Enti pubblici
Approvata dal Governo la nuova legge di semplificazione che dovrebbe portare ad un riassetto normativo di varie materie. LEGGE 29 luglio 2003, n.229
Approvata dal Governo la nuova legge di semplificazione che dovrebbe portare ad un riassetto normativo di varie materie
LEGGE 29 luglio 2003, n.229
Interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto
normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001.
CAPO I
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONEE RIASSETTO NORMATIVO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Riassetto normativo e codificazione).
1. L’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
“ART. 20. – 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita’
di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei
ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri
competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30
aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le
modalita’ e le materie di intervento, anche ai fini della
ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni con
particolare riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle
regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e’
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l’emanazione di
decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali
e procedimentali, nonche’ di regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole
materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e
riassetto normativo, l’esercizio delle deleghe legislative di cui ai
commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della
normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del
parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto
attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio,
alla trasparenza e pubblicita’ che regolano i procedimenti
amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma
2 del presente articolo, nell’ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e
delle misure di condizionamento della liberta’ contrattuale, ove non
vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale,
all’ordine e alla sicurezza pubblica, all’amministrazione della
giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della
concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e
dell’ambiente, all’ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell’igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati
che non implichino esercizio di discrezionalita’ amministrativa e il
cui rilascio dipenda dall’accertamento dei requisiti e presupposti di
legge, con una denuncia di inizio di attivita’ da presentare da parte
dell’interessato all’amministrazione competente corredata dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un
atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalita’ amministrativa, corredate dalla documentazione e
dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o
produttive dell’attivita’ da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di
atti in relazione alla complessita’ del procedimento, con esclusione,
in ogni caso, dell’equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non
direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell’incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita’,
anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all’accesso e all’esercizio delle
attivita’ economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente
rilevanti, per la realizzazione della solidarieta’ sociale;
5) alla tutela dell’identita’ e della qualita’ della produzione
tipica e tradizionale e della professionalita’;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard
qualitativi e delle certificazioni di conformita’ da parte delle
categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi
indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita’
delle fasi delle attivita’ economiche e professionali, nonche’ dei
processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche
condizionanti l’esercizio delle attivita’ private, previsione
dell’autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione,
nonche’ di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I
modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all’incentivazione della concorrenzialita’,
alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di
pubblico interesse, alla flessibilita’ dell’adeguamento dei parametri
stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province, citta’ metropolitane, regioni e
Stato al fine di assicurarne l’esercizio unitario in base ai principi
di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei
principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli
stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza
legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell’organizzazione
amministrativa alle modalita’ di esercizio delle funzioni di cui al
presente comma;
n) indicazione esplicita dell’autorita’ competente a ricevere il
rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2,
emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto
normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative
mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare
competenze diverse ma confluenti in un’unica procedura, nel rispetto
dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita’;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante l’adozione di disposizioni che prevedano
termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di
integrazione dell’efficacia e di controllo degli atti, decorsi i
quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i
Ministri interessati e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie
locali, del parere del Consiglio di Stato nonche’ delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e’ reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni
parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto
dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai
principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in
ragione della loro specificita’, l’esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita’ e delle procedure di
verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu’
rispondenti alle finalita’ e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l’amministrazione e per i cittadini, costi piu’ elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell’attivita’
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell’attivita’ e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu’ le
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro
competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche
l’uniformita’ e l’omogeneita’ degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l’attivazione di
specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e
di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate
ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell’azione
amministrativa”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano
anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e
riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel
corso della presente legislatura prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
ART. 2.
(Riassetto normativo in materia di produzione normativa,
di semplificazione e di qualita’ della regolazione).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle
disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di
produzione normativa, semplificazione e qualita’ della regolazione,
ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del
linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione
delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi
periodiche contenenti l’indicazione delle disposizioni abrogate o
comunque non piu’ in vigore;
c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti
organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti
dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall’articolo 1 della presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8
marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme
restando le competenze dei Ministeri di settore;
e) coordinamento con l’attivita’ consultiva del Consiglio di
Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
e dell’articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
f) previsione e definizione di procedure di verifica dell’impatto
regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi
dell’impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo
periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di
informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie
interessate.
