Penale
Arresti domiciliari e braccialetto. Perchè sussista il reato di evasione non è sufficiente l’ allarme dato dallo strumento elettronico. Tribunale di Napoli – Sezione terza penale – sentenza 6 febbraio 2003
Arresti domiciliari e braccialetto. Perché sussista il reato di evasione non è sufficiente lallarme dato dallo strumento elettronico
Tribunale di Napoli Sezione terza penale sentenza 6 febbraio 2003
Giudice Pezzella imputato Tarallo
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta dellimputato a giudizio ex articolo 552 Cpp emesso il 3 giugno 2002 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Tarallo Pasquale veniva tratto a giudizio per rispondere dellimputazione trascritta in epigrafe.
La prima udienza del 10 ottobre 2002, nella dichiarata contumacia dellimputato, e quella successiva del 2 gennaio 2003, venivano rinviate in via preliminare per lassenza dei testi.
Allodierna udienza, dichiarato aperto il dibattimento, dopo lesposizione introduttiva del Pm e le richieste difensive, venivano ammesse le prove richieste.
Veniva quindi escusso il Maresciallo Felice De Nicola, in servizio allepoca dei fatti presso la Stazione Cc di Napoli Ponticelli, unico teste di lista del Pm.
Si dava quindi lettura degli atti consentiti e utilizzabili, il Pm e la difesa concludevano come da verbale e questo Gm, dopo avere deliberato in camera di consiglio, pronunciava il dispositivo mediante lettura in pubblica udienza riservandosi il deposito dei motivi nei termini di legge.
Motivi della decisione
Ritiene questo giudice che la penale responsabilità dellimputato Tarallo Pasquale in ordine al reato di evasione contestatogli non risulti sufficientemente provata in base agli elementi di fatto emersi nel corso della compiuta istruttoria dibattimentale e che pertanto lo stesso vada mandato assolto, ai sensi dellarticolo 530 comma 2 Cpp, perché il fatto non sussiste.
Ed invero, è rimasto provato che in data 28 dicembre 2001 i Cc della Stazione di Napoli Ponticelli furono allertati nella notte, intorno alle cinque, dal Comando Provinciale di Napoli dellArma in quanto il dispositivo di controllo elettronico (il cosiddetto braccialetto) del detenuto agli arresti domiciliari Tarallo Pasquale aveva dato per qualche minuto la segnalazione dallarme.
Il Maresciallo De Nicola -escusso come teste- ha ricordato di essersi portato personalmente, la mattina successiva, intorno alle nove, presso labitazione dellodierno imputato e di avere constatato che lo stesso era in casa.
Il medesimo teste ha riferito che il proprio ufficio richiese allEnel di sapere se per caso quella notte nella zona dove abita il Tarallo vi fosse stata interruzione della normale erogazione di corrente elettrica, ricevendone risposta negativa.
Il De Nicola, a domanda sul punto, ha riferito che non furono fatti accertamenti particolari in ordine al funzionamento dellutenza elettrica dellodierno imputato né fu fatto un accertamento tecnico per verificare se vi fossero state anomalie di funzionamento nel braccialetto elettronico.
Fin qui i fatti come provati.
La circostanza che lodierno imputato si trovasse allatto del controllo in stato di custodia cautelare, in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione e sottoposto a controllo elettronico, oltre che nelle parole del teste escusso, trova conferma documentale nellestratto di ordinanza del Tribunale di Napoli – VIII sezione Riesame- del 14 maggio 2001 n. 2532/2001 Rimc con cui veniva riformato loriginario provvedimento impositivo della custodia carceraria emesso dal Gm dalla prima sezione penale l11 aprile 2001 e nel verbale di sottoposizione agli obblighi redatto dai Cc di Napoli Ponticelli il 18 maggio 2001 e sottoscritto dal Tarallo (cfr. entrambi i documenti in atti).
Il problema che si pone per la prima volta oggi a questo Gm è quello del valore probatorio, in relazione al contestato reato di evasione, da attribuire alla circostanza – provata in quanto riferita in aula dal teste nel corso di una deposizione coerente, logica, univoca e non smentita da alcun elemento che ne incrinasse lattendibilità – che per alcuni minuti il dispositivo elettronico installato per il controllo dellodierno imputato ha inviato alla centrale operativa un segnale di allarme.
