Penale

Friday 19 February 2010

ancora sulla legittima difesa

Cassazione – Sezione prima – sentenza 24 novembre 2009 – 27 gennaio 2010, n. 3464
Presidente Chieffi – Relatore Cassano
Ricorrente Narcisio

Ritenuto in fatto


1. Il 15 maggio 2008 la Corte d’assise di Ivrea dichiarava Pasquale Narcisio responsabile dei delitti di omicidio volontario aggravato in danno di Adamo Trompino, esclusa la premeditazione, e di porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo e, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 c.p. e con la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di venticinque anni di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
2. Il 25 marzo 2009 la Corte d’assise d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava la già concessa attenuante della provocazione equivalente alla recidiva contestata e rideterminava la pena inflitta a Pasquale Narcisio in ventidue anni di reclusione. Confermava nel resto la decisione di primo grado.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che l’11 febbraio 2007, all’interno del bar “La sportiva”, situato in San Giusto Canavese, si verificava un diverbio tra Pasquale Narcisio e Adamo Trompino, cui assistevano i testi Luigi Manzoni, Angelo Riviera e, in parte, Rosa De Glaudi. Il litigio, originato dalle accuse rivolte da Narcisio a Trompino di avere avuto una relazione con una ragazza durante un periodo di separazione dalla moglie, ben presto degenerava, tant’è Trompino, dopo prelevato un cacciavite dall’auto, rincorreva Narcisio, nel frattempo salito sulla sua autovettura Golf, con questo rompeva il vetro della macchina, sfidava l’avversario a scendere e cercava di aggredirlo. Narcisio, a sua volta, bloccava l’uscita dal parcheggio della “Saab” di proprietà di Trompino e con la parte frontale sinistra della “Golf” urtava il vertice anteriore destro della “Saab” che, per l’effetto, finiva, con “effetto domino”, contro l’auto “Clio” di Manzoni.
Subito dopo Trompino si allontanava dalla zona del bar insieme con la moglie e il figlio, dirigendosi verso la cascina della famiglia Narcisio, dove lo aspettavano gli altri figli. Qui giunto, urtava volontariamente con la parte posteriore sinistra della “Saab” il vertice posteriore destro dell’auto di Narcisio, lì parcheggiata, la quale in conseguenza dell’urto violento andava a sbattere contro la recinzione. Poco dopo sopraggiungeva Narcisio che, dopo avere prelevata da una “Fiat Punto” parcheggiata nelle vicinanze una pistola cal. 7,65, iniziava a esplodere numerosi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di Trompino, avvicinandosi progressivamente all’auto su cui quest’ultimo si trovava in procinto di ripartire; gli ultimi quattro colpi, sparati dall’imputato da distanza ravvicinata contro la zona toracico – addominale della vittima, ne cagionavano la morte, intervenuta per shock emorragico ed insufficienza respiratoria per massivo emotorace bilaterale.
I giudici ritenevano provata la responsabilità dell’imputato sulla base degli accertamenti medico-legali, balistici, dei rilievi tecnici, delle deposizioni testimoniali di Luigi Manzoni, Angelo Riviera, Rosa De Glaudi (moglie di Adamo Trompino), di Carla Vailatti, di Irma De Glaudi e delle stesse parziali ammissioni dell’imputato.
La sentenza impugnata escludeva, anche sotto il profilo putativo, l’ipotesi della legittima difesa invocata dalla difesa, osservando che, al momento in cui l’imputato aveva esploso i colpi, non sussisteva alcun pericolo attuale per la sua incolumità e per quella dei suoi familiari, che non vi era alcuna necessità della reazione, atteso che la vittima già si trovava sulla sua macchina in procinto di partire e non era armata e, infine, che, in mancanza di qualsiasi timore per la propria incolumità fisica, l’uso dell’arma per reagire al danneggiamento dell’autovettura esulava da qualsiasi rapporto di proporzione. L’assenza radicale dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in particolare della necessità di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impediva di ravvisare anche l’eccesso colposo nella medesima scriminante.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, il giudice d’appello riteneva non condivisibile la scelta del giudice di prime cure di applicare l’art. 63 c.p., operando sia la diminuzione per l’attenuante riconosciuta sia l’aumento per la recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. e osservava che, nel caso in esame, andava applicato il novellato art. 69 c.p. con conseguente divieto di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante ai sensi del quinto comma della citata disposizione che, per determinati delitti di particolare allarme sociale ivi elencati, tra cui rientra quello in esame, impone l’aumento di pena.
4. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale formula le seguenti censure.
Deduce, innanzitutto, violazione dell’art. 415 – bis c.p.p. per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini all’avv. Carraro, nominato dall’imputato quale proprio legale di fiducia nel corso delle indagini preliminari, non potendosi desumere la reale volontà dell’imputato dalla sola indicazione del numero di registro generale (corrispondente nel caso di specie a quello della procedura incidentale) nell’ambito della nomina effettuata presso l’ufficio matricola del carcere, essendo necessario far prevalere su considerazioni meramente formali, l’effettiva volontà dell’imputato di essere assistito da due difensori di fiducia.
Lamenta, in secondo luogo, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del reato di omicidio volontario in quello di omicidio colposo, avendo ecceduto per colpa l’imputato nell’esercizio della causa di giustificazione della legittima difesa putativa, tenuto conto della condotta aggressiva e violenta serbata da Trompino nel cortile dell’abitazione dei Narcisio.
Si duole, infine, dell’erronea esclusione della prevalenza della già concessa attenuante di cui all’art. 62 n. 2 c.p. sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p., atteso il chiaro disposto dell’art. 69, comma 4., c.p. che richiama il solo comma quarto dell’art. 99, comma quarto, c.p.. Argomenta in proposito che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il divieto di analogia in malam partem e sarebbe irragionevole, in quanto impedirebbe al giudice di adeguare la pena al fatto concreto in presenza di circostanze attenuanti di particolare intensità.


