Enti pubblici
Approvata la legge sul conflitto d’ interessi.
Approvata la legge sul conflitto dinteressi.
Ddl Camera 1707-D Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
Articolo 1.
(Ambito soggettivo di applicazione)
1. I titolari di cariche di governo, nellesercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto dinteressi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui allarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.
Articolo 2.
(Incompatibilità)
1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dallarticolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui allarticolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dellassunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. Limprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui allarticolo 1 e comunque dalleffettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate allestero.
4. Lincompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo allesercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dallordinamento professionale di appartenenza. Lincompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nellanaloga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dalleffettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dellincarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
Articolo 3.
(Conflitto di interessi)
1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa alladozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dellarticolo 2, comma 1, ovvero quando latto o lomissione ha unincidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dallarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per linteresse pubblico.
Articolo 4.
(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)
1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere labuso di posizione dominante di cui allarticolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dellarticolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dallimpresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dallarticolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.
4. Le disposizioni della presente legge non escludono lapplicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
Articolo 5.
(Dichiarazione degli interessati)
1. Entro trenta giorni dallassunzione della carica di governo, il titolare dichiara allAutorità garante della concorrenza e del mercato, di cui allarticolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui allarticolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nellobbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti lassunzione della carica.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui allarticolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e delleditoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.
4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che labbiano determinata.
5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, lAutorità garante della concorrenza e del mercato e lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.
Articolo 6.
(Funzioni dellAutorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi)
1. LAutorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui allarticolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dallufficio ad opera dellAmministrazione competente o di quella vigilante lente o limpresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;
c) la sospensione dalliscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.
2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono alladozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dellAutorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dellarticolo 3, lAutorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dellazione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dallarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per linteresse pubblico secondo quanto disposto dallarticolo 3 della presente legge.
4. È fatto salvo lobbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
5. LAutorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede dufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per lespletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili allautorità giudiziaria.
6. Nellesercizio delle funzioni di cui al presente articolo lAutorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dellinteressato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dallarticolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8. Quando limpresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dallarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dellarticolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, lAutorità garante della concorrenza e del mercato diffida limpresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dellatto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, lAutorità garante della concorrenza e del mercato infligge allimpresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantagg io patrimoniale effettivamente conseguito dallimpresa stessa.
9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, lAutorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lAutorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.
Articolo 7.
(Funzioni dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi)
1. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui allarticolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dellarticolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.
2. Nellesercizio delle funzioni di cui al presente articolo, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dellarticolo 6.
3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida limpresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge allimpresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.
4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando limpresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nellesercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.
Articolo 8.
(Obblighi di comunicazione)
1. LAutorità garante della concorrenza e del mercato e lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
2. Quando le dichiarazioni di cui allarticolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui allarticolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dellAutorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni. LAutorità garante della concorrenza e del mercato e lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata allautorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 9.
(Potenziamento dellorganico dellAutorità garante della concorrenza e del mercato
e dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. I ruoli organici di cui allarticolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e allarticolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti allAutorità garante della concorrenza e del mercato e allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dellattuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.
2. Nellambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, lAutorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere allassunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dallarticolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dallanno 2004 a favore dellAutorità garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dallanno 2004 a favore dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dallanno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 10.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alladozione delle deliberazioni previste dallarticolo 6, comma 10, e dallarticolo 7, comma 5.
2. Le funzioni dellAutorità garante della concorrenza e del mercato e dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente allarticolo 6, commi da 1 a 9, e allarticolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alladozione delle deliberazioni previste dallarticolo 6, comma 10, e dallarticolo 7, comma 5.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui allarticolo 5, comma 1, è resa dal titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui allarticolo 2.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione di cui allarticolo 5, comma 2, è effettuata dal titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.