Ambiente
Approvata la nuova legge delega sull’ ambiente, da subito in vigore le norme che contengono il condono per gli abusi ambientali.
Approvata la nuova legge delega
sull’ambiente; da subito in vigore le norme che contengono il condono per gli
abusi ambientali.
Ddl Camera 1798- Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione
Articolo 1
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e
integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie,
anche mediante la redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e
bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque
dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla
desertificazione;
d) gestione delle aree protette,
conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e)
tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale
strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell’aria e riduzione
delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1,
definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel
termine di due anni dalla data di entrata in vigore
dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e
l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti
ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli
ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del
sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione.
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa delle disposizioni
abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri
Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della
regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi
dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri di-rettivi di cui alla presente
legge. Al fine della verifica dell’attuazione del
principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono essere
altresì corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di
cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per
il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere
entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo,
dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la
decadenza dall’esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni
integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,
sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei
decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento
normativo proposto.
7. Dopo l’emanazione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere
apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. I decreti legislativi di cui
al comma 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e
delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché
delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi
dell’articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n.59, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e fatte salve le norme statutarie e
le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai
seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità
dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utilizzazione accorta
e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale
delle norme destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello locale,
regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall’articolo 174
del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore
efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché
certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela
dell’ambiente;
c) invarianza degli oneri a
carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con
l’invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono
incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini
della compatibilità ambientale, l’introduzione e l’adozione delle migliori
tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996, nonché il risparmio e
l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela
dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti
economici, finanziari e fiscali;
e) piena
e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati
livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale modo alla
competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di
distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei princìpi
comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli
inquinamenti e dei danni ambientali e del principio "chi inquina
paga";
g) previsione di misure che
assicurino la tempestività e l’efficacia dei piani e dei programmi di tutela
ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che
assicurino l’efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui
singoli
impianti
produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento
dell’efficienza delle autorità competenti;
i) garanzia di una più efficace
tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l’integrazione
della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi
restando i limiti di pena e l’entità delle sanzioni amministrative già
stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche
mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli
obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in
materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di
interesse strategico individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle
regioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nell’attuazione dei
princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione
delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla
valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al
quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle
componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di strumenti
economici volti ad incentivare le piccole e medie
imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme
EMAS o in base al regolamento (CE) n.761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative
negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le
predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001
prevedendo, ove possibile, il ricorso all’autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui
al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di
raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario,
mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri specifici:
a) assicurare un’efficace azione
per l’ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti,
finalizzata, comunque, a ridurne la quantità e la
pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e
razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di
renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo di vita e di
contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento;
promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori
tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di
energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa
all’incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto del
Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni,
con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari
interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio
anche attraverso l’eventuale transizione dal regime di obbligatorietà al regime
di volontarietà per l’adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; razionalizzare il sistema di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di
ambiti territoriali di adeguate dimensioni all’interno dei quali siano
garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale
passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione
affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l’attribuzione al
presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del
soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in
cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque
giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli
ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti
che dimostri l’adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli
obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a
procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali
e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle
attività di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della
riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale
definizione dell’istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di
assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire
adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e
per l’utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare
riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno
e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie
private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti
contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le norme
tecniche da adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti
urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all’ambiente
nell’esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree
urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti
contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le
contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti
dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei
sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere
conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei
rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi,
tenendo conto dell’approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di
programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la
gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;
b) dare piena attuazione alla
gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche
mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e
agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n.36;
promuovere il risparmio idrico favorendo l’introduzione e la diffusione delle
migliori tecnologie per l’uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare,
programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento
dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;
accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a
livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto
dei princìpi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n.36
del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e
rendendone semplice e tempestiva l’utilizzazione; prevedere, nella costruzione
o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell’acqua,
l’obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte,
sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le
costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le modalità per la definizione dei meccanismi premiali in
favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di
energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di
carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il
conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici
preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la
sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e
coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze
svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina
sostanziale e procedurale dell’attività di pianificazione, programmazione e
attuazione di interventi di risanamento idrogeologico
del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere
meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi
che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto
delle linee direttrici del piano di bacino; adeguare la disciplina sostanziale
e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la
desertificazione, anche mediante l’individuazione di programmi utili a
garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa;
semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di
pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell’iter
procedimentale;
d) confermare le
finalità della legge 6 dicembre 1991, n.394; estendere, nel rispetto
dell’autonomia degli enti locali e della volontà delle popolazioni residenti e
direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a
salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori
aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare, con adeguata
motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle
specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di
autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche,
territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l’uso efficiente ed
efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni
e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le
organizzazioni più rappresentative dei settori dell’industria,
dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del terzo settore,
finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori
compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli
disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall’articolo
1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, decadano con l’approvazione
del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di
salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali
dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali,
provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla
disciplina di cui all’articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n.312 del
1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n.431 del 1985; armonizzare e
coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni
internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della
biodiversità;
e) conseguire l’effettività delle
sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l’adeguamento delle
procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime;
rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di
garantire l’efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il
risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno;
prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l’ambiente,
anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano
investimenti per il miglioramento della qualità dell’ambiente sul territorio
nazionale;
f) garantire il
pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA e
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.443, semplificare, anche mediante
l’emanazione di regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto
costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto
dell’intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad
accertare l’effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di
valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS
e promuovere l’utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi
statali, regionali e sovracomunali; prevedere l’estensione della procedura di
IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio
dell’autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori
assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le
procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe
le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in
un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali,
nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di
un’autorizzazione ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera,
mediante una revisione della disciplina per le
emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie
e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in
materia, prevedendo:
1) l’integrazione della
disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli
impianti di riscaldamento per uso civile;
2) l’incentivazione della
produzione di energia da fonti rinnovabili o
alternative anche mediante la disciplina della vendita dell’energia prodotta in
eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a
dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi previsti dalla
normativa vigente;
3) una disciplina in materia di
controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l’uso di veicoli, combustibili e carburanti che
possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al
miglioramento della qualità dell’aria;
5) strumenti di promozione dell’informazione
ai consumatori sull’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in
ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano
nazionale di riduzione di cui all’articolo 4,
paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di
combustione esistenti.
