Penale

Friday 27 January 2006

Approvato dal Senato il decreto che inasprisce le pene per la droga.

Approvato dal Senato il decreto
che inasprisce le pene per la droga.

(Ddl
3716/S di conversione del decreto-legge 272/05 "Misure urgenti per
garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali»;
26 gennaio 2006)

Articolo 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché
la funzionalità dell’Amministrazione
dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti
recidivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.

2. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

articoli
del DECRETO-LEGGE

Articolo 1

(Assunzione
di personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di prevenire e
contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale,
anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonché per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione
dell’interno, nell’ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l’anno
2006 per la Polizia di Stato, è autorizzata l’assunzione, a decorrere dal 1º
gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato
frequentatori del 61º e del 62º corso di allievo agente ausiliario di leva
della Polizia di Stato.

2. Le assunzioni di cui al comma
1 sono effettuate in deroga a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il
limite di spesa di 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2006. Al relativo
onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l’anno 2006 e a 34.676.500 euro
a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima
legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro
per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Relativamente
alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi
nell’anno 2006 nell’ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui
al comma 1, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze
armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati
nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana – 4 serie speciale – n. 36
dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.

4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al comma 2 ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera iquater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata
in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.

Articolo 1bis

(Finanziamento
del Fondo per la prevenzione dell’usura)

1. Le somme del Fondo unificato
di cui all’articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, resesi disponibili
al termine di ogni esercizio finanziario, possono
essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione
dell’usura, di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del
Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

Articolo 1ter

(Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)

1. Al decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 3, le
parole: ‘‘All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del
codice penale’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘‘All’articolo 495, terzo
comma, n. 2, del codice penale’’;

b) dopo l’articolo 10, è inserito
il seguente: “Articolo 10bis. (Disposizioni
concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia) –
1. Dopo l’articolo 497bis del codice penale, è inserito il seguente: ‘‘Articolo 497ter. – (Possesso di segni distintivi
contraffatti). – Le pene di cui all’articolo 497bis, si applicano anche,
rispettivamente:

a) a chiunque illecitamente
detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione
in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la
funzione;

b) a chiunque illecitamente
fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti
indicati nella lettera precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.’’;

c) all’articolo 14, comma 3,
capoverso, le parole: ‘‘con la notificazione della
proposta il questore può imporre all’interessato in divieto di cui all’articolo
4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;’’ sono sostituite dalle
seguenti: ‘‘il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;”.

2. Al primo comma dell’articolo
498 del codice penale, le parole: ‘‘Chiunque
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi’’, sono
sostituite dalle seguenti: ‘‘Chiunque, fuori dei casi previsti, dall’articolo
497ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi’’.

3. All’articolo
28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ‘‘sono proibite la raccolta e la detenzione’’ sono
sostituite dalle seguenti: ‘‘”sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la
detenzione e la vendita’’;

b) al primo comma, in fine, è
aggiunto il seguente periodo: “Con la licenza di fabbricazione sono consentite
le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.”

c) il secondo comma è sostituito
dal seguente:

«La licenza è altresì necessaria
per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la
detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la
detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato»;

d) al quarto comma, le parole: ‘‘con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da
lire 200.000 a lire 800.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘‘con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro
tremila’’.

4. All’articolo 5bis del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

‘‘4. Agli
agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l’uso di
un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell’interno di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti
dall’articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le
condizioni’’.

5. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione del presente decreto. Per coloro che già esercitano le
attività di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle
disposizioni precedentemente in vigore, deve essere
richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.

6. Le disposizioni
di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto.

Articolo 2

(Misure
urgenti per la funzionalità dell’amministrazione civile dell’Interno)

1. All’articolo 36, comma 5,
secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive
modificazioni, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio
2007” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2009”.