Osserva in diritto


Il ricorso non è fondato.
1. Con la prima censura il Collegio è chiamato ad affrontare la questione se sia produttiva di effetti nel procedimento principale la nomina di un difensore di fiducia effettuata dalla parte con specifico riferimento al segmento della procedura incidentale dinanzi al giudice di legittimità e se, di conseguenza, siano affetti da nullità il processo e la sentenza di primo grado in conseguenza dell’omesso avviso al predetto legale dell’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.
1.1. In proposito il Collegio ritiene che, attesa la peculiare fisionomia strutturale e funzionale del procedimento incidentale de libertate, costituente un autonomo sotto-sistema in sé concluso, parallelo e distinto rispetto al processo principale (Cass., Sez. I, 1 febbraio 2000, n. 768, rv. 216078), la nomina, da parte dell’imputato, di un difensore di fiducia specificamente deputato ad assisterlo in via esclusiva nel segmento processuale della procedura incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione rientra nelle facoltà attribuite all’imputato, quale espressione di una più ampia strategia difensiva e della pienezza ed effettività del diritto sancito dall’art. 24 Cost., e non è automaticamente produttiva di effetti anche nel procedimento principale, sempre che siano acquisite circostanze di fatto univoche della volontà dell’imputato in tal senso (Cass., sez. IV, 16 luglio 1996, n. 1874, rv. 205981).
Tale conclusione appare coerente con i principi anche di recente enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 27 giugno 2001, n. 33540, rv. 219230) che, nell’ambito di un’articolata ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità maturati in relazione a diverse situazioni processuali, attribuiscono uno specifico e prevalente rilievo alla ricostruzione della volontà dell’imputato di essere assistito da uno o più difensori di fiducia.
Essa trova ulteriore conforto esegetico in un consolidato indirizzo interpretativo per il quale la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’imputato nell’ambito del giudizio di merito non spiega effetti né nel procedimento di esecuzione (Cass. Sez. I, 22 maggio 2003, rv. 225499) né in quello di sorveglianza (Cass., sez. I, 21 novembre 2000, n. 6318, rv. 218030; Cass. sez. I, 28 marzo 2001, n. 20528, rv. 219002; Cass., sez. I, 9 maggio 2002, n. 25039, rv. 221591; Cass., sez. I, 18 maggio 2005, n, 21352, rv. 231962), e, infine, la designazione del legale di fiducia operata nel procedimento di esecuzione non è produttiva di effetti con riferimento a quello di sorveglianza (Cass., sez. I, 30 novembre 2004, rv. 230540). Relativamente all’ordinamento penitenziario è stato altresì affermato che il mandato difensivo conferito a suo tempo in relazione al procedimento di concessione di una misura alternativa alla detenzione non conserva la sua efficacia anche nell’ambito del procedimento di revoca, attesa l’autonomia dei due procedimenti (Cass., sez. I, 11 gennaio 1995, n. 71, rv. 200853).
Di conseguenza, valorizzando, da un lato, l’espressa e inequivoca manifestazione della volontà dell’imputato, meritevole di particolare, specifico rilievo e, dall’altro, la peculiare connotazione strutturale e funzionale del procedimento incidentale in tema di misure cautelari personali, è possibile affermare che non determina la nullità del procedimento di primo grado e della relativa sentenza l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 – bis c.p.p. al difensore di fiducia, nominato dall’imputato con espresso, esclusivo riferimento alla fase di legittimità della procedura de libertate.
1.2. La sentenza impugnata appare conforme ai principi in precedenza enunciati, laddove, con puntuale richiamo alle emergenze processuali, ha evidenziato che non sussiste la dedotta nullità, conseguente all’omesso notifica dell’avviso di conclusione delle indagini all’avv. Carraro, atteso che Pasquale Narcisio aveva proceduto a tale investitura fiduciaria con esclusivo riferimento al procedimento incidentale de libertate instaurato dinanzi al giudice di legittimità, indicando nella nomina effettuata presso l’ufficio matricola del carcere il solo numero di registro generale corrispondente alla predetta procedura e la Corte di Cassazione quale unica Autorità giudiziaria procedente.
