Civile
Approvata la legge Comunitaria 2003.
Approvata la legge Comunitaria 2003.
Disposizioni per l’ adempimento di obblighi derivanti dall’ appartenenza dell’ Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. Approvata definitivamente il 23 gennaio 2003
Capo I
Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari
Articolo 1
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Articolo 2
Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 103.291 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Articolo 3
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Articolo 4
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
Articolo 5
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i princìpi ed i criteri direttivi contenuti nell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell’articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.
Capo II
Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
Articolo 6
(Modifica all’articolo 1469sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)
1. All’articolo 1469sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: “che utilizzano” sono inserite le seguenti: “o che raccomandano l’utilizzo di”.
Articolo 7
(Modifica all’articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Il comma 5 dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
“5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione”.
Articolo 8
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l’attuazione della suddetta direttiva.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri direttivi generali indicati dall’articolo 2.
Articolo 9
(Modifica all’articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)
1. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
Articolo 10
(Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione
della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese
di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo)
1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: “la lettera a), punto 1), del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “la lettera b), punto 1), del comma 1”.
Articolo 11
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 maggio 1958, n. 719)
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che l’aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all’alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;
b) prevedere che l’idoneità all’alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;
c) prevedere che l’aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all’autorità sanitaria competente.
Articolo 12
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187)
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere un regime differenziato per le “paste alimentari fresche” da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le “paste alimentari fresche pastorizzate” da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;
b) stabilire che le diciture “paste alimentari fresche” e “paste alimentari fresche pastorizzate” siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.
Articolo 13
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99)
1. All’articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “Stato” sono soppresse le seguenti parole: “, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico”.
2. All’articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: “iscrizione” sono soppresse le seguenti: “i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché”.
3. L’articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.
Articolo 14
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano)
1. Per l’attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo può tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, prevedendo per queste ultime idonei sistemi che garantiscano i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite le categorie interessate della produzione dei farmaci di automedicazione e le associazioni di consumatori. Tali sistemi sono adottati entro il 30 giugno 2004.
Articolo 15
(Pubblicità dei dispositivi medici e dei presìdi medico-chirurgici e modifica
all’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici)
1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presìdi medico-chirurgici disciplinati dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, prevista dall’articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero dei dispositivi medici di cui al comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la mancata comunicazione all’interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell’autorizzazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a quindici giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell’azienda della documentazione integrativa richiesta.
3. Colui che effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
4. Il comma 2 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997 è abrogato.
Articolo 16
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione
delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento
di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell’architettura)
1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:
“Articolo 1. – (Ambito di applicazione) – 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo per l’accesso o l’esercizio in Italia dell’attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità”.
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell’Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle “Fachhochschulen” nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all’articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all’attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall’ordine professionale cui è iscritto l’architetto.
2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all’articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all’articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell’Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell’allegato A.
2-quinquies. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea e agli altri Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l’indicazione delle Università che li rilasciano”.
3. L’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:
“Articolo 4. – (Competenze e procedimento) –
“Articolo 4. – (Competenze e procedimento) – 1. I soggetti di cui all’articolo 1 devono presentare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell’ammissione all’esercizio dell’attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l’interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;
b) un certificato rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro d’origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l’accesso all’attività di architetto. Se lo Stato membro d’origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d’origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l’interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d’origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l’interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell’interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell’interessato.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all’interessato le eventuali integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indìce, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:
a) il Dipartimento per le politiche comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all’interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l’iscrizione nell’albo ai sensi dell’articolo 5.
10. Se i titoli di cui all’articolo 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell’esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo”.
4. L’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:
“Articolo 9 – (Ammissione alla prestazione di servizi) – 1. Sono ammessi all’esercizio dell’attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all’articolo 1 che:
a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all’allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all’articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista dall’articolo 6;
b) esercitano legalmente l’attività relativa al settore dell’architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l’iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.
3. Ai cittadini di cui all’articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento professionale in quanto compatibili”.
5. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è inserito il seguente:
“Articolo 9-bis. – (Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri) – 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell’Unione europea o negli altri Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca certifica il valore abilitante all’esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia”.
6. L’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:
“Articolo 11. – (Norme transitorie) – 1. Sono riconosciuti, ai fini dell’accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:
a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell’Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell’allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell’allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell’Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;
c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell’Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato, le attività relative;
d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell’Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato, le attività relative;
e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall’8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all’allegato A”.
7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all’albo degli architetti di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.
Articolo 17
(Modifica all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia
di promozione dell’occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, nella causa C-279/00)
1. All’articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell’Unione europea”.
Articolo 18
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)
1. L’articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.
2. All’articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il proprio domicilio professionale”.
Articolo 19
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinare l’ambito dei servizi postali riservati dal 1º gennaio 2003 e dal 1º gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;
b) garantire l’applicazione dei princìpi di trasparenza e di non discriminazione nell’applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;
c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall’area riservata a quella del servizio universale;
d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;
e) garantire il rispetto dei servizi riservati.
f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 20
(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l’ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri generali stabiliti nell’articolo 2.
Articolo 21
(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25,
in materia di lavoro notturno)
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25”.
2. Il quarto comma dell’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:
“È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell’ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi”.
Articolo 22
(Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia
di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari)
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto legislativo recante le norme per l’attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.
2. L’attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;
b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;
c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;
d) disciplinare, per le società di gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell’esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;
e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all’attività per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;
f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l’ultima relazione annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;
g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della direttiva 2001/108/CE.
3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 23
(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali)
1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:
a) la definizione dei criteri specifici relativi all’organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;
b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;
c) l’individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;
d) l’introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 24
(Modifica all’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante nuovo codice della strada)
1. All’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 25
(Modifica all’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
“2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 202”.
Articolo 26
(Modifica all’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127)
1. All’articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le parole: “Il Governo emana entro dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi”.
Articolo 27
(Modifica all’articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319)
1. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;”.
Articolo 28
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare)
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, le parole: “non compresi nell’allegato 1” sono soppresse;
b) all’articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;
c) all’articolo 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e la rubrica è sostituita dalla seguente: “Programma di vigilanza annuale”;
d) all’articolo 15, il comma 3 è abrogato.
Articolo 29
(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi)
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, è prorogato di un anno.
2. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresì dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d’origine dell’ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;
c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell’attività di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d’Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di vigilanza;
d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformità al principio dell’uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;
e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera a) e per assicurare organicità alla normativa interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le disposizioni rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nella legge 24 novembre 2000, n. 340, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da assicurare le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.
3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 30
(Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE
per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi
di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie)
1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all’articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, è prorogato di sei mesi.
Articolo 31
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria)
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il termine di cui all’articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l’attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.
2. L’attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata ai princìpi in essa contenuti in merito all’ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b);
b) individuare le modalità mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.
3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall’ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.