2. Con regolamento di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme
di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma
1.
3. Nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce
indirizzi e proposte nella materia della qualita’ della regolazione e
osservazioni per l’adozione di strumenti comuni.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ emanato previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
ART. 3.
(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle
disposizioni vigenti per l’adeguamento alle normative comunitarie e
alle convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di
prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed
organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e
delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e
degli istituti concernenti l’omologazione, la certificazione e
l’autocertificazione;
d) riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con riferimento, in
particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei
preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli
adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del
regime di responsabilita’ tenuto conto della posizione gerarchica
all’interno dell’impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in
materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle
funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed
al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione
e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
e) promozione dell’informazione e della formazione preventiva e
periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attivita’
dell’impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni,
con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall’esposizione a
rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre
sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione
da adottare in relazione ai rischi;
f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro in tutti i settori di attivita’, pubblici e privati, e a tutti
i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con
il datore di lavoro o con il committente;
g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo
di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali,
anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi
che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati;
i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al
fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e
competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il
territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste
dall’articolo 117 della Costituzione;
l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e
formazione di tutti i soggetti impegnati nell’attivita’ di
prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti
per l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie;
m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli
settori interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in
relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza,
all’igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.
ART. 4.
(Riassetto in materia di assicurazioni).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu’
deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni
contrattuali, nonche’ dell’informativa preliminare, contestuale e
successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla
correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione
dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
c) salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le imprese
autorizzate all’esercizio dell’attivita’ assicurativa in Italia o
operanti in regime di liberta’ di prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per
le societa’ di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle
norme comunitarie, nonche’ per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria
delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attivita’ assicurativa,
anche nell’ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo
assicurativo, nonche’ con riferimento alle partecipazioni di imprese
assicurative in soggetti esercenti attivita’ connesse a quella
assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di
intermediari nell’attivita’ di distribuzione dei servizi
assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari,
svolgono questa attivita’ nei confronti del pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull’esercizio e sulla
vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari
assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell’apparato sanzionatorio alla luce dei
principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione
amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del
settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra
limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita’
assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e
soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli
ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette
attivita’, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa
assicurativa;
2) prevedendo la facolta’ di difesa in giudizio da parte
dell’ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i
provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 6 della legge 5 marzo
2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l’ISVAP e il
Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le
imprese di assicurazione.
ART. 5.
(Riassetto in materia di incentivi alle attivita’ produttive).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita’ produttive, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1
della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle
strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di
politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con
l’approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria,
anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla
normativa dell’Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117 della
Costituzione;
b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei
soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel
rispetto dei limiti previsti dall’articolo 87 del trattato che
istituisce la Comunita’ europea;
c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello
Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze,
della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall’articolo 1 della presente legge, nonche’ i principi contenuti
nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive
modificazioni;
d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione
regionale, della priorita’ di intervento a favore delle attivita’
produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle
zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione
anche di carattere fiscale, della previsione di procedure
semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.
ART. 6.
(Riassetto in materia di prodotti alimentari).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti
alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito
dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina della produzione e della
commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme
di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera
circolazione, allo scopo di assicurare competitivita’ alle imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla salute, all’ambiente, alla
protezione del consumatore e alla qualita’ dei prodotti, alla salute
degli animali e vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o
superate dallo sviluppo tecnologico e non piu’ adeguate
all’evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando
il diritto dei consumatori all’informazione;
d) fissazione di regole uniformi per cio’ che concerne il sistema
sanzionatorio e le modalita’ di controllo e di vigilanza, salvo per i
prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare
per il prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle
che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli
stessi prodotti, in altri Stati membri dell’Unione europea;
f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione,
con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici,
norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la
istituzione di un unico sistema sanzionatorio.
ART. 7.
(Riassetto in materia di tutela dei consumatori).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo
di armonizzarla e riordinarla, nonche’ di renderla strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del
consumatore previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso
del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di
vigenza transitoria delle disposizioni piu’ favorevoli per i
consumatori, previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e
rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale
delle controversie, dell’intervento delle associazioni dei
consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione
delle Comunita’ europee.