Ci si domanda, in altri termini, se può il segnale dallarme del braccialetto elettronico costituire da solo la prova dellavvenuta evasione ovvero se lo stesso costituisca un mero indizio della commissione di tale reato e rappresenti in concreto soltanto un presupposto per far scattare un immediato controllo del detenuto agli arresti domiciliari, potendo comunque solo la constatazione diretta da parte delle forze dellordine dellassenza da casa del detenuto costituire piena prova dellavvenuta evasione.
Per dare una risposta a tale quesito occorre in primo luogo precisare cosa sia e come funzioni linnovativo sistema di controllo di cui lodierno imputato è stato uno dei primi sperimentatori.
Di braccialetto elettronico si era già cominciato a parlare nel 1996 in relazione ad un possibile ampliamento delle pene alternative al carcere per i tossicodipendenti.
Nellestate del 1999, sullonda emotiva delle sanguinose rapine compiute da detenuti agli arresti domiciliari, si pensò di usarlo per questi ultimi e, nel settembre, se ne annunciò una prima sperimentazione entro la fine dellanno.
Nel febbraio 2000 il progetto fu rilanciato, ma il Garante della Privacy richiese che luso di tale strumentazione elettronica fosse disciplinato per legge.
La norma fu così introdotta nel decreto legge 341/00 convertito con modificazioni nella legge 4/2001 (passato alla storia, per la definizione che ne diedero i mass media, come decreto anti-scarcerazioni) e il braccialetto elettronico entrò in funzione in via sperimentale dal febbraio 2001 in cinque città, tra cui Napoli.
Larticolo 275bis del Cpp, inserito nel codice di rito dall articolo 16, comma secondo, del decreto legge 34/2000 citata, prevede al primo comma che: «Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria: Con lo stesso provvedimento il giudice prevede lapplicazione della misura della custodia in carcere qualora limputato neghi il consenso alladozione dei mezzi e strumenti anzidetti».
Il secondo comma della medesima norma recita poi testualmente: «Limputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso allapplicazione di essi, con dichiarazione espressa resa allufficiale o allagente incaricato di eseguire lordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso lordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dallarticolo 293, comma 1».
«Limputato che ha accettato lapplicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 -conclude il terzo comma dellarticolo 275bis Cpp- é tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli».
Analoga possibilità è stata prevista per i condannati che scontano la pena agli arresti domiciliari dallintrodotto nuovo comma 4bis dell articolo 47ter, della legge 354/75.
Va rilevato che, dopo un iniziale entusiasmo, come per tutte le novità, oggi si fa un uso limitato del controllo dei detenuti agli arresti domiciliari attraverso il braccialetto elettronico, soprattutto in ragione dei costi delle apparecchiature e della scarsa disponibilità delle stesse da parte degli organi di polizia.
Ma non si tratta solo di un problema economico. Se è vero, infatti, che si risparmia lavoro agli agenti operanti sul territorio, che possono evitare, nel caso di detenuti con il braccialetto i continui controlli, soprattutto notturni, di cui sono destinatari i normali detenuti agli arresti domiciliari, è anche vero che occorre un impegno di personale presso le centrali operative allestite. E, per i motivi che si andranno ad evidenziare, in caso di allarme non si può prescindere dallimmediato invio presso labitazione del detenuto di agenti per il controllo.
Il dispositivo di controllo è complesso e prevede innanzi tutto un collegamento radio tra il braccialetto apposto alla caviglia del detenuto ed un apparecchio ricevitore, che viene tarato in base al perimetro del luogo di detenzione domiciliare, in modo tale che lallarme suoni se il sorvegliato ne fuoriesca. Il ricevitore trasmette il segnale, o lallarme per leventuale interruzione di esso, attraverso la linea telefonica, ad un sistema computerizzato posto nella centrale operativa dellorgano di Pg deputato al controllo. In questultima fase la trasmissione, sfruttando tuttavia canali e linee dedicate, è analoga, per grandi linee, a quella via modem che ciascuno di noi utilizza, ad esempio, per collegarsi ad Internet.
I dettagli tecnici sono stati specificati nellallegato 1 al decreto del Ministro dellInterno del 2 febbraio 2001 recante appunto «Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dallarticolo 275bis del Cpp e dei condannati nel caso previsto dallarticolo 47ter, comma 4bis, della legge 354/75».
Per realizzare un sistema di controllo a distanza sono necessarie tre componenti: a) il dispositivo di controllo vero e proprio; b) una linea telefonica; c) un sistema informatico centrale.
Per dispositivo di controllo – si legge nel decreto ministeriale sopra citato – si intende linsieme dei due apparati che consentono il costante controllo del soggetto: un braccialetto-trasmettitore e un ricevitore.
