Enti pubblici

Saturday 21 January 2006

Approvata la Comunitaria 2005.

Approvata la Comunitaria 2005.

Senato della Repubblica. Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005. Legge
definitivamente approvata il 18 gennaio 2006 in attesa
di pubblicazione sulla GU

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Articolo 1

(Delega
al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive
elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano
nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE,
2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE, 2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE,
2004/83/CE, 2004/113/CE, 2005/19/CE, 2005/28/CE, 2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all’articolo 11ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata
nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1 adottato per l’attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all’allegato B,
il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 3
e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni
di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all’articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione
a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e
dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.

8. Il Ministro per le politiche
comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni
quattro mesi informa altresì la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione
delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie
di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza
di nuovo parere.

Articolo 2

(Modifica
all’articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Il comma 4
dell’articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal
seguente:

«4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di
disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi
diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento
della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a
quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel
rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla
stessa legge comunitaria per l’anno di riferimento, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della
normativa».

Articolo 3

(Princìpi
e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all’articolo 1 sono informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente
interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore
coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti
dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto
congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro
è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi
e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto
che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o all’ente
nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non
contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti
legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei
soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in
quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo
non superiore a 50 milioni di euro;

e) all’attuazione di direttive
che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al
decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;

f) i decreti legislativi
assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare,
la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;

g) quando si
verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o
comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento,
rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Articolo 4

(Delega
al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in
materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale)

1. Al fine di garantire la parità
di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della
concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti
sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e
interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e
delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica agricola
comune e di Politica dello sviluppo rurale.

2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informano
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le sanzioni amministrative
sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente
percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare
al beneficiario delle provvidenze;

b) le sanzioni reintegratorie o
interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e
frequenza dell’infrazione commessa, possono arrivare fino all’esclusione totale
da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per
uno o più anni civili.

3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai princìpi e
criteri direttivi indicati nell’articolo 3, comma 1, lettera c).

4. Gli
schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini
previsti dai commi 3 e 9 dell’articolo 1.

Articolo 5

(Delega
al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste
sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informano
ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).

3. Gli
schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere
da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini
previsti dai commi 3 e 9 dell’articolo 1.

Articolo 6

(Oneri
relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione
agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Le entrate derivanti dalle
tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all’attuazione delle
direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle
da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Articolo 7

(Attuazione
di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato C con
uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo
parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento
sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato
il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni
dall’assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati
anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Delega
al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive

comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro
il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le
sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi
unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo
restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici
non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle
disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate
ai sensi del presente articolo si applica quanto
previsto al comma 7 dell’articolo 1.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI

DI DELEGA LEGISLATIVA

Articolo 9

(Modifiche
all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva
2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)

1. All’articolo
55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al terzo comma:

1) le parole: «di qualsiasi
genere» sono sostituite dalle seguenti: «di Iª, IIª,
IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B,»;

2) dopo le parole: «dal Questore»
sono inserite le seguenti: «, nonché materie
esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che
non esibiscano un documento di identità in corso di validità»;

b) dopo il quinto comma è
inserito il seguente:

«Gli obblighi di registrazione
delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all’ufficio di polizia
competente per territorio non si applicano alle materie
esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E».

Articolo 10

(Modifica
all’articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. All’articolo
5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e dei
giocattoli pirici» sono soppresse.

Articolo 11

(Adempimenti
in materia di rifiuti pericolosi)

1. I produttori di rifiuti
pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente
o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico,
delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all’articolo 15 del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. I soggetti
di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui
all’articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive modificazioni.

3. Le disposizioni
di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

Articolo 12

(Valutazione
di titoli e certificazioni comunitarie)

1. Fatta salva la normativa
vigente in materia, in caso di procedimento nel quale
è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di
perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro
attestato che certifichi competenze acquisite dall’interessato, l’ente
responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e
delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella
Confederazione elvetica.

2. La valutazione dei titoli di
studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere
favorevole espresso dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca tenuto conto dell’oggetto del procedimento. Il
parere deve essere comunque reso entro centottanta
giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Articolo 13

(Modifiche
al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. Al testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo
379, concernente la disciplina del riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all’estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:

1) le parole:
«lavoratori italiani e loro congiunti emigrati», «lavoratori italiani e i loro
congiunti emigrati» e «lavoratori italiani o loro congiunti emigrati», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «cittadini di Stati membri
dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo e della Confederazione elvetica»;

2) le parole:
«all’estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato
diverso dall’Italia»;

3) il comma 9 è abrogato;

b) l’articolo 380 è abrogato.