ART. 8.
(Riassetto in materia di metrologia legale).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai
mutamenti intervenuti nel mercato, all’evoluzione del progresso
tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal
trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti
amministrativi per gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le
indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali sui
pesi e sulle misure.
ART. 9.
(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in
materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre
alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere
l’internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la
delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato
con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore
dell’internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per
l’utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
ART. 10.
(Riassetto in materia di societa’ dell’informazione).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data in entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi, su proposta del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
societa’ dell’informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l’efficacia probatoria dei
diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e
al grado di sicurezza della firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la
piu’ ampia disponibilita’ di servizi resi per via telematica dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di
assicurare ai cittadini e alle imprese l’accesso a tali servizi
secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e
delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza,
non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati
personali;
c) prevedere la possibilita’ di attribuire al dato e al documento
informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri
della primarieta’ e originalita’, in sostituzione o in aggiunta a
dati e documenti non informatici, nonche’ obbligare le
amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e
tecniche volte ad assicurare l’esattezza, la sicurezza e la qualita’
del relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare
il linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 e’ esercitata per i seguenti
oggetti:
a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma
digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
e) le modalita’ di accesso informatico ai documenti e alle banche
dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo.
3. Il Governo e’ delegato ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei
principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro
dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.
ART. 11.
(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco).
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le
funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile,
difesa civile e incendi boschivi, nonche’ l’ordinamento del personale
per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva
nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e
sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi
e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell’evoluzione
tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in
materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi
alla normativa sullo sportello unico per le attivita’ produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All’attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai
sensi del comma 1 si provvede con uno o piu’ regolamenti, da emanare
ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTODELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
ART. 12.
(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione
delle autorita’ amministrative indipendenti).
1. Le autorita’ amministrative indipendenti, cui la normativa
attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si
dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o
metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per
l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti
amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e,
comunque, di regolazione.
2. Le autorita’ di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le
relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro
realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli
effetti derivanti dall’applicazione di contratti predisposti mediante
moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali
normativamente previste o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall’applicazione del presente articolo
le segnalazioni e le altre attivita’ consultive, anche se concernenti
gli atti di cui al comma 1, nonche’ i procedimenti previsti dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
ART. 13.
(Disposizioni relative all’attivita’ della Corte dei conti
e all’accesso alla magistratura della Corte dei conti).
1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall’articolo 88 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti
normativi del Governo, e’ reso nel termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine puo’ essere interrotto per una volta e
il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
2. All’articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n.
468, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: “La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari
competenti nelle modalita’ previste dai Regolamenti parlamentari,
sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti
legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega”.
3. All’articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
“d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni”.
4. All’articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall’articolo 3, comma 8,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole:
“Amministrazioni dello Stato” sono sostituite dalle seguenti:
“Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″; il secondo periodo e’
sostituito dal seguente: “I bandi di concorso possono riservare una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso
a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in
giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di
studio equipollente”.
5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione
organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in
servizio presso la Corte dei conti e’ riservata ai laureati in
discipline economiche o statistiche o attuariali.
ART. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. Al comma 2, primo periodo, dell’articolo 28 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3
della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: “almeno cinque
anni di servizio”, sono inserite le seguenti: “o, se in possesso del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, almeno tre anni di servizio”.
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7
della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: “oppure” e’ sostituita
dalle seguenti: “e per gli archeologi e gli storici dell’arte aventi
il requisito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio
1988, n. 254, nonche’ per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e
gli esperti di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge,
che, in posizione di elevata responsabilita’, svolgono compiti”.
ART. 15.
(Modifica all’articolo 38 della legge
23 dicembre 1999, n. 488).
1. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma
3 e’ sostituito dal seguente:
“3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano
avvalersi della facolta’ di accreditamento dei contributi di cui al
medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l’aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente
rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta’ in
senso contrario”.
CAPO III
MISURE TELEMATICHE
ART. 16.
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi
per le imprese).