Il trasmettitore, o braccialetto elettronico, è la componente mobile del dispositivo di controllo: viene applicato alla caviglia della persona e, tranne per la normale manutenzione, non può essere tolto durante lintero periodo di durata della misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare.
Per garantire lintegrità del braccialetto -che deve essere a tenuta stagna, di materiale ipoallergico e di dimensioni e peso contenuti- e favorirne linstallazione, il trasmettitore deve essere corredato di uno speciale cinturino che, una volta applicato, evidenzi qualunque tentativo di manomissione, generando specifici ed identificabili allarmi.
Il ricevitore è lunità che riceve gli impulsi radio dal trasmettitore e li invia, a sua volta, per mezzo di una linea telefonica, al sistema informatico centrale installato presso la sala operativa. Deve mantenere un costante controllo del trasmettitore per rilevarne il corretto funzionamento o le eventuali anomalie che dovessero verificarsi.
Il colloquio tra i due apparati deve avvenire tramite una banda di frequenza compresa tra i 433.05 ed i 434.79 Mhz, come indicato nella direttiva dellEuropean Radiocommunication Committe -Report 25, in modalità protetta. Ciò vuol dire che nel raggio dazione di circa cento metri, le trasmissioni non devono essere disturbabili da altri traasmettitori e le informazioni non debbono essere intercettate.
Eventuali disturbi che causassero interruzioni nelle comunicazioni -si legge ancora nel decreto ministeriale sopra citato – devono essere gestiti localmente, tramite opportuni accorgimenti tecnici contro falsi allarmi che limitino la trasmissione al sistema centrale dei soli allarmi reali.
Il ricevitore, che non può colloquiare con più di un trasmettitore contemporaneamente, deve essere alimentato tramite la normale rete elettrica presente nellabitazione dellimputato, ma deve integrare una batteria-tampone che ne consenta il funzionamento anche in caso di assenza di energia elettrica.
Come il trasmettitore, anche il ricevitore deve essere in grado di effettuare autodiagnosi, che evidenzino eventuali guasti o tentativi di manomissione fisica, riferiti anche agli aspetti di comunicazione, e deve avere una specifica memoria, in modalità sicura, ove venga registrato ogni evento.
Il ricevitore viene collegato alla linea telefonica, che preferibilmente deve essere di tipo digitale (Isdn), ma eccezionalmente -qualora impedimenti tecnici non consentano di installare una linea digitale- può essere anche analogica (Telco).
Attraverso il collegamento telefonico la gestione remota dei dispositivi di controllo è affidata a sistemi infomatici posti presso le centrali operative.
Nel caso allodierno esame allimputato veniva applicato un braccialetto (il n. 143751) e un ricevitore Hmru (il n. 81175).
Al Tarallo, oltre alla prescrizione, canonica per i detenuti agli arresti domiciliari, di non allontanarsi dalla propria abitazione senza il preventivo consenso dellAutorità giudiziaria competente, veniva intimato di non alterare, in qualsiasi modo, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti.
In particolare (cfr. verbale di sottoposizione agli obblighi in atti) gli veniva prescritto:
– quanto al ricevitore: 1) di non disconnettere la presa di alimentazione elettrica; 2) di non disconnettere la presa telefonica dal ricevitore; 3) di non sollevare o inclinare il ricevitore; 4) di non tentarne lapertura o lo scasso; 5) di non porre nelle immediate vicinanze apparecchi funzionanti a radiofrequenza (radio, cellulari, scanner, forni a microonde); 6) di non collegare dispositivi telefonici in cascata con il ricevitore (fax, segreterie telefoniche, modem); 7) di non tentare di bagnarlo o immergerlo in liquidi.
– quanto al braccialetto: 1) di non sfilarlo; 2) di non rompere il sigillo di chiusura; 3) di non tagliare il cinturino; 4) di evitare urti violenti; 5) di non porre nelle vicinanze apparecchi funzionanti a radiofrequenza.
Orbene, il complesso di tali prescrizioni fa comprendere quanto delicato e fallibile sia il meccanismo di trasmissione del segnale radio dal braccialetto al ricevitore e da questo, via cavo, alla centrale operativa. E come, evidentemente, non si abbia molta fiducia da parte degli stessi installatori che, come previsto dal citato decreto ministeriale 2 febbraio 2001, nel raggio di azione di circa cento metri (ben più ampio di quello di un normale appartamento) le trasmissioni non siano disturbabili da altri apparecchi funzionanti a radiofrequenza.