2. Anche la seconda censura non è fondata.
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore – che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta responsabilità di cui all’art. 59, comma ultimo, c.p. quando sia determinato da colpa – deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d’animo dell’agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l’errore stesso. Essa, pertanto, può configurarsi se e in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l’azione della difesa venga a estrinsecarsi.
Alla luce di questi principi, nel caso in esame, correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della legittima difesa putativa, in quanto la situazione in cui venne a trovarsi l’imputato era tale da non legittimare l’insorgere nello stesso di un errore circa l’esistenza di una situazione di pericolo, tenuto conto del fatto che: a) Trompino non possedeva alcuna arma da sparo; b) al momento in cui Narcisio iniziò a sparare non era in atto nei suoi confronti alcuna aggressione;
c) i due colpi successivi vennero esplosi dal ricorrente durante l’avvicinamento all’auto a bordo della quale si trovava la vittima disarmata; d) gli ultimi due e più micidiali colpi furono sparati da Narcisio dentro l’auto, mentre la vittima era ormai accasciata e inerme e, quindi, totalmente inoffensiva
3. Quanto all’omesso riconoscimento dell’eccesso colposo in legittima difesa occorre sottolineare che esso può configurarsi quando sussista una sproporzione – riferibile all’errore colposo – tra l’azione dell’imputato e i limiti della necessità difensiva; è dunque suo presupposto una situazione tale da giustificare una difesa, ossia è presupposta la sussistenza di tutti gli estremi della scriminante in parola.
La sentenza impugnata ha giustamente sottolineato, in proposito, l’assenza di elementi oggettivi tali da potere fare ritenere a Narcisio di versare in una situazione di pericolo per la vita, in particolare alla luce del fatto che la vittima era disarmata a bordo dell’auto, cui l’imputato si avvicinò progressivamente sparando colpi d’arma da fuoco contro parti vitali del corpo e, infine, che gli ultimi due colpi mortali vennero sparati, quando ormai Trompino, gravemente ferito, non era più in grado di porre in essere qualunque forma di reazione, tale da ingenerare nell’imputato obiettivi timori per la sua incolumità fisica.
Inoltre, in conformità con i principi in precedenza enunciati, è da evidenziare che non ricorrevano neppure i presupposti per affermare che Narcisio fosse colposamente incorso nell’errore inabilità: l’imputato, infatti, pur essendo consapevole del fatto che Trompino, accasciato, ferito e disarmato non era in condizione di nuocere, ebbe ad esplodere da una distanza ravvicinata al suo indirizzo colpi d’arma da fuoco nella piena consapevolezza delle conseguenze letali scaturenti dall’utilizzo di un’arma, dotata delle caratteristiche tecniche di quella in suo possesso, contro parti vitali del corpo di una persona inerme.
4. Priva di pregio è anche l’ultima censura.
L’art. 99, quinto comma, c.p. stabilisce che, per i delitti indicati all’art. 407, secondo comma, lett. a), c.p., l’aumento di pena per la recidiva è “obbligatorio”. L’espressa enunciazione dell’obbligatorietà dell’aggravante e del relativo aumento di pena in considerazione della tipologia e della natura dei reati e l’interpretazione logico – sistematica dell’intera disposizione, effettuata alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 192 del 2007), rendono evidente che, limitatamente all’ipotesi disciplinata dal quinto comma dell’art. 99 c.p., il legislatore ha voluto prevedere una circostanza vincolata sia nell’an che nel quantum. Invero, nel caso di cui al quinto comma dell’art. 99 c.p. il rilievo oggettivo, costituito