1bis. Per l’espletamento dei
compiti di istituto connessi all’attuazione della
normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti
alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina, e, in via
prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli
sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del
Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell’interno, sono
autorizzati nel triennio 2006-2008 nell’ambito dei ruoli del personale
dell’amministrazione civile dell’Interno:

a) per 48 unità
della carriera prefettizia l’assunzione utilizzando la graduatoria del concorso
indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3
unità la procedura di riammissione prevista dall’articolo 132 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per 30 unità di dirigenti di
seconda fascia dell’area 1 l’incremento della
dotazione organica;

c) per 250
unità nei profili dell’area funzionale C l’incremento delle relative dotazioni
organiche;

1ter. L’onere aggiuntivo
derivante dall’attuazione del comma 1bis è pari a 3.764.000 euro per il 2006, a
9.525.000,00 euro per il 2007 ed a 13.752.000,00 euro
a decorrere dal 2008.

1quater. Sono
fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione, a decorrere
dall’anno 2006, dell’articolo 1quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89,
e dall’applicazione dell’articolo 13ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

1quinquies. All’onere derivante
dall’attuazione dei commi 1ter e 1quater si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350’’.

Articolo 3

(Finanziamenti
per le Olimpiadi invernali)

1. All’articolo
11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 è sostituito
dal seguente:

“13. Il Ministero dell’economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato indíce, con proprio provvedimento, un’apposita
lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono
direttamente devoluti all’Amministrazione
stessa al fine di promuovere, attraverso attività di sponsorizzazione e di
licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali ‘‘Torino 2006’’.”.

1bis. Per fronteggiare le urgenti
esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla
riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in
relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità
appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

1ter. In
relazione alle esigenze di cui al comma 1, il Ministero dell’interno è
autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e
prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del
fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il
servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in
possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3 della legge ‘81 23 dicembre
1980, n. 930 e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l’accesso alla
qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di
età.

1-quater. In
attesa dell’espletamento del concorso di cui al comma 2 e al fine di assicurare
la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo
Levaldigi, il Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere a tempo
determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 2, venticinque unità
di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette
assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
assumerà la gestione diretta del predetto servizio.

1-quinquies. Alla copertura degli
oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
1.835.000 euro per l’anno 2006, a 1.700.000 euro per l’anno 2007 e a 1.700.000
euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Articolo 4

(Esecuzione
delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero)

1. L’articolo 94bis del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 8 della legge 5
dicembre 2005, n. 251, è abrogato.

2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di
procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti
o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della
sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi
pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una
struttura autorizzata nei casi in cui l’interruzione del programma può
pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero
stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o
l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero
fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione
dell’esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto.

Articolo 4bis

1. All’articolo
73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla
seguente:

“Produzione, traffico e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”;

b) il comma 1, è sostituito dal
seguente:

“1. Chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da
sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1bis. Con le medesime pene di
cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo
17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o
psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il
Ministro della giustizia sentita la Presidenza del
consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga -, ovvero
per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al
confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono
destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà”;

d) al comma 2, le parole: “nel comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nelle tabelle
I e II di cui all’articolo 14”; la parola: “otto” è sostituita dall’altra:
“sei” e le parole: “lire cinquanta milioni a lire seicento milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “euro 26.000 a euro 300.000”;

e) dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis. Le pene di cui al comma 2
si applicano anche nel caso di illecita produzione o
commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui
alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili
nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste
nelle tabelle di cui all’articolo 14.”;

f) i commi 3, 4 e 5 sono
sostituiti dai seguenti:

“3. Le stesse pene si applicano a
chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse
da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando
le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di
cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo
alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la
modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si
applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro
3.000 a euro 26.000.”;

g) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:

“5bis. Nell’ipotesi di cui al
comma 5, limitatamente ai reati di cui all’articolo 73 commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della
pena, può applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro
di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza
il giudice incarica l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di
verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione
detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del
Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello
dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura
penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per
Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di due volte.”.

Articolo 4ter

1. L’articolo 75 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Articolo 75. – (Condotte
integranti illeciti amministrativi). – 1. Chiunque illecitamente importa,
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui
all’articolo 73, comma 1bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di
cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un
mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:

a) sospensione della patente di
guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione
della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di
conseguirli;

d) sospensione
del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se
cittadino extracomunitario.

