quanto concerne gli artigiani si evidenzia che la norma in esame fa espresso riferimento alla previgente disciplina esclusivamente per abrogare le disposizioni concernenti l’impugnazione delle delibere adottate dalle Commissioni provinciali dell’artigianato.

     In attesa della conclusione degli approfondimenti in corso sulla portata del richiamo della norma in esame all’art. 4 del D.L. n. 6/1993, convertito nella legge n. 63/1993, appare sufficiente evidenziare che avverso le delibere adottate dalle Commissioni provinciali dell’artigianato le Sedi devono, sin d’ora, in caso di decisioni non conformi alle risultanze agli atti o agli accertamenti effettuati, proporre ricorso direttamente al Giudice del lavoro.

     Nel far riserva di fornire un quadro completo del nuovo contesto normativo, anche in riferimento al sistema sanzionatorio, si illustrano, di seguito, le operazioni tramite le quali saranno realizzati, una volta esaurita la fase transitoria di cui al punto 2), i provvedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione dei lavoratori in argomento.

1) Il nuovo procedimento.

     In sede di iscrizione alle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, le imprese esercenti attività riconducibili al settore terziario e le imprese artigiane, individuate in quanto tali sulla base di codici di attività (Ateco 02), comunicheranno al Registro delle imprese anche le notizie concernenti la partecipazione all’attività aziendale, con i requisiti previsti per l’insorgere dell’obbligo assicurativo, dei titolari, dei soci e dei rispettivi coadiutori familiari.

     I dati in argomento, debitamente organizzati dalla struttura informatica di Unioncamere, saranno trasmessi, periodicamente, alla Direzione centrale tecnologia informatica e telecomunicazioni.

     La procedura informatica a tal fine predisposta provvederà ad inviare la notifica del provvedimento agli interessati, tramite “posta ibrida”, nonché all’aggiornamento dell’archivio delle posizioni assicurative ed all’avvio della riscossione dei contributi.

2) Il regime transitorio.

     Il procedimento come sopra descritto potrà essere completamente operativo soltanto allorché saranno perfezionati gli adempimenti prescritti dalla norma in esame in materia di integrazione della modulistica e di acquisizione e trasmissione dei dati “previdenziali”.

     Nel periodo transitorio la sostanziale attuazione del nuovo sistema di iscrizione unificata sarà realizzata come segue.

a) Artigiani.

     La nuova procedura è già in fase di avanzata sperimentazione. In attesa del suo definitivo rilascio, prevedibilmente entro il mese di marzo p.v., si opererà come per il passato, sulla scorta delle comunicazioni che le Commissioni provinciali dell’artigianato continueranno a far pervenire direttamente alle Sedi.

b) Commercianti

     Le comunicazioni che l’Istituto riceve dal sistema informatico di Unioncamere saranno immediatamente utilizzate per l’iscrizione o la cancellazione alla Gestione previdenziale dei titolari ditte individuali e delle imprese familiari.

     Considerato, peraltro, che allo stato il sistema camerale non è in possesso dei dati concernenti la partecipazione all’attività dell’impresa dei coadiutori familiari, sarà avviato, a cura dell’Istituto, un colloquio diretto con le imprese come sopra accertate, che verranno invitate a comunicare le notizie mancanti (all. n. 1).

     Similmente per i soci di S.n.c., S.a.s., S.r.l., sempre sulla base esclusiva delle notizie fornite da Unioncamere, i dati concernenti la partecipazione all’attività dell’impresa saranno richiesti agli interessati direttamente dall’Istituto (all. n. 2).

     Nel periodo transitorio in argomento le C.C.I.A.A. svolgeranno la funzione di “sportello unico” soltanto in riferimento ai provvedimenti di iscrizione e cancellazione delle imprese. Informazioni aggiuntive o integrative che non rilevano, neppure indirettamente, nell’ambito del sistema informativo dalle stesse gestito (l’iscrizione o la cancellazione dei collaboratori familiari che interverranno successivamente all’iscrizione dei titolari, per i nuovi iscritti, o che interverranno dopo il 1° gennaio 2004, per i soggetti già iscritti a tale data) dovranno, al momento, essere comunicate direttamente all’Istituto dagli interessati.

    Le disposizioni operative saranno impartite con successivo messaggio.