2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Articolo 14

(Modifiche
al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformità)

1. All’articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, le
parole: «l’emissione e» sono sostituite dalle seguenti: «l’emissione ovvero».

2. All’articolo
10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

«1. Chiunque immette sul mercato
ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui
all’articolo 3 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di
una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione è
assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta
marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni
caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;

b) al comma 2, primo periodo, le
parole: «da lire 4 milioni a lire 24 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«da euro 1.032 a euro 12.394» e le parole: «da lire 20
mila a lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10 a euro 61»;
al secondo periodo, le parole: «lire 200 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 103.291»;

c) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

«2bis. Il fabbricante o chiunque
immette sul mercato apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui
all’articolo 3, ma privi delle informazioni
sull’uso cui l’apparecchio è destinato, nonché delle
indicazioni relative agli Stati membri dell’Unione europea o alla zona
geografica all’interno di uno Stato membro dove l’apparecchiatura è destinata
ad essere utilizzata, nonché delle informazioni
relative ad eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per
l’uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, è assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394
e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In
ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291»;

d) al comma 3, le parole: «da
lire 2 milioni a lire 12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
1.032 a euro 6.197»;

e) al comma 4, le parole: «da
lire 5 milioni a lire 30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
2.582 a euro 15.493»;

f) al comma 5, le parole: «da
lire 500 mila a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 a euro 1.549»;

g) al comma 6, le parole: «da
lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
5.164 a euro 30.987».

Articolo 15

(Attuazione
della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004)

1. In attuazione della decisione
C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto, nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, spese per
la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
interrotto a decorrere dal periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata
in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

2. Entro novanta giorni dalla
data di emanazione del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della presente
disposizione, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1
presentano in via telematica all’Agenzia delle entrate una attestazione, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l’individuazione
dell’aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel
citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da cui risulti
comunque:

a) l’ammontare delle spese
sostenute sulla base delle quali è stata calcolata l’agevolazione di cui al
comma 1;

b) l’importo
corrispondente all’eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto
dell’agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni
successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo
di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione,
il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per
effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei
quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base
delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere dalla data in cui le
imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla
data del loro recupero effettivo.

4. L’Agenzia delle entrate
provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento
degli obblighi derivanti dal presente articolo e, in caso di mancato o
insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme
in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui
redditi.

5. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese
per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero nel rispetto
delle condizioni di cui all’articolo 5, lettera b),
del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Articolo 16

(Modifiche
all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. All’articolo 1 della legge 18
aprile 2005, n. 62, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, adottati per l’attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di
acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare
disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui, rispettivamente, all’articolo 64, paragrafo 2, della
direttiva 2004/39/CE, e all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
2004/25/CE».

2. All’articolo 1, comma 5, della
legge 18 aprile 2005, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5bis».

Articolo 17

(Modifiche
all’articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)

1. I commi
1 e 2 dell’articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono abrogati.

Articolo 18

(Introduzione
dell’articolo 29bis della legge 18 aprile 2005, n. 62)

1. Alla legge 18 aprile 2005, n.
62, dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:

«Articolo 29bis. (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali). – 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un
decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa
alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma
3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1,
può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto
legislativo.

3. L’attuazione della direttiva
2003/41/CE è informata
ai princìpi in essa contenuti in merito all’ambito di applicazione della
disciplina, alle condizioni per l’esercizio dell’attività e ai compiti di
vigilanza, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) disciplinare, anche mediante
l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative
alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all’articolo 16, comma
2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:

1) l’integrazione delle
attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l’adozione delle
misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche
complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere
gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o
limitare l’attività;

2) l’irrogazione di sanzioni
amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, nel rispetto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, nonché dei seguenti
criteri direttivi: nell’ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di
25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o
vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve essere
sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle
violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso
verso i predetti responsabili;

3) la costituzione e la connessa
certificazione di riserve tecniche e di attività
supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che
direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli
investimenti o un determinato livello di prestazioni;

4) la separazione giuridica tra
il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle
forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e
assicurative;