2. L’interessato, inoltre,
ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo
personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per
territorio analogamente a quanto disposto al comma 12 o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al
comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se
possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque
entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze
sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto
competente ai sensi del comma 12. Ove, al momento dell’accertamento,
l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore,
gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di
guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi
accertatori ritirano anche il certificato di idoneità
tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della
patente di guida, nonché del certificato di idoneità
tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni
e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di
guida e il certificato di idoneità tecnica sono
trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 12. In caso di guida di un
veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di
circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano
rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta
giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato
l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando,
anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la
persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni
amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per
formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito
dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga
delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha
effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene
ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla
ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove
richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità
indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta
l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il
prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci
giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al tribunale per i minori. Valgono per la
competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati
al comma 12.

5. Se l’interessato è persona
minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti
con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la
potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le
strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli
atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini
dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente
articolo e nell’articolo 75bis.

7. L’interessato può chiedere di
prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui
al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in
cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può
ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al
comma 1 sia stata posta in essere da straniero
maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore
competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 12,
per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il
prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e
eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della
notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di
dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di
minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come
determinato al comma 12. Copia del decreto è contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.

10. Gli
accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati
presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le
strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della
salute.

11. Se risulta
che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al
comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone
comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme della sezione II del capo I e il
secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per
territorio in relazione al luogo di residenza o, in
mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in
relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al
comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.

14. Se
per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della
violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà,
per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e
limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il
formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.”.

Articolo 4quater

1. Dopo l’articolo 75 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

“Articolo 75bis. – (Provvedimenti
a tutela della sicurezza pubblica). – 1. Qualora in relazione
alle modalità od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al
comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica,
l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati
contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle
disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione
stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico
o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre
sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti
misure:

a) obbligo di presentarsi almeno
due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso
il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente
competente;

b) obbligo di
rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro
una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare
determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal
comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un
ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi
veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia
del decreto con il quale è stata applicata una delle
sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di
cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante
l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio in relazione al luogo di residenza o,
in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti
di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle
successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono
essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano
cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le
prescrizioni possono essere altresì modificate, su
richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno
giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il
questore deve avvisare l’interessato della facoltà prevista
dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca
o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei
provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma
di cui al comma 2 dell’articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai
fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente
articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito
positivo al programma è data comunicazione al questore
in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

6. Il contravventore anche solo
ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo
è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l’interessato sia
minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale
per i minorenni, individuato in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio”.

Articolo 4quinquies

1. All’articolo
78 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Con decreto del Ministero
della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanità e del
Comitato scientifico di cui all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore,
sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e
tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso
di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 75 e 75bis.”;

b) il comma 2 è abrogato.

Articolo 4sexies

1. All’articolo
89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:

“1. Qualora ricorrano i
presupposti per la custodia cautelare in carcere il
giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente
o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero
presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero
nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e
l’interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell’imputato. Quando
si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo
comma, del codice penale e comunque nel caso
sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla
prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo
stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i
giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione del programma.

2. Se una persona
tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere,
intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per
l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai
sensi dell’articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli
arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell’interessato;
all’istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per
le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di
diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo
stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è
stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o
alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento rilasciata
dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque
tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma
terapeutico. L’autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui
agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari,
subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura
residenziale”;

b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

“4. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno
dei delitti previsti dall’articolo 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628,
terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano
ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva
“;

c) al comma 5, le parole: “al comma” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e”;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:

“5bis. Il responsabile della
struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione,
l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la
sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e
dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di
misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.”.

Articolo 4septies

1. All’articolo
90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi
in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di
sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni
qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo
123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria
pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. Il
tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione della pena
pecuniaria che non sia stata già riscossa. La
sospensione può essere concessa solo quando deve
essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria,
non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo
comprendente reato di cui all’articolo 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni”.

b) al comma 2 dopo la parola: “concessa “, sono inserite le seguenti: “e la relativa
domanda è inammissibile”;

c) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

“3. La sospensione
dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della
condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende
alle obbligazioni civili derivanti dal reato”;

d) al comma 4 le parole da: “ed il tribunale ai fini dell’accertamento” fino alla fine
del comma, sono soppresse;

e) dopo
il comma 4 è inserito il seguente:

“4bis. Si applica, per quanto non
diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.”.

