Tributario e Fiscale

Thursday 20 November 2003

Approvato definitivamente il concordato preventivo biennale. Capo II

Approvato definitivamente il concordato preventivo biennale

Capo II

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 33.

(Concordato preventivo)

1. In attesa dell’avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d’imposta in corso al 1^ gennaio 2003 e per quello successivo.

2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

3. L’osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all’adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:

a) per il primo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) per il secondo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d’imposta in corso al 1^ gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1^ gennaio 2001, l’imposta è determinata separatamente con l’aliquota del 23 per cento. L’aliquota è, invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso al 1^ gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all’articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;

b) l’ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Nell’articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: “pari al cento”, sono sostituite dalle seguenti: “pari al centocinquanta”.

12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1^ gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 1^ gennaio 2001, o per quello in corso al 1^ gennaio 2003;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d’imposta oggetto di concordato.

13. La sospensione dell’obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.

14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall’articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.

15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L’adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1^ gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell’adeguamento di cui al comma 5.

Articolo 34.

(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 2 e 2-bis dellarticolo 1, le parole: “16 ottobre 2003”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “16 marzo 2004”;

b) nello stesso comma 2 dellarticolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.”;

c) c) nel comma 2-sexies dell’articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. È sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002”; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: “16 ottobre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 marzo 2004”.

2. Nel comma 2-ter dellarticolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “16 ottobre 2003” e “16 settembre 2003” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “16 marzo 2004” e “16 febbraio 2004”.

3. Nellarticolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 20002, n. 289, come modificato, da ultimo, dallarticolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, le parole: “30 novembre 2003”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2004”; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: “1º marzo 2004” sono sostituite dalle seguenti: “16 maggio 2004”.

4. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dellarticolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dellimporto risultante dallapplicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate.

6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate.

6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.