5) l’esclusione dell’applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme
pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti
in totale, fatta salva l’applicazione dell’articolo 19 della direttiva e delle
misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga
necessarie e opportune nell’esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve
prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base
volontaria, ferme le esclusioni poste dall’articolo 2, paragrafo 2, della
stessa direttiva;

b) disciplinare, anche mediante
l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione, l’esercizio dell’attività transfrontaliera, da
parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio
italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti,
in particolare individuando i poteri di autorizzazione,
comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in materia
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonché in materia di informazione
agli aderenti;

c) disciplinare le forme di
collaborazione e lo scambio di informazioni
tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di
vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell’economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase di
esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare,
il divieto di opposizione reciproca del segreto d’ufficio fra le suddette
istituzioni;

d) disciplinare le forme di
collaborazione e lo scambio di informazioni
fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie e quelle degli altri
Paesi membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.

4. Il Governo, al fine di
garantire un corretto ed integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento delle disposizioni di
attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall’ordinamento
interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, recante i princìpi fondamentali in materia di forme
pensionistiche complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista
del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

5. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

6. Si applica la procedura di cui
all’articolo 1, comma 3».

Articolo 19

(Modifica
al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)

1. L’articolo 20 del decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE
relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza
a terra negli aeroporti della Comunità, è abrogato.

Articolo 20

(Modifiche
al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)

1. Al fine di interrompere le
procedure di infrazione 2003/2134 e 2003/2166 avviate
dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, e in attesa del
completo riordino della materia, da attuare mediante il recepimento della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
gennaio 2002, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3 (L):

1) al comma 3, le parole: «ai
figli di età minore» sono sostituite dalle seguenti:
«ai figli di età inferiore ai ventuno anni»;

2) al comma 4, le parole: «Il
diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare
del diritto di soggiorno, come individuati dall’articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:»
sono sostituite dalle seguenti: «Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto
al coniuge non legalmente separato, ai figli di età
inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a
carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge,
a condizione che:»;

b) all’articolo 5 (R):

1) al comma 3,
la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i lavoratori subordinati
e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori
stagionali l’attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve
specificare la durata del rapporto di lavoro»;

2) al comma 3,
lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «Detta prova è fornita» sono
inserite le seguenti: «, nel caso dei cittadini di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e),»; dopo le parole: «con l’indicazione del
relativo importo, ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel caso dei cittadini
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),» e le parole: «comprovante la
disponibilità del reddito medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «attestante
la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per
l’assistenza sociale»;

3) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

«4. Con la domanda, l’interessato
può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i
familiari di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia
la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese
non appartenente all’Unione europea, ad essi è
rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni»;

4) al comma 5, le parole: «, nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non
appartenente all’Unione europea, della documentazione richiesta dall’articolo
16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394» sono soppresse;

c) all’articolo 6 (R):

1) al comma 1, dopo le parole:
«L’interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio,»
sono inserite le seguenti: «nonché svolgere le attività di cui all’articolo 3,
comma 1,»;

2) al comma 5,
le parole: «ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a) e b)».

Articolo 21

(Modifiche
al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)

1. All’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva
2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite,
dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«sbis) a
ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti,
consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi;».

2. All’articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le parole:
«lettere s) e t)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere p), s), sbis) e t)».

Articolo 22

(Attuazione
della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo, e previsione di modalità operative per eseguire le misure di
congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e
n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli
60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del
finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica
attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 ottobre 2005, al fine di prevedere modalità operative per eseguire le
misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti
(CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del
Consiglio, del 27 maggio 2002, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea
per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di coordinare le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di
denaro e del finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) recepire
la direttiva tenendo conto della giurisprudenza comunitaria in materia nonché
dei criteri tecnici che possono essere stabiliti dalla Commissione europea ai
sensi dell’articolo 40 della direttiva;

b) assicurare la possibilità di
adeguare le misure nazionali di attuazione della
direttiva ai criteri tecnici che possono essere stabiliti e successivamente
aggiornati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva;

c) estendere le
misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del
finanziamento del terrorismo e prevedere idonee misure per attuare il
congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilità di
affidare l’amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate ad
un’autorità pubblica;

d) prevedere procedure e criteri
per individuare quali persone giuridiche e fisiche che esercitano un’attività
finanziaria in modo occasionale o su scala limitata, e quando i rischi di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi, non sono incluse
nelle categorie di «ente creditizio» o di «ente
finanziario» come definite nell’articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva;

e) estendere, in tutto o in
parte, le disposizioni della direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente
normativa italiana antiriciclaggio nonché alle
attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle
persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa, le quali
svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali internet casinò e
società fiduciarie;