Articolo 4octies

1. All’articolo
91 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

“2. All’istanza
di sospensione dell’esecuzione della pena è allegata, a pena di
inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di
diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante, ai
sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l’uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma
terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il
programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati
conseguiti a seguito del programma stesso”;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

“4. Se l’ordine di carcerazione è
già stato eseguito la domanda è presentata al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il
quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine
alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave
pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non
vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può
disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza
è competente a dichiarare la revoca di cui all’articolo 93, comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma
4, della legge 26 luglio 1975, n. 354”.

Articolo 4novies

1. All’articolo
92 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole
“indicato nella richiesta”, sono inserite le seguenti: “o
all’atto della scarcerazione”;

b) al comma 3, le parole: “o al pretore” sono soppresse.

Articolo 4decies

1. All’articolo
93 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Se il
condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo
punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono”;

b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

“2. La sospensione
dell’esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al
comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene
inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto
la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

“2bis. Il termine di cinque anni
di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza
in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai
sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui
all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata
delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente
sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole
data di decorrenza dell’esecuzione “.

Articolo 4undecies

1. All’articolo
94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Se la pena detentiva deve
essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso
intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere
affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività
terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unità
sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo
116. L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche
residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro
anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è
allegata, a pena di inammissibilità, certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata
accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),
dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di
sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma
concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del
condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio
sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in
possesso dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed
aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8quinquies del
citato decreto legislativo”;

b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

“2. Se l’ordine di carcerazione è
stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale,
se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della
domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura
alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di
sorveglianza è competente all’adozione degli ulteriori
provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni”;

c) al comma 3 è aggiunto il
seguente periodo: “Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 92, commi 1 e 3”;

d) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

“4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche
attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della legge
26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di
sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere
comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione
del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo
per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi
immediatamente o prosegua il programma di recupero.

L’esecuzione della pena si
considera iniziata dalla data del verbale di affidamento,
tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti
già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle
limitazioni alla quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo
comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza
dell’esecuzione”;

e) dopo
il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6bis. Qualora nel corso
dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo
l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma,
il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può
disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la
pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui
all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6ter. Il responsabile della
struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione,
l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione
o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di
cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i
soggetti in trattamento presso la struttura”.

Articolo 4duodecies

1. All’articolo
96 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal
seguente:

“6. Grava sull’amministrazione
penitenziaria l’onere per il mantenimento, la cura o l’assistenza medica della
persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai
sensi dell’articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia .”;

b) dopo il comma 6 sono inseriti
i seguenti commi:

“6bis. Per i minori
tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche
correlate all’uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari
non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di
sicurezza, nonché alle misure alternative alla
detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di
collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il
trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento
Giustizia Minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle
more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, al Servizio
Sanitario Nazionale.

6ter. All’onere derivante
dall’attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000,00 a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione e dell’università.”.

Articolo 4terdecies

1. L’articolo 97 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Articolo 97. – (Attività sotto
copertura). – 1. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate
antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in
esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione
centrale per i servizi antidroga o, sempre, d’intesa con questa, dal questore o
dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal
comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od
occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e
strumentali.

2. Per le stesse indagini di cui
al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare
documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in
contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone
il pubblico ministero al più presto e comunque entro
le quarantotto ore successive all’inizio delle attività.

3. Dell’esecuzione delle
operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla
Direzione centrale per i servizi antidroga ed all’autorità giudiziaria,
indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo
dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il
nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

4. Gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed
interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al
presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata
l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché
di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli
altri Ministri interessati.

5. Chiunque, nel corso delle
operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero
divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni”.

Articolo 4quaterdecies

1. L’articolo 113 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Articolo 113. – (Competenze
delle Regioni e delle Province Autonome)

1. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei
seguenti principi:

a) le attività di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi
pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private
autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

b) i servizi pubblici per le
tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di
prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere
in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e
funzionali di cui all’articolo 116;

c) la disciplina
dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto
dei criteri di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai
servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture
autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:

1) analisi
delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente
anche nei rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di
laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da
strutture pubbliche accreditate per tali tipologia di
accertamento;

3) individuazione del programma
farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie
in atto, con particolare riguardo alla individuazione
precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e verifica
di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà
di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo
utente;

5) progettazione ed esecuzione in
forma diretta o indiretta di interventi di informazione
e prevenzione.”.

