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Friday 07 March 2003

Ancora in tema di legge Bossi – Fini ed extracomunitari. Per la Cassazione è illegittimo il provvedimento di espulsione assunto prima dell’ entrata in vigore della nuova legge, se l’ interessato non è stato sentito dal Giudice. Cassazione – Sezione prima

Ancora in tema di legge Bossi Fini ed extracomunitari. Per la Cassazione è illegittimo il provvedimento di espulsione assunto prima dellentrata in vigore della nuova legge, se linteressato non è stato sentito dal Giudice

Cassazione Sezione prima civile sentenza 20 novembre 2002-4 marzo 2003, n. 3154

Presidente De Musis relatore Spirito

Pm Pivetti difforme ricorrente Ayed Samir controricorrente Prefettura di Catanzaro

Svolgimento del processo

Nel respingere lopposizione proposta da Ayed Samir avverso il provvedimento prefettizio di espulsione del 18 ottobre 2001, il Tribunale di Lamezia Terme, premesso di aver «richiamato il verbale di audizione dello straniero sentito in data 20 ottobre 2001 presso il centro di permanenza temporanea e assistenza di Lamezia Terme», ha spiegato che lappartenenza ad una delle categorie indicata dallarticolo 1 della legge 1423/56 (appartenenza che, ai sensi dellarticolo 13, secondo comma, lettera c) del decreto legislativo 286/98 costituisce presupposto dellespulsione prevista dal prefetto) non va accertata dallAg, bensì dalla stessa pubblica amministrazione, costituendo tale accertamento il presupposto dellesercizio dei poteri ad essa attribuiti; che tale autonoma valutazione è palesemente fondata sulla condanna penale irrogata e scontata dallinteressato; che, anche se lespulsione fosse stata fondata sul presupposto di cui alla lettera b) del secondo comma dellarticolo 13 del citato decreto legislativo (lessersi trattenuto lo straniero nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo), circostanza comunque esclusa, sarebbero inidonee ai fini probatori le dichiarazioni non provenienti da soggetti che per la loro qualità siano in condizioni di garantire lobiettività del dichiarato (con particolare riguardo alla determinazione della data di arrivo in Italia ed alla situazione familiare).

Avverso il provvedimento del Tribunale di Lamezia Terme lAyed Samir propone ora ricorso per cassazione, svolto in cinque motivi. Si difende con controricorso lAvvocatura generale dello Stato per la Prefettura di Catanzaro.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, dopo avere elencato le tre ipotesi dellarticolo 1 della legge 1423/56 (richiamate dallarticolo 13, comma secondo, lettera c) del decreto legislativo 286/98), sostiene che da nessuna di quelle si evince che lesistenza di una condanna penale costituisca presupposto dellespulsione disposta dal prefetto e che da nessun elemento di fatto può dedursi che egli fosse dedito a traffici delittuosi o che vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose.

Con il secondo motivo viene censurata lomessa motivazione in relazione a quel punto del provvedimento impugnato in cui, pur dandosi che latto amministrativo non era fondato sul presupposto di cui alla lettera b) del secondo comma dellarticolo 13 del decreto legislativo 286/98, viene affermata linidoneità ai fini probatori delle dichiarazioni prodotte dallo straniero.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione dellarticolo 28, terzo comma, del decreto legislativo 286/98 e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché lomessa motivazione circa la contrarietà dellespulsione dello straniero al primario interesse dei suoi figli minori presenti sul territorio italiano.

Con il quarto motivo viene censurata lomessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione da cinque a tre anni del periodo di divieto di rientro in Italia.

Nel quinto motivo il cui esame è preliminare rispetto a quello di tutti gli altri si lamenta la violazione dellarticolo 13, comma 9, del decreto legislativo 286/98 e si censura il provvedimento impugnato per aver deciso senza previamente sentire linteressato (benché questi avesse chiesto al personale del centro di accoglienza di essere accompagnato alludienza fissata per essere ascoltato). Si sostiene, altresì, che a nulla può valere la circostanza che lo stesso sia stato sentito più di venti giorni prima delludienza presso il suddetto centro, senza la presenza del difensore e dellinterprete. Decidere senza prima fissare ludienza di comparizione delle parti avrebbe comportato limpossibilità per il ricorrente di far valere lillegittimità del provvedimento di espulsione.

Il motivo è fondato e va accolto.

Il comma nono dellarticolo 13 del decreto legislativo 286/98, stabilisce (nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge 189/02, applicabile alla fattispecie nella qualità di disposizione normativa processuale) che il giudice accoglie o rigetta il ricorso proposto contro il provvedimento prefettizio despulsione, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, «sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Cpc».

Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato la necessità che sia sentito linteressato (tra le varie, cfr. Cassazione 10303/02; 15413/01; 13865/01; 14902/00), desumibile sia dalla trascritta disposizione normativa, sia (dato il carattere indubbiamente contenzioso del procedimento) dallo stesso principio del contraddittorio che impone (articolo 4 del decreto legislativo 113/99, che introduce larticolo 13bis nel decreto legislativo 286/98) la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione delludienza in camera di consiglio allautorità emittente. Decreto che, peraltro, va comunicato allo straniero per ragioni di coerenza con il modello procedimentale richiamato (gli articoli 737 e seguenti Cpc impongono laudizione degli interessati), nonché per fatto che larticolo 3, comma primo, del Dpr 394/99, dispone che «le comunicazioni dei provvedimenti dellautorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal Testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio».

La audizione prescritta nei suddescritti termini o modi di legge non può ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, tanto meno dallaudizione avvenuta ad opera dellautorità amministrativa presso il centro di accoglienza.

La violazione dellobbligo di audizione dellespulso comporta la cassazione del provvedimento impugnato, con effetto assorbente rispetto agli altri motivi, il cui esame va rimesso, sentito linteressato, al giudice di rinvio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, nella persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.