f) mantenere le disposizioni
italiane più rigorose vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento
del terrorismo, tra cui la limitazione dell’uso del contante e dei titoli al
portatore prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni; riordinare ed integrare la disciplina relativa
ai titoli al portatore ed ai nuovi mezzi di pagamento, al fine di
adottare le misure eventualmente necessarie per impedirne l’utilizzo per scopi
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

g) graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio
associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;

h) adeguare
l’applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie
professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle
persone soggetti alla direttiva;

i) prevedere procedure e criteri
per stabilire quali Paesi terzi impongono obblighi equivalenti a quelli
previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali
obblighi, al fine di poter applicare all’ente creditizio o finanziario situato
in un Paese terzo gli obblighi semplificati di adeguata
verifica della clientela;

l) prevedere procedure e criteri
per individuare:

1) i casi nei quali gli enti e le
persone soggetti alla direttiva devono identificare il titolare effettivo ed
adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l’identità;

2) i casi nei quali gli enti e le
persone soggetti alla direttiva possono calibrare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio
associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui
trattasi;

3) i casi nei quali gli enti e le
persone soggetti alla direttiva sono autorizzati, in deroga agli articoli 7,
lettere a), b) e d), 8 e 9, paragrafo 1, della direttiva, a non applicare gli
obblighi di adeguata verifica della clientela in
relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che presentino
per loro natura uno scarso rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento
del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio
che la Commissione europea può adottare ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva;

4) le situazioni, oltre a quelle
stabilite dall’articolo 13, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva, nelle
quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva sono tenuti ad applicare,
oltre agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 9, paragrafo 6, della direttiva
medesima, obblighi rafforzati di adeguata verifica
della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, in
relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che presentino
per loro natura un elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento
del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio
che la Commissione europea può adottare ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva;

m) evitare, per quanto possibile,
il ripetersi delle procedure di identificazione del
cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le persone soggetti alla direttiva
possono ricorrere a terzi per l’assolvimento degli obblighi di adeguata
verifica della clientela;

n) assicurare che, ogni qualvolta
ciò sia praticabile, sia fornito agli enti e alle persone che effettuano segnalazioni di operazioni sospette un riscontro
sull’utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato, anche tramite la
tenuta e l’aggiornamento di statistiche;

o) garantire la riservatezza e la
protezione degli enti e delle persone che effettuano
le segnalazioni di operazioni sospette;

p) ferme restando le competenze
esistenti delle diverse autorità, riordinare la disciplina della vigilanza e
dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati in materia di prevenzione
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, assicurando
che gli stessi siano svolti in base al principio dell’adeguata valutazione del
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
ed affidandoli, ove possibile, alle autorità di vigilanza di settore prevedendo
opportune forme di coordinamento nelle materie coperte dalla direttiva;

q) estendere i doveri del
collegio sindacale, previsti dalla normativa vigente in materia, alle figure
dei revisori contabili, delle società di revisione,
del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione ed a tutti
i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque
denominati;

r) uniformare la disciplina dell’articolo
10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e dell’articolo
7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, modificando i doveri del
collegio sindacale e dei soggetti indicati alla lettera q), rendendoli più
coerenti con il sistema di prevenzione, ed evidenziando sia gli obblighi di
segnalazione delle operazioni sospette sia gli obblighi di comunicazione o di informazione delle altre
violazioni normative;

s) riformulare
la sanzione penale di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, al fine di estendere la sanzione penale ai soggetti
indicati alla lettera q);

t)
depenalizzare il reato di cui all’articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed
accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;

u) garantire
l’economicità, l’efficienza e l’efficacia del procedimento sanzionatorio e
riordinare il regime sanzionatorio secondo i princìpi della
semplificazione e della coerenza logica e sistematica, prevedendo sanzioni
amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;

v) prevedere sanzioni
amministrative a carico dei soggetti giuridici per violazione delle norme della direttiva e delle norme nazionali vigenti in materia,
qualora la persona fisica, autrice della violazione, non sia stata identificata
o non sia imputabile;

z) prevedere sanzioni
amministrative a carico dei soggetti giuridici per l’omessa od insufficiente
istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonché
per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta
applicazione della normativa in materia di prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo, attribuendo i relativi poteri di vigilanza,
controllo, ispezione, verifica, richiesta di informazioni,
dati e documenti e i poteri sanzionatori alle autorità di vigilanza di settore
ed alle amministrazioni interessate, laddove esigenze logiche e sistematiche lo
suggeriscano;

aa)
introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati di cui agli
articoli 648, 648bis e 648ter del codice penale tra i reati per i quali è
prevista la responsabilità amministrativa degli enti;

bb)
prevedere una disciplina organica di sanzioni amministrative per le violazioni
delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai citati
regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari
emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità
europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di
Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. Ai fini dell’attuazione del
comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere
dall’anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Dall’attuazione delle restanti
lettere del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23