Articolo 4quinquiesdecies

1. L’articolo 116 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Articolo 116. – (Livelli
essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per
l’autorizzazione delle strutture private)

1. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle
prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo
utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti
tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi
dell’articolo 8ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.

2. L’autorizzazione alla
specifica attività prescelta è rilasciata in presenza
dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione:

a) personalità giuridica di
diritto pubblico o privato o natura di associazione
riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice
civile;

b) disponibilità di locali e
attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata
esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un’équipe
multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla
tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di
tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio
della psicoterapia e dell’infermiere professionale, qualora l’attività
prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata
di educatori, professionali e di comunità, supportata
dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure
richieste per la specifica l’attività prescelta di cura e riabilitazione dei
tossicodipendenti.

3. Il diniego di
autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle
normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province
autonome stabiliscono le modalità di accertamento e
certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo
alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune
iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare
Accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento
dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il
trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L’autorizzazione con
indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l’ ammissione all’accreditamento istituzionale e agli
accordi contrattuali di cui all’articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di
cui all’articolo 114;

b) l’accesso ai
contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero
della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto
l’esecuzione dell’attività per la quale è stata
rilasciata l’autorizzazione;

7. Fino al rilascio delle
autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attività gli
enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della
giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private autorizzate e
convenzionate, con indicazione dell’attività identificata quale oggetto della
convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici
giudiziari.

9. Per le
finalità indicate nel comma 1 dell’articolo 65 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono
abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera
a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome
ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’articolo 115, secondo i
programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive
assemblee.”.

Articolo 4sexiesdecies

1. L’articolo 117 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Articolo 117. – (Accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali)

1. Le regioni e le province
autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e
funzionali, necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto
dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività
di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o
di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. L’esercizio delle attività di
prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui
all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni.”.

Articolo 4septiesdecies

1. Dopo l’articolo 122 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

“Articolo 122bis – (Verifiche e
controlli)

1. Il Presidente del Consiglio o
il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base
dei dati trasmessi dalle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta dal servizio
pubblico per le Tossicodipendenze e dalle Comunità terapeutiche, con
particolare riferimento ai programmi terapeutici
definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all’efficacia dei
programmi medesimi.”.

Articolo 4duodevicies

1. All’articolo
123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla
seguente:

“Verifica del trattamento in
regime di sospensione di esecuzione della pena nonché
di affidamento in prova in casi particolari”;

b) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Ai fini dell’applicazione
degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene
trasmessa dall’Azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, su richiesta dell’autorità
giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla
procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento del
soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua
eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e
dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C previste
dall’articolo 14.”;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:

“1bis. Deve, altresì, essere
comunicata all’autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di
rilievo in relazione al provvedimento adottato”.

Articolo 4-undevicies

1. All’articolo
656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le
parole: “ovvero a quattro” sono sostituite dalle
seguenti: “o sei”; al terzo periodo, le parole: “nonché la certificazione da
allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,”
sono sostituite dalle seguenti: “o la stessa sia inammissibile ai sensi degli
articoli 90 e seguenti del citato testo unico”; b) al comma 6, le parole:
“prescritta o necessaria, questa” sono sostituite dalle seguenti: “utile,
questa, salvi i casi di inammissibilità,”;

c) al comma 8, è aggiunto il
seguente periodo: “Il pubblico ministero provvede analogamente
quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e
seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della
decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui
all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto.
A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza
al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.”;

d) al comma 9,
lettera a), dopo le parole “successive modificazioni” sono aggiunte le
seguenti: “, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari
disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni”.

Articolo 4vicies

1. Al comma 1 dell’articolo 671
del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fra
gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato
continuato vi è la consumazione di più reati in relazione
allo stato di tossicodipendenza”.

Articolo 4vicies semel

1. Al comma 12 dell’articolo 47
della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: “e ogni
altro effetto penale” sono sostituite dalle seguenti: “detentiva ed ogni altro
effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena
pecuniaria che non sia stata già riscossa.”.

