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Ancora in tema di autovelox. I chiarimenti del Ministero dell’ Interno. MINISTERO DELL’ INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL’ IMMIGRAZIONE – Circolare 8 apri
Ancora in tema di autovelox. I chiarimenti del Ministero dellInterno
MINISTERO DELLINTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELLIMMIGRAZIONE – Circolare 8 aprile 2003 n. 300/A/1/41198/101/3/3/9 – Oggetto: Direttive per lutilizzazione e linstallazione dei dispositivi dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Precisazioni.
Circ. n. 300/A/1/41198/101/3/3/9
Roma, 8 aprile 2003
Agli uffici territoriali di Governo – Loro sedi
Al Commissariato di Governo per le province autonome di Trento-Bolzano
Alla Presidenza della Regione autonoma della Valle dAosta Aosta
e, per conoscenza,
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Scientifici ROMA
Dipartimento per lAmministrazione Penitenziaria ROMA
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Corpo Forestale dello Stato ROMA
Al Comando Generale dellArma dei Carabinieri ROMA
Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA
Alle Questure della Repubblica LORO SEDI
Ai compartimenti della Polizia Stradale LORO SEDI
Al C.A.P.S. CESENA
AllA.N.C.I. Via dei Prefetti, 16 – 00186 ROMA
AllU.P.I. Piazza Cardella, 4 00186 ROMA
OGGETTO: Direttive per lutilizzazione e linstallazione dei dispositivi dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Precisazioni.
Si fa seguito alla nota n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, per fornire un indirizzo interpretativo ai numerosi quesiti riguardanti la normativa in oggetto, ed in particolare i seguenti argomenti:
– la procedura di individuazione delle strade per linstallazione di sistemi di rilevamento con particolare riferimento alle strade urbane di quartiere ed alle strade locali;
– la possibilità di contestare violazioni diverse dagli artt. 142 e 148 del c.d.s., attraverso sistemi di rilevamento da remoto e, segnatamente, la fattispecie di cui allart. 146 del c.d.s.;
– linformazione allutenza mediante lutilizzo di segnali speciali.
Dalla corretta lettura del 1° comma dellart. 4 si evince che lambito territoriale di utilizzo dei citati dispositivi è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento in virtù di un esplicito riferimento al codice della strada. La procedura di individuazione di cui al successivo comma 2, concernente le strade diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, proprio per lespresso richiamo al comma 1 del medesimo articolo 4.
Pertanto la mancanza nel 2° comma dellart. 4 della legge 1.8.2002, n. 168, che ha convertito il D.L. 20.6.2002, n. 121 di un riferimento formale che escluda le strade urbane di quartiere e le strade locali dallambito di applicazione della citata procedura, non rileva ai fini di una diversa interpretazione.
A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dellart. 2, comma 2, lett. c del codice della strada come “extraurbane secondarie”, quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui allart. 2, comma 2, lett. D, E,, o F, a seconda della caratteristiche e a prescindere dallEnte che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa.
Nellipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è ammessa linstallazione di sistemi di rilevamento senza procedere allimmediata contestazione, viceversa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, essa è ammessa previa individuazione puntuale da parte del Prefetto nel tratti di strada ai sensi della legge 1.8.2002 n. 168.
Per quanto riguarda la seconda questione, concernente limpiego di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse dal superamento dei limiti di velocità e dei divieti di sorpasso, si sottolinea che il 1° comma dellart. 4 consente espressamente tale possibilità soltanto per le trasgressioni agli artt. 142 e 148 c.d.s.
Pertanto lutilizzazione di dispositivi e di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse appare, al momento, illegittima.
Per quanto riguarda la terza questione concernente linformazione dellutenza dellutilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo, si ribadisce che essa può essere data con qualsiasi strumento disponibile, come precisato al punto 7 della nota n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, ed è pertanto escluso lobbligo di ricorrere a specifica segnaletica come unica modalità di informazione allutenza, ai sensi dellart. 77, comma 5 del Reg.to di Esec.ne del c.d.s.
La problematica è comunque allattenzione di questUfficio per individuare, dintesa con i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale con caratteristiche rispondenti alla normativa.
Si fa infine presente che per le strade individuate dal Prefetto nel territorio provinciale, il provvedimento che consente lutilizzo dei dispositivi indicati in oggetto, deve sempre recare la progressiva chilometrica di inizio e fine, anche se riguarda lintera tratta stradale.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente agli uffici e comandi di Polizie Municipali e di trasmettere a questUfficio copia dei decreti adottati.
IL CAPO DELLA POLIZIA