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Thursday 03 July 2003

Appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro e lavori analoghi. I chiarimenti dell’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella deliberazione 11.6.2003 (in G.U.2.7.2003)

Appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro e lavori analoghi. I chiarimenti dellAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella deliberazione 11.6.2003 (in G.U.2.7.2003)

AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 11 giugno 2003

Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 euro. (Deliberazione n. 165). (GU n. 151 del 2-7-2003)

Ente  richiedente:  Associazione  nazionale  costruttori (ANCE). Rif.

normativi, art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000.

                             IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

  La  problematica  in oggetto, gia’ esaminata da questa Autorita’ in

data  19  giugno  2002  su  segnalazione  dall’Associazione nazionale

costruttori   edili   (ANCE),   viene   riproposta   dalla   medesima

associazione  alla  luce  di  una  pronuncia  del  Consiglio di Stato

adottata  in  data  18 maggio  2002  (Consiglio  di Stato, V Sezione,

sentenza n. 2700 del 18 maggio 2002).

  In  proposito  l’ANCE  osserva  che  la suddetta correlazione tra i

lavori eseguiti e quelli oggetto di appalto, sia pure intesa in senso

ampio,  non  trova un preciso riscontro oggettivo nell’art. 28, comma

1,  lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000

e  sostiene  che  le  sue  osservazioni  hanno trovato conferma nella

richiamata sentenza del Consiglio di Stato.

Ritenuto in diritto.

  Al  riguardo  si  ricorda,  preliminarmente, che per gli appalti di

importo  pari  o  inferiore  a  150.000  euro la partecipazione delle

imprese  alle  gare  e’  subordinata al possesso di requisiti ridotti

rispetto  a  quelli  del  sistema  di qualificazione, da dichiarare e

dimostrare  secondo  le  regole  generali  contenute  nel decreto del

Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000.  Tra  gli altri requisiti

l’art.  28  del  citato  regolamento  prevede quello dell’importo dei

lavori  eseguiti  direttamente nel quinquennio antecedente la data di

pubblicazione  del  bando  non inferiore all’importo del contratto da

stipulare (art. 28, comma 1, lettera a)).

  In  merito  a  tale  disposizione  vi  sono  state,  fin  dalla sua

emanazione,  interpretazioni volte ad affermare che i lavori eseguiti

dovessero avere «caratteristiche similari (seppure non esprimibili in

termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano

i lavori da affidare (Ministero dei lavori pubblici, circolare n. 182

del  1° marzo  2000),  similarita’  da  intendersi come «correlazione

tecnica  oggettiva  con  i  lavori  da eseguire (Ministero dei lavori

pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000).

  L’Autorita’  nella  nota  illustrativa  alle «Tipologie di bandi di

gara per l’affidamento di lavori pubblici», pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale   –  serie  generale  –  n.  23  del  28 gennaio  2002,  ha

sottolineato  che   per  gli  appalti  di  importo  pari o inferiore a

150.000 euro l’art. 8, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive

modificazioni  impone  comunque  il  possesso di una professionalita’

qualificata  che  si  traduce in un rapporto di analogia tra i lavori

eseguiti  dal  concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare,

intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.

  Detta  posizione  ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa

dal  Consiglio  di  Stato  con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002

nella  quale  il giudice amministrativo ha affermato che «la verifica

della  similarita’  non  sembra  esaurirsi  nell’ambito  di  ciascuna

categoria,  ma e’ altrettanto vero che l’estensione a lavori di altre

categorie  deve  trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti

lavori e quelli appaltati».

  L’Autorita’,   in   data   19 giugno   2002,   ha   poi  confermato

l’indispensabilita’  di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti

e  quelli  da  affidare,  «intesa come coerenza tecnica tra la natura

degli  uni  e  degli  altri»,  la  cui  valutazione  e’  rimessa alla

discrezionalita’ delle stazioni appaltanti.

  In  merito  a  quanto  sopra  si  evidenzia,  in  primo  luogo, che

l’interpretazione  del  dato  normativo  fornita  dal Ministero delle

infrastrutture, dal Consiglio di Stato e dall’Autorita’ non si limita

all’analisi  dell’art.  28,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto del

Presidente  della  Repubblica n. 34/2000, ma prende in considerazione

il  sistema  normativo nel suo complesso e, in particolare, l’art. 8,

comma 1, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

  Tale  norma  di  rango  primario  impone per tutti gli esecutori di

lavori pubblici, indipendentemente dall’importo degli stessi e quindi

dall’appartenenza  o  meno  al  sistema  unico  di qualificazione, il

possesso  di  una  professionalita’  qualificata,  che altrimenti non

potrebbe  intendersi se non come requisito riferito alla specificita’

dell’attivita’ esercitata. Ne consegue che, come gia’ precedentemente

rilevato, i lavori eseguiti dall’impresa che concorre all’affidamento

di  appalti di valore inferiore ai 150.000 euro non possono che avere

caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare,

seppure  non  esprimibili  in termini di categoria secondo il sistema

unico  di  qualificazione,  dal momento che quest’ultimo non riguarda

gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

  Quanto  alla  sentenza del Consiglio di Stato n. 2700 del 18 maggio

2002, richiamata dall’Associazione richiedente, si rileva che essa si

riferisce ad un caso di equiparazione, in un bando di gara per lavori

di  importo  inferiore ai 150.000 euro, dei lavori oggetto della gara

di appalto ai lavori di cui alla categoria 0S21, ai fini del rilascio

della  certificazione  della  regolare  esecuzione degli stessi. Tale

equiparazione,  osserva  il  Consiglio  di  Stato,  proprio in quanto

limitata  ai  fini  del  rilascio della certificazione della regolare

esecuzione  dei  lavori  «non  implica  affatto  la  previsione di un

requisito  ulteriore  per  la  partecipazione alla gara rispetto alla

disciplina  dell’art.  28 del decreto del Presidente della Repubblica

n.  34/2000 che, per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, non

richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei

lavori  gia’  eseguiti  e si limita a prevedere per gli interventi su

immobili  vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori

«analoghi».  Del  resto  tale  previsione e’ coerente con il disposto

dell’art.  i  del  medesimo  regolamento che, al secondo comma, fissa

l’obbligo della qualificazione solo per i lavori di importo superiore

alla soglia di 150.000 euro».

  La  sentenza  in  esame, dunque, esclude per gli appalti di importo

inferiore  a  150.000  euro  soltanto la possibilita’ di esprimere le

caratteristiche  che  connotano  i  lavori  da affidare in termini di

categoria,  secondo il sistema unico di qualificazione, riconducibile

alla  natura  dei  lavori gia’ eseguiti, non anche la possibilita’ di

esprimere  un  rapporto  in  termini di similarita’ o di analogia tra

lavori  da  affidare  e  lavori  eseguiti,  come  sostenuto da questa

Autorita’  sulla  base  di  un’interpretazione dell’art. 28, comma 1,

lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 non

letterale, ma logico-sistematica.

  Si  ribadisce,  inoltre,  che  deve  essere  lasciata alla stazione

appaltante  quella  facolta’  interpretativa  che,  sola, consente la

valutazione  della  minima  correlazione tecnica oggettiva fra lavori

eseguiti  e  da  eseguire,  necessaria  per  accertare  la  «coerenza

tecnica» che da’ titolo per la partecipazione alla gara.

  Sulla base delle suesposte considerazioni;

                            Il Consiglio

accerta  che  la  partecipazione  ad  appalti di importo inferiore ai

150.000 euro comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che

pur  non  occorrendo l’indicazione della categoria delle lavorazioni,

deve  essere  assicurato il possesso da parte del concorrente, di una

professionalita’  qualificata  che  si  traduce  in  un  rapporto  di

analogia  tra  lavori  eseguiti  dal  concorrente  e  quelli  oggetto

dell’appalto  da affidare «inteso come coerenza tecnica fra la natura

degli uni e degli altri»;

  in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra

i  lavori  eseguiti  dal  concorrente  e  quelli da affidare, segnala

l’opportunita’  di  inserire  nei bandi di gara per lavori di importo

pari  o  inferiore  a  150.000  euro,  l’indicazione della natura dei

lavori (lavori edilizi e stradali lavori idraulici; lavori fluviali e

marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a

tutela  ai  sensi  delle disposizioni in materia di beni culturali ed

ambientali;  lavori  su superfici decorate e beni mobili di interesse

storico  artistico;  scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e

le seguenti indicazioni di corrispondenza:

    a) lavori  edilizi  e stradali quelli appartenenti alle categorie

OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;

     b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;

    c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie

OG7 e OG8;

    d) lavori  impiantistici  quelli appartenenti alle categorie OG9,

OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;

     e) lavori  su  beni  immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle

disposizioni  in  materia  di  beni  culturali  ed ambientali, quelli

appartenenti alla categoria OG2;

    f)  lavori  su  superfici  decorate  e  beni  mobili di interesse

storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;

    g) lavori  inerenti  scavi  archeologici quelli appartenenti alla

categoria OS25

    h) lavori  agricolo-forestali  quelli appartenenti alla categoria

OG13.

  Manda  all’Ufficio  Affari  giuridici perche’ comunichi la presente

deliberazione al soggetto richiedente.

    Roma, 11 giugno 2003

                            Il presidente

                                Garri

                             Il relatore

                               Coletta

                             Il segretario

                               Fioroni