Articolo 4vicies bis

1. Dopo il
comma 2 dell’articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:

“2bis. Nei confronti del
condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico
residenziale o semiresidenziale presso una delle
strutture di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta,
l’obbligo di cui al numero 2) del comma 1 può essere sostituito dalla
attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.”.

Articolo 4Vicies
ter

1. All’articolo
2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera e),
il n. 2) è sostituito dal seguente:

“2) il completamento e
l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio
superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga;”.

2. All’articolo
13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Le sostanze stupefacenti o
psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute
sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in due
tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce
con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le
modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
numero 2”;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal
seguente:

“5. Il Ministero della salute,
sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con
le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope,
dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la
loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso
da quello cui sono destinate”.

3. L’articolo 14 del testo unico
del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14. – (Criteri per la
formazione delle tabelle). –

1. La inclusione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è
effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l’oppio e i materiali da cui
possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali,
estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica
da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle
prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per
struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate;
eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli
alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico
ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che
produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare
dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine
superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi
derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che
abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti
da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro
analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad
essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui
principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali
e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano
la stessa tipologia di effetti a carico del sistema
nervoso centrale;

b) nella sezione A della Tabella
II sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di
semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui
all’allegato IIIbis al presente testo unico;

3) i medicinali
contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
psichica;

4) i barbiturici che hanno
notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili ed i medicinali che li contengono;

c) nella sezione B della Tabella
II sono indicati:

1) i medicinali che contengono
sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensità e gravita minori di quelli prodotti dai medicinali
elencati nella sezione A;

2) i
barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;

3) le benzodiazepine, i derivati
pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante
che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza;

d) nella sezione C della Tabella
II sono indicati:

1) le composizioni medicinali
contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in
associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica;

e) nella
sezione D della Tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali
contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A
o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso,
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello
delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e
pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far
parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad
uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per
uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi
attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come
base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire
praticamente il recupero dello stupefacente con facili
ed estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella sezione E della Tabella
II sono indicati:

1) le composizioni medicinali
contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A
o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono
dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o
D.

2. Nelle tabelle I e II sono
compresi, ai fini della applicazione del presente
testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi
agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono
essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle,
salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle
tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome
chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. È , tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della
applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia
indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad
identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina
del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di
prodotto, miscuglio o miscela”.

4. All’articolo
26 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Salvo quanto stabilito nel
comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante
comprese nella tabella I di cui all’articolo 14”.

5. All’articolo
31 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “I, II, III, IV e V” sono sostituite dalle seguenti: “I e II,
sezioni A e B”;

6. All’articolo
34 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal
seguente:

“1. Presso ciascun ente o
impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di
finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti
o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i
cicli di lavorazione.”.

7. All’articolo
35 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “I, II, III, IV e V” sono sostituite dalle seguenti: “I e II,
sezioni A e B”.

8. All’articolo
36 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “I, II, III, IV e V” sono sostituite dalle seguenti: “I e II”;

b) al comma 3, le parole: “delle preparazioni ottenute” sono sostituite dalle seguenti:
“dei prodotti ottenuti”.

9. All’articolo
38 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. La vendita o cessione, a
qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi
nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 deve
essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base
a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario “buoni acquisto”
conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La
richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo
ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o
ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni
D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.

I titolari o i direttori di
farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono
utilizzare il bollettario “buoni acquisto” anche per richiedere, a titolo
gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre
farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di
urgenza terapeutica.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

“1bis. Il Ministero della salute
dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario
“buoni acquisto” adatto alle richieste cumulative.”.

10. Il comma 1
dell’articolo 40 del testo unico del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero della salute,
nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell’autorizzazione
all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione,
indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono
essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui
all’articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale
stesso.”.

