Enti pubblici

Tuesday 10 January 2006

Appalti pubblici: l’ ente ha sempre il diritto di verificare la veridicità delle autodichiarazioni.

Appalti pubblici: l’ente ha
sempre il diritto di verificare la veridicità delle autodichiarazioni.

Consiglio di Stato – Sezione
quinta – decisione 1 luglio-29 novembre 2005, n. 6721

Presidente Santoro – Estensore
Zaccardi

Ricorrente Comune di San
Benedetto del Tronto

Fatto e diritto

La sentenza appellata ha accolto
il ricorso proposto in primo grado dalla LI.TA.
Costruzioni Srl (in seguito LITA) per l’annullamento del provvedimento n. 1345
del 30 settembre 2004 del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Tutela Ambientale del Comune di San Benedetto del Tronto di
annullamento, previa esclusione dalla gara, della aggiudicazione provvisoria
dell’appalto per la costruzione della nuova sede della scuola media statale “M.
Curzi”, di escussione della cauzione provvisoria e di divieto per la LITA di
partecipare per sei mesi alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

Alla gara aveva partecipato solo
la LITA.

Il provvedimento impugnato si
fondava su due distinte giustificazioni: a) la sussistenza di
elementi tali da integrare cause ostative alla partecipazione alla gara
di appalto ex articolo 75, comma 1, lettere c) ed h) del Dpr 554/99 (Dpr
554/99) ;b) la non veridicità delle dichiarazioni rese in fase di ammissione
dal legale rappresentante dell’impresa.

In punto di fatto va chiarito
subito che il bando della gara, approvato con determinazione dirigenziale del 9
luglio 2004 n. 1029, prevedeva (al punto 15, lettera a) della parte prima,
pagina 4) l’esclusione dei soggetti che si trovassero in una delle condizioni
di cui all’articolo 75 del Dpr 554/99, come sostituito dall’articolo2 del Dpr
412/00 ed, inoltre, nella parte seconda, dedicata alle modalità di
presentazione delle offerte e dello svolgimento della gara (pagina 7, punto 3,
lettera a)) che il legale rappresentante del
concorrente presentasse una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del Dpr 445/00, (Dpr 445/00) di cui si assumeva la piena responsabilità nella
quale, tra le altre informazioni, doveva
certificare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 75, lettere
a), b), c), d), e), f), g) ed h) del Dpr 554/99, come sostituito dall’articolo
2 del Dpr 412/00.

La previsione qui richiamata è
del tutto in linea con il disposto dell’articolo 77bis del Dpr 445/00 (articolo
aggiunto con l’articolo 15 della legge 3/2003) che prevede la possibilità di
documentare con autodichiarazioni anche le certificazioni o attestazioni
richieste nelle procedure di aggiudicazione e
affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di
forniture, ancorché regolate da norme speciali salvo le fattispecie regolate
dal successivo articolo 78 tra le quali non rientra la disciplina dei lavori
pubblici rilevante nel caso che qui interessa.

Non è dubbio, ad avviso del
Collegio, che la norma qui richiamata abbia abilitato
le Amministrazioni Pubbliche a richiedere specifiche autodichiarazioni ai
concorrenti alle gare pubbliche anche con riguardo ai requisiti che a tenore
dell’articolo 75, comma 2, del Dpr 554/99 avrebbero potuto essere documentati
solo mediante la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei
carichi pendenti vale a dire la insussistenza delle condizioni indicate nelle
lettere b) e c) del ripetuto articolo 75 (pendenza di un procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legislazione
antimafia ed esistenza di una pronuncia di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità
professionale).

Tale facoltà è stata riconosciuta
con più decisioni del Consiglio di Stato e, tra le altre, si può confrontare la
sentenza 6279/03 della Sezione sesta .

Del resto nel caso che qui
interessa la previsione del bando di gara non è stata
impugnata e, quindi, anche per tale via se ne deve ritenere la piena
operatività.

La premessa è utile per
dimostrare che il Comune di San Benedetto del Tronto
aveva l’obbligo di verificare se le autodichiarazioni rese dai legali
rappresentanti dell’unica concorrente fossero o meno veritiere anche
prescindendo dalla esibizione del certificato del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti..

Tale verifica è stata negativa è
ciò solo giustifica l’esclusione della LITA che appare al Collegio legittima
non essendo dubbio che un provvedimento sorretto da due distinte
giustificazioni sia legittimo anche se solo una di
esse resiste alla censure mosse in sede giurisdizionale.

Si deve ancora puntualizzare,per una migliore comprensione della questione di diritto
posta con l’appello qui in esame, che la autodichiarazione resa
dall’Amministratore unico della LITA secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione
comunale contiene la espressa enunciazione della assenza di cause di esclusione
di cui all’articolo 75 del Dpr 554/99 ( lettere da a) ad h)) ed, in
particolare, ai punti 3), 5) ed 8) le affermazioni della assenza di condanne
passate in giudicato per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale, della insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro ed, inoltre, di non aver reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti di partecipazione alle gare pubbliche risultanti presso
l’Osservatorio dei lavori pubblici nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

Tutte le affermazioni qui in
esame non appaiono veritiere ad un oggettivo riscontro con gli atti acquisiti
al fascicolo del giudizio.

