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Thursday 23 December 2004

Approvato dalla camera il decreto “tagliaspese” Ddl Senato 3233 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

Approvato dalla camera il decreto “tagliaspese”

Ddl Senato 3233 – Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica

Articolo 1.

(Proroga del termine di presentazione delle
comunicazioni di inesigibilità)

1. All’articolo 59
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 4-ter, è abrogata la
lettera d);

b) il comma 4-quater è sostituito dal
seguente:

"4-quater. Per i ruoli
consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilità
di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 settembre
2005".

c) dopo il comma 4-quater è aggiunto
il seguente:

"4-quinquies. Per le
comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di
cui al comma 4-quater il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, decorre
dal 1º ottobre 2005".

Articolo 2.

(Restituzione delle anticipazioni dei
concessionari del servizio nazionale della riscossione)

1. All’articolo 59, comma 4-bis, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:

"a) per i ruoli erariali, in
rate annuali decorrenti dall’anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel
numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità
previsionali di base, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione;".

2. In relazione al
differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 è soppressa
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 3.

(Determinazione del valore della produzione netta
delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive)

1. All’articolo 2
del decreto-legge 12 luglio 1004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del comma 2
si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente
decreto".

2. Agli oneri recati dal comma 1,
pari a 371,5 milioni di euro per l’anno 2004 e 65,5
milioni di euro per l’anno 2005, si provvede, per l’anno 2004, con quota parte
delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l’anno 2005, mediante
quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4-bis,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto
previsto dal comma 2 dell’articolo 2.

3. Ai fini della determinazione
dell’aliquota definitiva di compartecipazione
regionale all’IVA di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti
conseguenti al differimento di cui al comma 1.

Articolo 4.

(Acconto sull’imposta di bollo assolta in
modo virtuale)

1. Nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l’articolo
15 è inserito il seguente:

"Art.
15-bis. – (Versamento dell’acconto sull’imposta di bollo
assolta in modo virtuale). – 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati
nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30
novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta
per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15;
per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato dai versamenti da
effettuare a partire dal successivo mese di febbraio".

2. L’acconto
di cui al comma 1, dovuto nell’anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di
tale anno.

Articolo 5.

(Versamento dell’acconto delle ritenute sugli
interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa
depositi e prestiti S.p.a.)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
di cui all’articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste
italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri
proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.; l’acconto dovuto nell’anno 2004 è versato in unica
soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.

Articolo 6.

(Acconto sull’imposta sulle assicurazioni)

1. All’articolo 9
della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma
1 è inserito il seguente:

"1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di
acconto una somma pari al 12,5 per cento dell’imposta liquidata per l’anno
precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per
esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo
mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1".

2. L’acconto
di cui al comma 1, dovuto nell’anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di
tale anno.

Articolo 7.

(Modifiche alle disposizioni sul versamento
anticipato delle riscossioni da parte delle banche)

1. All’articolo 1 del decreto-legge
10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio
2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "anno 2002" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: "anno precedente";

2) le parole da: "29 dicembre
2003" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il penultimo giorno lavorativo dell’anno, dell’1,50 per
cento delle somme riscosse nell’anno precedente, ridotto dell’ammontare delle
somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del
comma 3";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3:

1) le parole: "dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:
"dal comma 1";

2) le parole da:
"; in tale caso" fino alla fine del comma sono soppresse;

d) al comma 5:

1) le parole: "adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno" sono
sostituite dalle seguenti: "emanato annualmente";

2) le parole: "è stabilito l’importo dovuto da ogni banca" sono
sostituite dalle seguenti: "sono stabiliti gli importi dovuti da ogni
banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di
cui al comma 1";

3) le parole: "entro lo stesso termine," sono soppresse.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. All’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci
anni".

Articolo 9.

(Contributi alle farmacie pubbliche in materia
di tessera sanitaria)

1. All’articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. Il
contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con
le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in
euro 400.000,00 per l’anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al
comma 12".

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi)

1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:

a) nell’allegato 1, le parole:
"20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le
parole: "seconda rata" e: "terza
rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio
2005" e "30 settembre 2005";

b) nell’allegato 1, ultimo periodo,
le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2005";

c) al comma 37
dell’articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2005".

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al
30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell’anticipazione degli oneri concessori opera
a condizione che le regioni, prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma
2-quater dell’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal
comma 1, valutate per l’anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro,
si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica",
alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5
milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.

Articolo 11.

(Attività di contrasto all’evasione e
accelerazione dell’erogazione dei rimborsi)

1. Al fine di procedere all’immediato
potenziamento delle attività di contrasto
all’evasione, nonchè di quelle destinate
all’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle entrate provvede all’aggiornamento
ed alla reingegnerizzazione dei propri processi
produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione
del personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 12.

(Spese obbligatorie per il funzionamento
dei Comitati degli italiani all’estero)

1. Al fine di garantire il
finanziamento per l’anno 2004 dei Comitati degli italiani all’estero, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre
2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l’anno 2004.

2. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 1, per l’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.