11. All’articolo
41 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le
parole: “previste dall’articolo 14” sono sostituite
dalle seguenti: “, sezione A, di cui all’articolo 14”;

b) al comma 1bis, la parola: “farmaci” sostituita dalla seguente: “medicinali”;

12. All’articolo
42 del testo unico del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla
seguente: “Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi”;

b) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. I medici chirurghi ed i
medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali,
case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di
gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella
II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in
triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono
essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne
trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento.”;

c) al comma 2 le parole: “delle predette preparazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“dei predetti medicinali” e le parole: “lire duecentomila a lire un milione”
sono sostituite dalle seguenti: “euro 100 ad euro 500”;

d) al comma 3, le parole: “delle preparazioni acquistate” sono sostituite dalle
seguenti: “dei medicinali acquistati” e le parole: “delle preparazioni stesse”
sono sostituite dalle seguenti: “dei medicinali stessi”.

13. L’articolo 43 del testo unico
del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Articolo 43. – (Obblighi dei
medici chirurghi e dei medici veterinari). –

1. I medici chirurghi e i medici
veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di
cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato
con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione
dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 può
comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta
giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato
IIIbis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra
loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata
non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere
indicati:

a) cognome e
nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale ammalato;

b) la dose prescritta, la
posologia ed il modo di somministrazione;

c) l’indirizzo e il numero
telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la
ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il
timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta
è rilasciata.

4. Le ricette
di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali
non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco
per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia
della ricetta è comunque conservata dall’assistito o
dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del
ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali
compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora
utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di
tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è
effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano
terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività
di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona
alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma
è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico
in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici
veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a
trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’allegato IIIbis per uso professionale
urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è
conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro
delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed
uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente
ha somministrato.

Il registro delle prestazioni non
è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a
far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle
autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrate, per lo
stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei
distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici
o accreditati delle aziende sanitarie locali è
autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità
terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato IIIbis accompagnate dalla
certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione
nell’assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali
che effettuano servizi di assistenza domiciliare
nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle
aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente
identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono
autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato
IIIbis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e
l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di
patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare
degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali
compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 è
effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e
da trattenersi da parte del farmacista.

10. La
prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui
all’articolo 14 è effettuata con ricetta medica”.

14. L’articolo 45 del testo unico
del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Articolo 45. – (Dispensazione
dei medicinali).-

1. La dispensazione dei
medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell’identità
dell’acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento
da trascrivere sulla ricetta.

2. Il farmacista dispensa i
medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica
compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantità e
nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l’obbligo di
accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le
disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e
di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini
del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1
dell’articolo 60.

4. La dispensazione dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista
dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di
spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del
discarico dei medicinali sul registro di entrata e di
uscita di cui all’articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due
anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui
all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a
conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta
originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione
dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista
dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

7. La dispensazione dei medicinali
di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal
farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi
trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può
essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca
reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100
ad euro 600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di
quanto previsto dal Decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di
tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al
controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o
psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.”.

15. All’articolo
46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V
previste” sono sostituite dalle seguenti: “dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista”;

b) al comma 4, le parole: “delle preparazioni “ sono sostituite dalle seguenti: “dei
medicinali”.

16. All’articolo
47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V
previste” sono sostituite dalle seguenti: “dei medicinali compresi nella tabella
II, sezioni A, C e D, prevista”;

b) al comma 4, le parole: “delle preparazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dei
medicinali”.

17. All’articolo
54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “I, II, III, IV e V” sono sostituite dalle seguenti: “I e II,
sezioni A e B,”;

b) al comma 2 le parole: “I, II, e III” sono sostituite dalle seguenti: “I e II,
sezione A,”.

18. L’articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“Articolo 60. – (Registro di entrata e uscita). –

1. Ogni acquisto o cessione,
anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle
previste dall’articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza
alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una
progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in
evidenza il movimento di entrata e di uscita delle
stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina
dal responsabile dell’azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che
riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione
ministeriale e dichiara nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro è
costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno
dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le
officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio
all’ingrosso.

2. I responsabili delle farmacie
aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano
sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e
C secondo le modalità indicate al comma precedente.

3. Le unità operative delle
strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le
unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono
dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II,
sezioni A, B e C, previste dall’articolo 14.

4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal
Ministero della salute.

5. In alternativa
ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con
proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico
della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle
previste dall’articolo 14.

