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Appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro e lavori analoghi. I chiarimenti dell’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella deliberazione 11.6.2003 (in G.U.2.7.2003)
Appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro e lavori analoghi. I chiarimenti dellAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella deliberazione 11.6.2003 (in G.U.2.7.2003)
AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 11 giugno 2003
Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 euro. (Deliberazione n. 165). (GU n. 151 del 2-7-2003)
Ente richiedente: Associazione nazionale costruttori (ANCE). Rif.
normativi, art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000.
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
La problematica in oggetto, gia’ esaminata da questa Autorita’ in
data 19 giugno 2002 su segnalazione dall’Associazione nazionale
costruttori edili (ANCE), viene riproposta dalla medesima
associazione alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato
adottata in data 18 maggio 2002 (Consiglio di Stato, V Sezione,
sentenza n. 2700 del 18 maggio 2002).
In proposito l’ANCE osserva che la suddetta correlazione tra i
lavori eseguiti e quelli oggetto di appalto, sia pure intesa in senso
ampio, non trova un preciso riscontro oggettivo nell’art. 28, comma
1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e sostiene che le sue osservazioni hanno trovato conferma nella
richiamata sentenza del Consiglio di Stato.
Ritenuto in diritto.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che per gli appalti di
importo pari o inferiore a 150.000 euro la partecipazione delle
imprese alle gare e’ subordinata al possesso di requisiti ridotti
rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e
dimostrare secondo le regole generali contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000. Tra gli altri requisiti
l’art. 28 del citato regolamento prevede quello dell’importo dei
lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da
stipulare (art. 28, comma 1, lettera a)).
In merito a tale disposizione vi sono state, fin dalla sua
emanazione, interpretazioni volte ad affermare che i lavori eseguiti
dovessero avere «caratteristiche similari (seppure non esprimibili in
termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano
i lavori da affidare (Ministero dei lavori pubblici, circolare n. 182
del 1° marzo 2000), similarita’ da intendersi come «correlazione
tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei lavori
pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000).
L’Autorita’ nella nota illustrativa alle «Tipologie di bandi di
gara per l’affidamento di lavori pubblici», pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 23 del 28 gennaio 2002, ha
sottolineato che per gli appalti di importo pari o inferiore a
150.000 euro l’art. 8, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni impone comunque il possesso di una professionalita’
qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori
eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare,
intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.
Detta posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa
dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002
nella quale il giudice amministrativo ha affermato che «la verifica
della similarita’ non sembra esaurirsi nell’ambito di ciascuna
categoria, ma e’ altrettanto vero che l’estensione a lavori di altre
categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti
lavori e quelli appaltati».
L’Autorita’, in data 19 giugno 2002, ha poi confermato
l’indispensabilita’ di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti
e quelli da affidare, «intesa come coerenza tecnica tra la natura
degli uni e degli altri», la cui valutazione e’ rimessa alla
discrezionalita’ delle stazioni appaltanti.
In merito a quanto sopra si evidenzia, in primo luogo, che
l’interpretazione del dato normativo fornita dal Ministero delle
infrastrutture, dal Consiglio di Stato e dall’Autorita’ non si limita
all’analisi dell’art. 28, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, ma prende in considerazione
il sistema normativo nel suo complesso e, in particolare, l’art. 8,
comma 1, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.
Tale norma di rango primario impone per tutti gli esecutori di
lavori pubblici, indipendentemente dall’importo degli stessi e quindi
dall’appartenenza o meno al sistema unico di qualificazione, il
possesso di una professionalita’ qualificata, che altrimenti non
potrebbe intendersi se non come requisito riferito alla specificita’
dell’attivita’ esercitata. Ne consegue che, come gia’ precedentemente
rilevato, i lavori eseguiti dall’impresa che concorre all’affidamento
di appalti di valore inferiore ai 150.000 euro non possono che avere
caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare,
seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema
unico di qualificazione, dal momento che quest’ultimo non riguarda
gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2700 del 18 maggio
2002, richiamata dall’Associazione richiedente, si rileva che essa si
riferisce ad un caso di equiparazione, in un bando di gara per lavori
di importo inferiore ai 150.000 euro, dei lavori oggetto della gara
di appalto ai lavori di cui alla categoria 0S21, ai fini del rilascio
della certificazione della regolare esecuzione degli stessi. Tale
equiparazione, osserva il Consiglio di Stato, proprio in quanto
limitata ai fini del rilascio della certificazione della regolare
esecuzione dei lavori «non implica affatto la previsione di un
requisito ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla
disciplina dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000 che, per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, non
richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei
lavori gia’ eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su
immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori
«analoghi». Del resto tale previsione e’ coerente con il disposto
dell’art. i del medesimo regolamento che, al secondo comma, fissa
l’obbligo della qualificazione solo per i lavori di importo superiore
alla soglia di 150.000 euro».
La sentenza in esame, dunque, esclude per gli appalti di importo
inferiore a 150.000 euro soltanto la possibilita’ di esprimere le
caratteristiche che connotano i lavori da affidare in termini di
categoria, secondo il sistema unico di qualificazione, riconducibile
alla natura dei lavori gia’ eseguiti, non anche la possibilita’ di
esprimere un rapporto in termini di similarita’ o di analogia tra
lavori da affidare e lavori eseguiti, come sostenuto da questa
Autorita’ sulla base di un’interpretazione dell’art. 28, comma 1,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 non
letterale, ma logico-sistematica.
Si ribadisce, inoltre, che deve essere lasciata alla stazione
appaltante quella facolta’ interpretativa che, sola, consente la
valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori
eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la «coerenza
tecnica» che da’ titolo per la partecipazione alla gara.
Sulla base delle suesposte considerazioni;
Il Consiglio
accerta che la partecipazione ad appalti di importo inferiore ai
150.000 euro comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che
pur non occorrendo l’indicazione della categoria delle lavorazioni,
deve essere assicurato il possesso da parte del concorrente, di una
professionalita’ qualificata che si traduce in un rapporto di
analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto
dell’appalto da affidare «inteso come coerenza tecnica fra la natura
degli uni e degli altri»;
in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra
i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, segnala
l’opportunita’ di inserire nei bandi di gara per lavori di importo
pari o inferiore a 150.000 euro, l’indicazione della natura dei
lavori (lavori edilizi e stradali lavori idraulici; lavori fluviali e
marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse
storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e
le seguenti indicazioni di corrispondenza:
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie
OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;
b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie
OG7 e OG8;
d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9,
OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;
e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, quelli
appartenenti alla categoria OG2;
f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse
storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;
g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla
categoria OS25
h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria
OG13.
Manda all’Ufficio Affari giuridici perche’ comunichi la presente
deliberazione al soggetto richiedente.
Roma, 11 giugno 2003
Il presidente
Garri
Il relatore
Coletta
Il segretario
Fioroni