1. Presso il Ministero delle attivita’ produttive, che si avvale a
questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e’ istituito il Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di
seguito denominato “Registro”, il quale contiene l’elenco completo
degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche
amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attivita’ di impresa,
nonche’ i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale
con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile,
il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
2. E’ fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche’ ai
concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi
pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle
attivita’ produttive l’elenco degli adempimenti amministrativi
necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attivita’ di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalita’ di
coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche’ di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e’ pubblicato su uno o piu’ siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attivita’ produttive.
5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
ART. 17.
(Banca dati per la legislazione in materia
di pubblico impiego).
1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la
normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica cura l’aggiornamento periodico della banca dati di
cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della
contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando
agli utenti la consultazione gratuita.
ART. 18.
(Consultazione in via telematica).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo’ pubblicare su
sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del
Governo, nonche’ i disegni di legge di particolare rilevanza,
assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita’ con
le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del
Consiglio dei ministri puo’ inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari in vigore nonche’ i massimari elaborati da organi di
giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalita’ di partecipazione del cittadino alla
consultazione gratuita in via telematica.
ART. 19.
(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile).
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo
interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorita’
emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e
contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste
dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 20.
(Norme transitorie).
1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo
dell’anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della
presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
ART. 21.
(Copertura finanziaria).
1. Dall’esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non
devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 16,
determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere
dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 17,
determinato nella misura massima di 324.850 euro per l’anno 2003 ed
in 141.510 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 22.
(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).
1. L’articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e’
sostituito dal seguente:
“ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le
controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione
dell’assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di
assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo
IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di
conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura
civile e’ esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della
provincia autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa
all’ordinamento dei masi chiusi e’ tenuto ad esperire il tentativo di
conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n.
203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di
Bolzano si intende sostituita all’ispettorato provinciale
dell’agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle
controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall’imposta di
bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato”.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3 dell’articolo
35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell’allegato A, il numero
43 e’ sostituito dal seguente:
“43. Procedimenti relativi all’acquisto e alla locazione di nuove
macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329″.
4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell’allegato A, dopo il
numero 63, sono aggiunti i seguenti:
“63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle
donne in stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.
63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei
regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative
modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10″.
ART. 23.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, e’ abrogata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies
dell’articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi
della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia
retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto
trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e’ abrogato l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le
procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la
richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate
con l’emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all’articolo 1, comma 4,
sono abrogate le lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima
data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e
98 dell’allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del
2000.
5. All’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12,
25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter,
112-quater e 112-octies.
6. All’allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22,
38, 39 e 44.
7. All’allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 29 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
——–
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 776):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica (Frattini) il 25 ottobre 2001.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 16 novembre 2001 con
pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª,
13ª, Giunta per gli affari delle Comunita’ europee e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente,
il 16, 22, 23 gennaio 2002; 5, 21, 26, 27 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 19, 20 e 21 marzo 2002 e
approvato il 27 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2579):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 3 aprile 2002 con
pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare per
lequestioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
28 e 29 maggio 2002; 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e
25 giugno 2002; 2, 3, 9, 10 e 23 luglio 2002; 25 settembre
2002; 23, 29, 30 ottobre 2002; 21 novembre 2002.
Esaminato in aula il 25 e il 28 novembre 2002 ed
approvato con modificazioni il 3 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 776-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 6 dicembre 2002, con
pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
Giunta per gli affari delle Comunita’ europee e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente,
il 14, 22, 28 gennaio 2003, e il 4 febbraio 2003.
Esaminato in aula l’11, 12 e 13 marzo 2003, ed
approvato il 19 marzo 2003.
Rinviato alle camere dal Presidente della Repubblica
il 10 aprile 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 776-B-bis):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2003 con
pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunita’ europee e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente,
il 16 aprile 2003; 6 ed 8 maggio 2003.
Relazione scritta presentata il 16 maggio 2003 (atto
n. 776-B-bis/A relatore sen. Pastore).
Esaminato in aula il 29 maggio 2003; 10 giugno 2003,
e approvato con modificazione il 25 giugno 2003.
Camera dei deputati (atto n. 2579-B):
Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2003 con
pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
2, 8, 9 e 17 luglio 2003.
Esaminato in aula il 21 luglio 2003 ed approvato il
23 luglio 2003.