A meno, infatti, di non voler credere che le prescrizioni imposte lo siano state a scopo inutilmente vessatorio e senza una precisa giustificazione di tipo tecnico, deve concludersi, ragionando a contrario, che basta un violento urto del braccialetto ovvero lutilizzo nei suoi pressi (o nei pressi del ricevitore) di un telefono cellulare o di una radiosveglia per mettere in crisi, almeno temporaneamente, il funzionamento dellintero sistema di controllo.
Del resto, appartiene allesperienza quotidiana di ciascuno di noi la raggiunta consapevolezza della non infallibilità dei mezzi elettronici che diffondono le comunicazioni attraverso letere. Basti pensare al caso non rarissimo in cui i telefoni cellulari, per motivazioni apparentemente inspiegabili e pur segnalando sul display il contrario, rimangono privi di campo.
O, per venire ai mezzi di controllo di cose e persone, ai motivi imperscrutabili e tecnicamente incomprensibili che spingono impianti dallarme a cominciare a suonare da soli.
E le stesse linee telefoniche fisse, ad andare con la mente ai non infrequenti casi di interferenza, non offrono certo sicurezza di essere al riparo da errori di trasmissione.
Va poi fatta unaltra considerazione.
Si ponga il caso in cui sia stato limputato a tentare di manomettere il braccialetto o il dispositivo di trasmissione, violando le prescrizioni impostegli ai sensi dellarticolo 275bis, comma terzo, Cpp ed elencate nel già citato verbale di sottoposizione agli obblighi.
Lallarme scatterà, analogamente a quanto avviene nel caso egli esca dal raggio dazione del ricevitore, e ci si troverà di fronte al delitto introdotto dallarticolo 18 del decreto legge 341/00 citato (che sanziona con la reclusione da uno a tre anni «il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento»).
Potrà ipotizzarsi, in caso di danneggiamento del congegno, il concorrente reato di cui allarticolo 635 del Cp.
E si sarà altresì in presenza di un comportamento che il giudice che ha imposto la misura cautelare domiciliare potrà e dovrà valutare per trasformare questultima in custodia carceraria.
Ma certamente, pur di fronte ad un allarme che è scattato, non ci si troverà di fronte ad un soggetto punibile per il reato di evasione dagli arresti domiciliari non essendosene realizzata la condotta tipica (lallontanamento dallabitazione) prevista dallarticolo 385, comma terzo, Cpp
È stato verificato che ciò non sia accaduto nel caso allodierno esame? Sembrerebbe di no.
In conclusione, ritiene questo Gm che la circostanza che sia scattato lallarme del congegno di controllo con cui veniva effettuata la sorveglianza a distanza dellodierno imputato non possa costituire che un indizio dellavvenuto allontanamento dello stesso dalla propria abitazione, inidoneo in quanto tale, da solo (prescrivendo invece larticolo 192, comma secondo Cpp, che gli indizi debbano essere molteplici, oltre che gravi, precisi e concordanti), a provare il reato di evasione contestato.
Nel caso in cui scatti lallarme, dunque, sarà compito delle forze dellordine nellimmediatezza (e non 4 ore dopo come accaduto nel caso del Tarallo) provvedere al controllo presso labitazione del detenuto agli arresti domiciliari. E qualora questultimo venga trovato in casa verificare lesistenza di altri indizi da cui possa desumersi lavvenuto allontanamento dallabitazione. In assenza, pare davvero difficile che possa dirsi provata, soprattutto nei casi come quello allodierno esame, in cui lallarme scatti solo per pochi minuti, la penale responsabilità dellimputato per evasione.
In ogni caso, per poter tener conto anche come semplice indizio dellintervenuto allarme e al fine di verificare la possibile sussistenza del reato di cui allarticolo 18 del decreto legge 341/00, non potrà prescindersi da unindagine tecnica approfondita -che nel caso allodierno esame non pare essere stata compiuta- in ordine al corretto funzionamento di braccialetto-trasmettitore e ricevitore, allo stato di carica delle batterie del braccialetto e delle batterie tampone di cui necessariamente deve essere dotato anche il ricevitore per il caso in cui manchi lenergia elettrica, allassenza nella memoria dellimpianto di segnali di autodiagnosi di errore o che evidenzino tentativi di manomissione, e alla verifica che non vi siano stati problemi di linea telefonica.
PQM
Letto larticolo 530 comma 2 Cpp assolve Tarallo Pasquale dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.