(Modifica
al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione della
direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle
galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)

1. Il comma 5
dell’articolo 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è
abrogato.

Articolo 24

(Attuazione
della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004,
notificata con il numero C (2004) 3893)

1. In attuazione della decisione
n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato
investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui
all’articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a
decorrere dal periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione
della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti
eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli
investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b),
del presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla
data di emanazione del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione
di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui
al comma 1 presentano in via telematica all’Agenzia delle entrate una
attestazione, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi
necessari per l’individuazione dell’aiuto illegittimamente fruito sulla base
delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:

a) il totale degli investimenti
sulla base dei quali è stata calcolata l’agevolazione di cui al comma 1;

b) l’ammontare degli investimenti
agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza
degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali
importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri
provvedimenti;

c) l’importo
corrispondente all’eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto
dell’agevolazione illegittimamente fruita.

3. Entro i sessanta giorni
successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo
di cui al comma 1 effettuano, a seguito di
autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non
corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai
periodi d’imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi
calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE)
n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla
data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei
beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L’attestazione prevista
al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione
negativa.

4. L’Agenzia delle entrate
provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento
degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di mancato o
insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme
in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché
l’articolo 41bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui l’attestazione
di cui al comma 2 non risulti presentata, l’Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell’importo dell’agevolazione dichiarata e
dei relativi interessi.

6. Sono fatti salvi gli effetti
derivanti dalle agevolazioni fruite in relazione agli
investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente
subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui
all’articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di
assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Articolo 25

(Modifica
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della
strada)

1. Al fine di definire la
procedura di infrazione 2001/5165 e superare i rilievi
mossi dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano, al comma
1bis dell’articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le
parole: «cittadini comunitari» sono inserite le seguenti: «o persone giuridiche
costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea».

Articolo 26

(Modifica
alla legge 20 ottobre 1999, n. 380)

1. All’articolo 1 della legge 20
ottobre 1999, n. 380, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ferme restando le consistenze
organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni
all’arruolamento del personale militare femminile soltanto in
presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici
ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza
armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l’esercizio di
specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo
decreto è adottato su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari
opportunità tra uomo e donna, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti e per le pari opportunità».

Allegato A

(Articolo
1, commi 1 e 3)

2004/10/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative all’applicazione dei princìpi di buona pratica di
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze
chimiche.

2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di
norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento,
il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani.

2004/41/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme
sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione
e la commercializzazione di determinati prodotti di origine
animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e
92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

2004/68/CE del Consiglio, del 26
aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il
transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive
90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.

2004/107/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente
l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi
policiclici aromatici nell’aria ambiente.

2004/114/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione
dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio
non retribuito o volontariato.

2004/117/CE del Consiglio, del 22
dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE,
2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto
sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.

2005/1/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le
direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del
Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE
e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i
comitati del settore dei servizi finanziari.

2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali
sleali»).

2005/50/CE della Commissione,
dell’11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari
dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della
direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

Allegato B

(Articolo
1, commi 1 e 3)

98/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

2000/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque.

2003/123/CE del Consiglio, del 22
dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente
l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).

2004/36/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

2004/40/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima
direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).

2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva
sulla sicurezza delle ferrovie).

2004/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.

2004/51/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2004/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti
minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

2004/80/CE del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.

2004/81/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di
paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o
coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che
cooperino con le autorità competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

2004/83/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta.

2004/108/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.

2004/113/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e
donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

2005/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

2005/19/CE del Consiglio, del 17
febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa
al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati
membri diversi.

2005/28/CE della Commissione,
dell’8 aprile 2005, che stabilisce i princìpi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai
medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per
l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali.

2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo.

ALLEGATO C

(Articolo
7, comma 1)

2003/103/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva
2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

2005/23/CE della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione
per la gente di mare.