6. Il registro
di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che
provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza
infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto
all’unità operativa è responsabile della effettiva
corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui
alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.

8. Il direttore responsabile del
servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta
tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito
verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.”.

19. All’articolo
61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Nel registro di cui
all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché
dei medicinali, compresi nelle tabelle cui all’articolo 14, è annotata ciascuna
operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.”.

20. All’articolo
62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Il registro di cui
all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all’impiego
ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché
dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 ed il registro
delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni
A, e C dell’articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura
si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i
totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e
qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con
l’indicazione di ogni eventuale differenza o
residuo.”.

21. All’articolo
63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Gli enti o le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui
all’articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in
ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all’uopo delegato, nel
quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con
indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto
di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.”.

22. Il comma 1
dell’articolo 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

“1. Gli enti e le imprese
autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali,
compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della
salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità
sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati
riassuntivi dell’anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del
registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle
sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso
dell’anno;

c) la quantità e la qualità dei
medicinali venduti nel corso dell’anno;

d) la quantità
e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.”.

23. All’articolo
66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Gli enti e le imprese
autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che abbiano effettuato
importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di
medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al
Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati
relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del
trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione
trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime
ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o
sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e
di quelli venduti nel corso del trimestre precedente In tale rapporto, per
l’oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in
principi attivi ad azione stupefacente.”.

24. Gli articoli 69 e 71del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

25. All’articolo
79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Chiunque adibisce o consente
che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a
luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se
l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II,
sezione A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i medicinali
compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14”.

26. All’articolo
82 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: “le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste” sono
sostituite dalle seguenti: “i medicinali di cui alla tabella II, sezione B,
prevista”.

27. All’articolo
114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

“2. Il perseguimento degli
obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai Comuni e dalle Comunità
montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie
locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116.”;

28. All’articolo
115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola : “ausiliari” è soppressa;

29. All’articolo
120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Chiunque fa uso di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al
servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata
autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di
diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e
socio-riabilitativo.”;

b) al comma 3, le parole: “dell’unità” sono sostituite dalle seguenti: “delle Aziende
unità” e dopo le parole: “unità sanitarie locali, “ sono inserite le seguenti:
“e con le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116,”;

c) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

“4. Gli esercenti
la professione medica che assistono persone dedite all’uso di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi
dell’ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116”;

d) il comma 7 è sostituito dal
seguente:

“7. Gli operatori del servizio
pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate
ai sensi dell’articolo 116, salvo l’obbligo di segnalare all’autorità
competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma
terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene
detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
per ragione della propria professione, né davanti all’autorità giudiziaria ne
davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo
200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del
codice di procedura penale in quanto applicabili.”;

30. All’articolo
122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

“1. Il servizio pubblico per le
tossicodipendenze e le strutture private autorizzate
ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito
l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a
presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma
terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le
condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione
con i centri di cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di
solidarietà sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione
professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.
Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare
metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti
psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze
controlla l’attuazione del programma da parte del tossicodipendente”;

b) al comma 2, le parole: “deve essere” sono sostituite dalla seguente: “viene” e dopo
la parola: “studio” è inserita la seguente: “e”;

c) al comma 3, le parole: “riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale”
sono sostituite dalle seguenti: “private autorizzate ai sensi dell’articolo
116”;

d) il comma 4 è sostituito dal
seguente: “ Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per
l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo,
la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale
che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.”.

31 All’articolo 127 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I progetti di cui alle
lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di
cui all’articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea
ufficiale, fatto salvo l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i
dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva finalità
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi
riabilitativi.”.

32. Le tabelle previste dagli
articoli 13 e 14 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono sostituite dalle
tabelle allegate alla presente legge.

Articolo 5

(Adempimenti
finalizzati all’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero)

1. Per le finalità di cui
all’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, è
autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 4
milioni per l’aggiornamento degli schedari consolari, al fine della
unificazione dei dati dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli
schedari consolari.

2. All’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Articolo 5bis

(Lotta
alla contraffazione)

1. All’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’articolo
2, comma 4bis, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo
periodo, le parole: «da 100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro».

Articolo 6

(Entrata
in vigore)

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.