10. Per l’emanazione dei
regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f)
del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i princìpi
previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di
cui al comma 1 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio si
avvale, per la durata di un anno, di una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra
professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed
esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della
delega.
12. La commissione di cui al
comma 11 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo
dell’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio o da un suo delegato e composta da venti
unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all’amministrazione e
dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, con funzioni di supporto.
13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di
cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, che ne disciplina altresì l’organizzazione e il
funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 18, con
successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
14. Ai fini della predisposizione
dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la
protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.
15. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione
della commissione di cui al comma 11, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari sullo stato dei lavori della medesima commissione.
16. Allo scopo di diffondere la
conoscenza ambientale e sensibilizzare l’opinione pubblica, in merito alle
modifiche legislative conseguenti all’attuazione della presente legge, è
autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2004.
17. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 16, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.
18. Per l’attuazione dei commi 11
e 12 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro
per l’anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, per gli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
19. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dei commi 17 e
18.
20. All’articolo
36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo
aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio".
21. Qualora, per effetto di
vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più
esercitabile il diritto di edificare che sia stato già
assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del
diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale,
di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.
22. In caso di accoglimento
dell’istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di
edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo
gratuito, dell’area interessata dal vincolo sopravvenuto.
23. Il comune può approvare le
varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano
necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma
21.
24. L’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per
richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo
sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai
sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può
richiedere l’indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del
diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è
computata ai fini della determinazione dell’indennizzo eventualmente dovuto.
25. In
attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini
in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le
caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di
lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili
come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche,
nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie
prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, sono sottoposti al regime
delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione
di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al
comma 1, lettera q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n.22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il
detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia
l’obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o
trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano
destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli produttivi
siderurgici o metallurgici.
27. I rottami ferrosi e non
ferrosi provenienti dall’estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come
materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come
tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono
all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le
modalità specificate al comma 28.
28. È istituita una sezione
speciale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di
Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami
ferrosi e non ferrosi, elencate nell’allegato C annesso al medesimo decreto
legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l’industria
siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme
tecniche riportate nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998. L’iscrizione è effettuata a
seguito di comunicazione all’Albo da parte dell’azienda estera interessata,
accompagnata dall’attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche
rilasciata dall’autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le
modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato
nazionale dell’Albo; nelle more di tale definizione l’iscrizione è sostituita a
tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall’attestazione di conformità
dell’autorità competente.
29. Al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1, dopo
la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
"q-bis) materia prima
secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non
ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA,
AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o
artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta
differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate
nelle specifiche sopra menzionate;
q-ter)
organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:
l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da
terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre
imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole
parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e
bonifica dei siti dell’Albo previsto dall’articolo 30, nonché nella categoria
delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite
dall’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";
b) all’articolo 8, comma 1, dopo
la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:
"f-quinquies) il combustibile
ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle
norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in
co-combustione, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 14 dicembre 1999, come sostituita
dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 2002, in impianti
di produzione di energia elettrica e in cementifici,
come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2002";
c) all’articolo 10, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di
conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di
raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate
rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B, la responsabilità dei
produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che
questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b),
abbiano ricevuto il certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di
cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio";
d) all’articolo 40, comma 5, le
parole: "31 marzo di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".
30. Il Governo è autorizzato ad
apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo
2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera b).
31. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche e
integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso,
affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione
dell’industria agroalimentare, nonché dirette a prevedere, oltre ai
cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una
percentuale dall’1 al 5 per cento nella miscela complessiva:
a) produzione di laterizi e
refrattari;
b) produzione di
industrie ceramiche;
c) produzione di
argille espanse.
