Enti pubblici

Friday 28 February 2003

Appalti-partecipazione ditta con certificato di qualità ISO 9001 scaduto-illegittimo comportamento Amministrazione per ammissione alla gara d’ appalto. TAR Molise, sentenza n. 187 dell’ 11 febbraio 2003

Appalti-partecipazione ditta con certificato di qualità ISO 9001 scaduto-illegittimo comportamento Amministrazione per ammissione alla gara dappalto

TAR Molise, sentenza n. 187 dell11 febbraio 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

Sezione Unica di Campobasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 325 del 2002, proposto da D.S.A. Distribuzione Sistemi Avanzati s.r.l., con sede in Campobasso, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Di Pardo e Giuliano Di Pardo, presso il cui studio in Campobasso, via Cardarelli n. 15, ha eletto domicilio,

contro

lUniversità degli Studi del Molise, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dallAvvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è legalmente domiciliata,

e nei confronti di

Hiteco s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., controinteressata, non costituitasi,

per lannullamento

del D.R. n. 729 del 18.6.2002, con il quale è stata aggiudicata in via definitiva lasta pubblica per la fornitura, installazione e personalizzazione di attrezzature informatiche per i servizi di rete dellUniversità degli Studi del Molise lotto n. 1 alla ditta Hiteco s.r.l., per limporto di euro 39492,00 IVA esclusa; del verbale datato 7.5.2002 stilato dalla Commissione di gara preposta alla valutazione ed aggiudicazione delle offerte relative allasta pubblica in oggetto; della raccomandata n. 14186 del 19.7.2002 con la quale lUniversità degli Studi del Molise affermava lidoneità della giustificazione fornita dalla Hiteco s.r.l. in ordine alla accertata anomalia della relativa offerta; del bando di gara e del capitolato speciale di appalto, se ed in quanto necessario, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti latto di costituzione e la memoria dellAmministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2003, la relazione del Primo Referendario Orazio Ciliberti;

Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO E DIRITTO

I Con bando del 10.4.2002, lUniversità degli Studi del Molise indiceva una gara con la procedura del pubblico incanto, ai sensi del d.P.R. n. 573 del 1994 e, per quanto applicabile, del D.Lgs. n. 358 del 1992 (art. 19: criterio del prezzo più basso), per procedere alla fornitura, installazione e personalizzazione di attrezzature informatiche per servizi dei rete dellAteneo molisano, suddividendola in due lotti (lotto n. 1: euro 46481,12; lotto n. 2: euro 30987,41). Partecipavano dieci ditte, tra le quali quella ricorrente. Il primo lotto veniva aggiudicato, previa verifica della anomalia dellofferta, alla Hiteco s.r.l., controinteressata. Insorge la ricorrente, deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della lex specialis, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Costituzione, violazione e falsa applicazione del capitolato speciale, violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità nei presupposti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento: la ricorrente censura due aspetti, uno relativo alla non validità della certificazione di qualità rilasciata dallIBM alla ditta controinteressata (certificazione scaduta il 10.6.2001), laltro relativo alla mancanza di adeguata giustificazione della anomalia dellofferta.

Si costituisce lAmministrazione, deducendo linfondatezza del ricorso, atteso che il bando di gara non richiedeva una certificazione di qualità con scadenza ancora in corso, mentre gli elementi giustificativi dellofferta anomala forniti dalla ricorrente sarebbero, a dire della resistente, plausibilmente accettabili. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza n. 301 del 2002, questa Sezione respinge la domanda cautelare. Sennonché, con ordinanza n. 4051 del 2002, il Consiglio di Stato, Sezione sesta, riforma la decisione cautelare di primo grado, accogliendo la sospensiva.

Alludienza del 22 gennaio 2003, la causa viene introitata per la decisione.

II I motivi del ricorso sono ambedue fondati.

