Enti pubblici

Monday 03 February 2003

Approvato dalla Camera il disegno di legge per il sostegno e la valorizzazione dei centri con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Approvato dalla Camera il disegno di legge per il sostegno e la valorizzazione dei centri con popolazione inferiore ai 5000 abitanti

Camera dei Deputati, Proposta di Legge 1174

Senato della Repubblica, Disegno di Legge 1942

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti

(Approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2003 –
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 gennaio 2003)

Disegno di di legge.

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
(Finalità della legge e definizione di piccoli comuni)

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere, nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l’adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità culturale, economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali negli ultimi dieci anni si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente;
c) comuni siti in zone, in prevalenza montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati in più frazioni.

3. Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, non sono comunque considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un’elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 2 e 3.

5. L’elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 4.

6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di trasmissione.

7. Le regioni, nell’ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle norme di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione, definiscono ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all’individuazione dei comuni ai sensi del comma 4 nonchè, nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alle finalità della presente legge.

Art. 2.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono iniziative per l’unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per la costituzione di consorzi e per l’esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all’ente.
3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l’affidamento e per l’esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti all’osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonchè dei corrispettivi dell’erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l’attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giochi.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al precedente periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonchè la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell’Ente nazionale per le strade al fine di destinarle, ricorrendo all’istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.

9. Le regioni possono altresì incentivare l’adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l’arredo urbano, l’ambiente e il paesaggio, favorendo l’utilizzo di materiali di costruzione locali, l’installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell’impatto ambientale dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

10. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all’articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all’atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purchè ricompreso all’interno del territorio della medesima provincia.

Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PICCOLI COMUNI

Art. 3.
(Incentivi alle pluriattività)

1. L’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 4.
(Attività e servizi)

1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all’ambiente, alla protezione civile, all’istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all’uso dei locali necessari all’espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i centri multifunzionali di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Nell’ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all’insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, d’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura “Luogo di produzione del ….” posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest’ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonchè per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l’incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Ai fini di cui all’articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

Art. 6.
(Programmi di e-Government)

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all’articolo 4, comma 2.

2. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nell’individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi del comma 2, lettera g), dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

Art. 7.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica)

1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare, mediante un’apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni.

2. L’amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinchè il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonchè le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l’obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

Art. 8.
(Istituti scolastici)

1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di teleinsegnamento.

2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l’amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni.

Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l’incentivazione di attività commerciali)

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese.

2. I piccoli comuni possono deliberare l’apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 10.
(Sistema distributivo dei carburanti)

1. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Art. 11.
(Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati, ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

2. Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti nei piccoli comuni, che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi una attività economica.

3. Le regioni possono altresì attribuire alle organizzazioni di categoria il compito di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e promozione delle attività economiche.

Art. 12.
(Agevolazioni in materia di servizio idrico)

1. Nell’attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Art. 13.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni)

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) da ulteriori misure agevolative concernenti l’imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

b) da ulteriori misure agevolative concernenti l’imposta di registro per l’acquisto di immobili destinati ad abitazione principale.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede altresì annualmente, con proprio decreto, all’individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle restanti risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettera a).

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

6. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall’anno 2006, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio