Imprese ed Aziende
Antitrust. Il Tar Lazio concede la sospensiva per il ricorso Telecom
Antitrust. Il Tar Lazio concede la sospensiva per il ricorso Telecom
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima, ordinanza n. 835/2005
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE PRIMA
nelle persone dei Signori:
ANTONINO SAVO AMODIO Presidente
NICOLA GAVIANO Cons.
GERMANA PANZIRONI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 16 Febbraio 2005
Visto il ricorso 12979/2004 proposto da:
SOC TELECOM ITALIA SPA
rappresentato e difeso da:
GUARINO AVV. ANDREA
LIBONATI AVV. BERARDINO
TESAURO AVV. CLAUDIO
TOFFOLETTO AVV. ALBERTO
D’AMELIO PIERO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DELLA VITE N.7
presso
D’AMELIO PIERO
contro
AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
e nei confronti di
SOC ALBACOM SPA
rappresentato e difeso da:
CAIAZZO AVV. RINO
PESCE AVV. GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA
VIA XX SETTEMBRE, 1
presso
PESCE AVV. GIOVANNI
e nei confronti di
ASSOCIAZIONE PROVIDERS INDIPENDENTI ASSOPROVIDER
rappresentato e difeso da:
SARZANA DI SANT’IPPOLITO AVV. CARLO
BARBON GIANCARLO
con domicilio eletto in ROMA
VIA CESARE BECCARIA, 16
presso
SARZANA DI SANT’IPPOLITO AVV. CARLO
e nei confronti di
SOC COLT TELECOM SPA
rappresentato e difeso da:
CAIAZZO AVV. RINO
PESCE AVV. GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA
VIA XX SETTEMBRE, 1
presso
CAIAZZO AVV. RINO
e nei confronti di
SOC CONSIP SPA
rappresentato e difeso da:
OLIVIERI AVV. GUSTAVO
STELLA RICHTER AVV. PAOLO
con domicilio eletto in ROMA
V.LE G. MAZZINI, 11
presso
STELLA RICHTER AVV. PAOLO
e nei confronti di
SOC FASTWEB SPA
rappresentato e difeso da:
RISTUCCIA AVV. RENZO
LIBERTINI AVV. MARIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA E. Q. VISCONTI, 20
presso
RISTUCCIA AVV. RENZO
e nei confronti di
SOC TISCALI SPA
rappresentato e difeso da:
CAIAZZO AVV. RINO
PESCE AVV. GIOVANNI
con domicilio eletto in ROMA
VIA XX SETTEMBRE, 1
presso
PESCE AVV. GIOVANNI
e nei confronti di
SOC WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
rappresentato e difeso da:
SANTAMARIA AVV. ALBERTO
ROBERTI AVV GIAN MICHELE
DE VITA MANFREDI
BISCARETTI AVV. CLAUDIO
con domicilio eletto in ROMA
FORO TROIANO 1/A
presso
ROBERTI AVV. GIAN MICHELE
e con l’intervento ad opponendum di
ASSOCIAZIONE NAZ. CITTADINI EUROPEI
rappresentato e difeso da:
GIURDANELLA AVV. CARMELO
SCORZA AVV. GUIDO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DI MONTE GIORDANO N. 36
presso
SCORZA AVV. GUIDO
e con l’intervento ad opponendum di
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS
rappresentato e difeso da:
VALLI ANDREA
FIENGA AVV. SERGIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEL QUIRINALE,26
presso
STUDIO LEGALE CLMV
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento 16 novembre 2004, notificato il successivo giorno 19, emesso a conclusione del procedimento A351 con il quale lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato:
* che le condotte poste in essere da Telecom Italia S.p.A. nei mercati rilevanti dei servizi finali allutenza aziendale, consistenti nellapplicare condizioni contrattuali contenenti clausole di esclusiva, penalizzazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa e clausole equivalenti quanto agli effetti a clausole inglesi, costituiscono violazioni molto gravi dellarticolo 3, lettera b), della legge n. 287/90″;* che le condotte poste in essere da Telecom Italia s.p.a. nella formulazione alla clientela aziendale di condizioni economiche e tecniche non replicabili dai concorrenti, configurabili come pratiche discriminatorie sui mercati rilevanti dei servizi intermedi, consistenti nellapplicare ai propri concorrenti condizioni economiche e tecniche peggiorative rispetto a quelle praticate alle proprie divisioni commerciali, costituiscono violazioni molto gravi dellart. 3, lettere b) e c), della legge n. 287/90″;
e ha disposto:
– che Telecom Italia s.p.a. ponga immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza di cui alle precedenti lettere a) e b), dando comunicazione allAutorità delle misure adottate per la cessazione delle infrazioni entro 90 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
– che, in ragione della gravità dei comportamenti tenuti, per le infrazioni di cui alla lettera a), a Telecom Italia s.p.a. è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 76 milioni di euro;
– che, in ragione della gravità dei comportamenti tenuti, per le infrazioni di cui alla lettera b), a Telecom Italia s.p.a. è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 76 milioni di euro;
nonchè per lannullamento di tutti gli atti collegati e connessi, presupposti e conseguenti ed in particolare, per quanto di ragione del parere espresso dallAGCom sulla proposta di provvedimento finale dellAGCM nonchè, sempre per quanto di ragione, la delib. 152/02/CONS dellAGCom.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS
ASSOCIAZIONE NAZ. CITTADINI EUROPEI
ASSOCIAZIONE PROVIDERS INDIPENDENTI ASSOPROVIDER
SOC ALBACOM SPA
SOC COLT TELECOM SPA
SOC CONSIP SPA
SOC FASTWEB SPASOC TISCALI SPA
SOC WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
Udito il relatore Cons. GERMANA PANZIRONI e uditi altresì per le parti gli avv.ti A. Guarino, B. Libonati, C. Tesauro, A. Toffoletto, P. DAmelio, D. Del Gaizo, R. Caiazzo, G. Pesce, C. Sarzana di SantIppolito, G. Barbon, G. Olivieri, P. Stella Richter, R. Ristuccia, M. Libertini, A. Santamaria, G.M. Roberti, M. De Vita, C. Giurdanella, A. Valli, S. Fienga;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che i presupposti di indifferibilità e durgenza per la pronuncia cautelare sussistono soltanto per la parte del provvedimento impugnato che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria;
Considerato che, nei suddetti limiti, alla stregua dellesame preliminare della questione e in pendenza della decisione di merito, peraltro imminente, la domanda di sospensione deve essere accolta in quanto dallesecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe un pregiudizio grave ed irreparabile alla società ricorrente, data la rilevante entità della sanzione medesima;
P.Q.M.
accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, limitatamente alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 16 Febbraio 2005
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2005