32. In
considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti interventi
di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata Punta Perotti nel
comune di Bari, il direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attività culturali, verificato il mancato
esercizio del potere di demolizione delle opere abusive già confiscate a favore
del comune con sentenza penale passata in giudicato, diffida il comune medesimo
a provvedere entro il termine di sessanta giorni, invitando la regione Puglia
ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo. Il direttore
generale, accertata l’ulteriore inerzia del comune,
nonché il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della regione,
provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle strutture
tecniche del Ministero della difesa, previa convenzione.
33. Per l’esecuzione della
demolizione di cui al comma 32 il Ministero per i beni e le attività culturali
si avvale delle anticipazioni e delle procedure di cui
all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le
medesime finalità, possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del comma
38, secondo periodo, nonché, previa intesa tra il
Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Puglia, le somme
riscosse dalla regione ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
34. Il Ministero per i beni e le
attività culturali, d’intesa con la regione Puglia ed il comune di Bari e
sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede all’elaborazione del
progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell’area. Per
l’esecuzione di tali interventi la regione o i comuni
interessati utilizzano le somme riscosse ai sensi dell’articolo 167 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme individuate dalla regione.
35. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, o della regione interessata, sono
individuati ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre ad interventi
di demolizione, secondo le procedure e le modalità di cui ai commi 32, 33 e 34.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 9 dicembre
1998, n. 426.
36. Al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 167, comma 3, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lad dove l’autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il
direttore regionale competente, su richiesta della
medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità
competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione
avvalendosi delle modalità operative previste dall’articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita
convenzione stipulata d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e il Ministero della difesa.";
b) all’articolo 167, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 1, nonché
per effetto dell’articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante:
"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione"
sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui
al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle
aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime
finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle
spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in
pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate
dalle amministrazioni competenti.";
c) all’articolo 181, dopo il
comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La pena è della
reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree
che, ai sensi dell’articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori;
b) ricadano su immobili od aree
tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento
dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della
medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando
l’applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità amministrativa
competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui
al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in
assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in
difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori
configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in
pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio
dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna,
estingue il reato di cui al comma 1".
37. Per i lavori compiuti su beni
paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta
autorizzazione o in difformità da essa, l’accertamento
di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche
rispetto all’autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l’estinzione del
reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni
altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie
realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati
nell’eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli
strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano
giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano
preventivamente pagato:
1 la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del
2004, mggiorata da un terzo alla metà;
2) una sanzione
pecuniaria aggiuntiva determinata, dall’autorità amministrativa competente
all’applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un
minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto
della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in
conformità a quanto disposto dall’articolo 167 del decreto legislativo n. 42
del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è
riscossa dal Ministero dell’economia e delle finanze e riassegnata alle
competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per
essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).
39. Il proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati
all’intervento, presenta la domanda di accertamento di
compatibilità paesaggistica all’autorità preposta alla gestione del vincolo
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L’autorità competente si
pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.
40. All’articolo 34 del codice
della navigazione, le parole: "dell’amministrazione
interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dell’amministrazione
statale, regionale o dell’ente locale competente".
41. A decorrere dall’anno 2004 le
spese di funzionamento delle Autorità di bacino di rilievo
nazionale sono iscritte in una specifica unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
42. Al fine di migliorare,
incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie
disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di
tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l’efficienza di detti interventi anche
sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da
cofinanziamenti dell’Unione europea, è istituita, presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da
non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento.
Per la costituzione ed il funzionamento della predetta
segreteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2004, di
500.000 euro per l’anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall’anno
2006.
43. All’onere derivante
dall’attuazione della disposizione del comma 42 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando per gli anni 2004-2006 l’accantonamento relativo
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
44. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del comma 43.
45. Al fine di consentire la
prosecuzione degli accordi di programma in materia di sviluppo sostenibile e di
miglioramento della qualità dell’aria, anche attraverso l’utilizzo e
l’incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005.46. All’onere derivante dall’attuazione del comma 45 si provvede
quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio.47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
del comma 46.
48. All’articolo
113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni";
b) dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
"2-bis. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane".
49. Dall’attuazione del comma 48
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le
strutture operative dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza
sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento
delle attività a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi
portuali e nella pesca, anche attraverso l’apertura di sedi decentrate ovvero
di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.
51. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 50 si provvede quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a
7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio.
52. Al fine di garantire la messa
in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei
terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona
"Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare,
zona "Vecchia delle Vigne", nell’ambito dell’attuazione del piano
intermodale dell’area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l’anno 2003, di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 5 milioni di euro per
l’anno 2005.
53. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 52 si provvede quanto a 4 milioni di
euro per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni di
euro per l’anno 2004 e a 5 milioni di euro per l’anno 2005 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.
54. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dei commi 51 e
53.