Per quanto attiene alle condanne
passate in giudicato,anche volendo seguire
l’impostazione della difesa Società appellata secondo cui la condanna inflitta
con decreto del 26 settembre 1991 dal Gip di Enna per trasporti abusivi poteva
non essere dichiarata in quanto alla stessa è seguita la riabilitazione i cui
effetti sono fatti salvi nella lettera c) dell’articolo 75 del Dpr 554/99 e ciò
comporterebbe anche l’assenza dell’obbligo di dichiarare questa circostanza di
fatto, a diversa conclusione si deve giungere per il decreto del GIP di Ascoli
Piceno sia per la natura dei reati contestati (in materia di infortuni
sul lavoro e di sicurezza dei cantieri) e per l’accertamento della
continuazione tra gli stessi che per la circostanza che la mera indicazione
della non menzione della condanna ai sensi dell’articolo 175 del Cp, che opera
per le sole richieste di privati e non è fatta salva espressamente dalla
lettera c) dell’articolo 75 del Dpr 554/99, non esclude il rilievo della
condanna ai fini che qui interessano.

Né si può dubitare che non può
avere alcun rilievo il decorso dei termini senza un provvedimento giudiziale
che dichiari la prescrizione del reato.

È evidente, infatti, l’interesse
dell’Amministrazione a conoscere dati ed informazioni
sul rispetto da parte dei concorrenti delle norme di prevenzione e di sicurezza
sui luoghi di lavoro il cui mancato rispetto potrebbe determinare, in sede di esecuzione dei lavori, anche responsabilità per la stessa
Amministrazione appaltante.

Il precedente doveva, pertanto,
essere segnalato con salvezza delle valutazioni discrezionali sulla sua
rilevanza rimesse, come è noto, alla Amministrazione
appaltante.

Per quel che concerne gli ulteriori aspetti qui in esame, è sufficiente tener presente
che i dati risultanti dal sito informatico
dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici sono chiari nell’indicare nei
confronti della LITA: 1) l’esistenza di una contestazione da parte
dell’Ispettorato del Lavoro di Modena (accessi del 3 ottobre 2003 e 27 gennaio
2004 al cantiere dei lavori per la variante stradale all’abitato di Lama di
Monchio) per l’inosservanza di alcune disposizioni in materia di rapporti di
lavoro e la mancata richiesta di autorizzazione per un subappalto nonché la
individuazione di un subappalto come nolo a freddo e non a caldo (e, quindi
sottoposto alla autorizzazione preventiva secondo le norme antimafia); 2) la
esclusione disposta con verbale del 7 maggio 2004 dal Comune di Modena dalla
gara per l’affidamento dei lavori di riparazione con miglioramento sismico del
Cimitero proprio per la emissione del decreto penale del Gip di Ascoli
Piceno,di cui si è detto in precedenza ed in applicazione, quindi,
dell’articolo 75, comma 1, lettera c) del Dpr 554/99; 3) la esclusione da parte
della Azienda Sanitaria Locale 2 di Lucca, con verbale del 6 maggio 2004, dalla
gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale ed antisismico
aggregato strutturale n. 2 e realizzazione del Centro residenziale Cure
palliative perché erano state accertate violazioni in materia di norme sulla
prevenzione e sicurezza sul lavoro risultanti dai dati in possesso
dell’osservatorio dei lavori pubblici.

Non è dubbio, ad avviso del
Collegio, che queste informazioni erano dovute al Comune di San Benedetto del Tronto e che vi
sia stata nella specie una evidente violazione dell’articolo 75, lettere c) ed
h) del Dpr 554/99 nonché delle disposizioni del bando di gara che si sono sopra
riportate in sintesi.

Rispetto a queste valutazioni, e
quindi in presenza di un obbligo di informazione
corretta e completa da parte del concorrente alla gare pubbliche che
discende,oltre che alle norme specifiche di diritto pubblico qui esaminate,
anche dalla corretta impostazione dei rapporti contrattuali secondo i principi
civilistici di buona fede e reciproco affidamento delle parti validi anche nel
corso delle fasi preliminari dei contatti e delle trattative, non assume
particolare rilievo la questione posta dalla difesa della Società appellata
circa la necessità che le infrazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro siano debitamente
accertate, mentre nel caso di specie la contestazione dell’ispettorato del
Lavoro di Modena è stata contestata in sede giurisdizionale senza che sia stata
emessa una pronuncia definitiva.

Da un lato, infatti, la lettera
e) dell’articolo 75 del Dpr 554/99 non ha costituito uno dei punti fondanti
l’atto impugnato in primo grado, il che toglie ogni interesse a questo approfondimento, e da altra angolazione,sono
ampiamente sufficienti gli elementi sin qui esposti per giustificare
l’esclusione disposta nei confronti della LITA.

Alla stregua delle considerazioni
che precedono il secondo motivo è accolto con riforma della sentenza appellata
senza che sia necessario esaminare le questioni poste
con le altre censure poste con l’atto di appello in quanto la adeguatezza della
ragione di esclusione della LITA qui accertata consente di ritenere legittimo
l’atto impugnato in primo grado .

Sussistono ragioni per compensare
integralmente tra le parti le spese del giudizio .

PQM

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello di cui in epigrafe lo accoglie e per l’effetto in riforma della
sentenza appellata rigetta il ricorso di primo grado;

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’autorità amministrativa.