III La certificazione di qualità è una procedura con la quale un soggetto verificatore esterno allimpresa, terzo e indipendente, che sia a ciò autorizzato (cosiddetto organismo di certificazione), fornisce attestazione scritta che un prodotto, processo produttivo o servizio, a seguito di valutazione, sia conforme ai requisiti specificati da norme tecniche, garantendone la validità nel tempo attraverso una adeguata attività di sorveglianza (cosiddetta auditing di impresa). Per i sistemi di gestione, fino al dicembre 2003, la normativa europea di riferimento (cosiddetta UNI EN ISO 9001) si deve applicare ad ogni modello di assicurazione della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza (T.A.R. Catania I, 21.2.2002 n. 332). La garanzia della validità nel tempo della qualità certificata dipende ovviamente dalla validità della certificazione, a sua volta subordinata alla vigenza temporale di essa. La scadenza della certificazione, infatti, indica che lorganismo di certificazione non può garantire oltre un certo limite temporale la conformità ai requisiti qualitativi di un certo prodotto, processo o servizio, senza sottoporlo a nuova verificazione. Per tale ragione un certificato di qualità scaduto è da considerarsi tamquam non esset, atteso che esso non può assolvere alla funzione di garanzia, per la quale è previsto, oltre il termine di validità indicato nellattestazione scritta.

LAmministrazione appaltante che voglia avvalersi di prodotti o servizi certificati ha una duplice possibilità: o di attribuire rilievo al requisito qualitativo del possesso della certificazione di qualità, ai soli fini dellattribuzione di un ulteriore punteggio, ovvero di prescriverlo ai fini della ammissione alla gara (cfr.: Cons. Stato V, 18.10.2001 n. 5517).

Nella gara de qua, lAmministrazione ha previsto nel bando (precisamente, nelle indicazioni relative alla busta B punto 3) la produzione di apposita certificazione di qualità dei prodotti, a pena di esclusione. Nondimeno, essa ha ritenuto di aggiudicare alla ditta controinteressata una fornitura, comprensiva dei servizi di installazione di prodotti informatici, nonostante che la certificazione di qualità presentata dalla ditta medesima fosse scaduta.

E, dunque, illegittimo il comportamento con il quale lAmministrazione ammetta a una gara dappalto una ditta concorrente che difetti di una delle condizioni prescritte dal bando (cfr.: T.A.R. Lombardia sez. Brescia, 23.4.2002 n. 787). LAmministrazione è, senzaltro, incorsa in una palese violazione della lex specialis, atteso che ha considerato come valida una certificazione che non lo era, tenendo in gara una ditta che, invece, non avendo completamente assolto ad un preciso onere di produzione richiesto dal bando, avrebbe dovuto essere esclusa. Ciò sarebbe sufficiente ad inficiare la gara, rendendo illegittima la aggiudicazione di essa.

IV Sennonché, anche il secondo motivo del ricorso coglie nel segno, atteso che risulta palese la apoditticità della motivazione del provvedimento, nella parte in cui considera sufficienti, senza aggiungere alcunaltra spiegazione, le giustificazioni dellanomalia dellofferta fornite dalla ditta controinteressata, giustificazioni che invece appaiono del tutto generiche e non circostanziate, per modo da far ritenere che la verifica della anomalia non sia stata né adeguata, né completa. Invero, la motivazione che conclude il sub-procedimento di verifica dellanomalia di unofferta in un appalto pubblico deve essere particolarmente accurata in caso di esclusione dellofferta, ma non deve mancare quando lofferta sospetta di anomalia venga ritenuta congrua (cfr.: Cons. Stato V 17.4.2002 n. 2011; idem VI 3.4.2002 n. 1853).

I provvedimenti impugnati devono essere, pertanto, annullati.

V In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise accoglie il ricorso in epigrafe e, per leffetto, annulla i provvedimenti impugnati in via principale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2003, dal Collegio così composto:

Dott. Calogero Piscitello Presidente

Dott. Antonio Pasca Consigliere

Dott. Orazio Ciliberti Primo Referendario estensore

IL PRESIDENTE

LESTENSORE

IL SEGRETARIO