dalla presenza di una pluralità di condanne, si connota e si qualifica, sotto il profilo valutativo, per la particolare tipologia dei delitti indicati all’art. 407, secondo comma, lett. a), c.p.p., espressivi, in chiave retributiva, di maggiore rimproverabilità personale e di pericolosità sociale, tali da giustificare l’applicazione di un differente, severo regime sanzionatorio. La scelta legislativa si colloca, pertanto, all’interno del giudizio sulla gravità del reato e, segnatamente, sulla colpevolezza, atteso che tale tipo di recidiva, ponderato insieme a tutti i tratti caratteristici dello specifico episodio illecito, esprime, oltre ad un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell’ordinamento e all’assenza di ripensamento critico a seguito della precedente condanna, una risoluzione criminosa più consapevole e determinata e una più elevata pericolosità sociale, tenuto conto della natura del reato. In coerenza con l’intero sistema penale, tale complessiva valutazione influenza la commisurazione della pena attraverso il riconoscimento dell’aggravante in questione (Cass., sez. IV, 28 giugno 2007, n. 39134, rv. 237271).
Questa interpretazione non determina, peraltro, un meccanismo rigidamente presuntivo, confliggente con i principi costantemente enunciati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 1 del 1972; sent. n. 110 del 1974; sent. n. 139 del 1982; sent. n. 313 del 1990; sent. n. 192 del 2007), in quanto l’irrogazione della sanzione viene, comunque, a collocarsi nell’area del controllo giudiziale di razionalità, fondato sulla ponderata valutazione di tutti gli indicatori di gravità desunti dai parametri normativi e dalle peculiarità del caso concreto.
Per quanto riguarda il reato circostanziato, la determinazione della pena si articola in due momenti, tra loro intimamente connessi come parti di un medesimo procedimento: l’individuazione delle circostanze e la ponderazione comparativa tra quelle di segno contrario ai sensi dell’art. 69 c.p.. L’interpretazione di quest’ultima disposizione in una linea di coerenza sistematica con i criteri ermeneutici in tema di art. 99, quinto comma, c.p., in precedenza illustrati, e con i principi enunciati in numerose decisioni della Corte Costituzionale (sent. nn. 28, 38, 194 del 1985) consente di affermare che il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. non può spingersi al punto tale da elidere una circostanza aggravante, come quella di cui all’art. 69, quinto comma, c.p., che il legislatore ha previsto come obbligatoria sia nell’an che nel quantum, e che, quindi, l’apprezzamento della personalità del colpevole e dell’entità del fatto, onde consentire l’adattamento della pena al caso concreto, non può, in ogni caso, prescindere dalla valutazione della più elevata pericolosità sociale correlata alla particolare tipologia del reato commesso (ricompreso nell’elenco di cui all’art. 407, comma secondo, lett. a, c.p.p.) e alla più intensa, consapevole risoluzione criminosa di cui esso è espressione insieme con il peculiare vissuto criminale dell’autore del fatto (cfr. in senso analogo Cass., sez., I, 15 aprile 2008, n. 17313, rv. 239620). Non si tratta, quindi, di interpretare estensivamente in malam partem l’art. 69, comma quarto, c.p., come sostenuto dal ricorrente, quanto, piuttosto, di leggere questa disposizione nel contesto di una trama interpretativa unitaria che conservi il significato delle altre disposizioni, oggetto della contestuale novella normativa (l. n. 251 del 2005) e garantisca l’effettività del loro ambito applicativo.
In base a quanto sinora esposto la sentenza impugnata è esente dai vizi denunziati, laddove ha correttamente evidenziato che la contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la tipologia del delitto ascritto a Narcisio – incluso tra quelli previsti dall’art. 407, comma secondo, lett. b), c.p.p. – non consentivano il giudizio di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante contestata e ritenuta dal giudice.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.