Penale

Tuesday 13 June 2006

Anche un bacio sul collo può integrare violenza sessuale.

Anche un bacio sul collo può integrare violenza sessuale.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.19808/2006 (Presidente: G. De Maio; Relatore: A. Fiale)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 18/10/2002, confermava la sentenza 29/9/2000 del Tribunale di San Remo, che aveva affermato la penale responsabilità di G. G. in ordine al reato di cui:

agli artt. 609 bis e 61, n.9, cod. pen. (perché, abusando delle proprie qualità di assistente capo della Polizia di Stato e comandante di una pattuglia, costringeva la collega C. R. a subire atti sessuali consistiti in baci sul collo e tentativi di baci sulla bocca, dopo averla stretta a sé – in San Remo, il 10/6/1994).

e, riconosciute sia la diminuente di cui al 3° comma dell’art.609 bis cod. pen. Sia le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena principale di anni uno e mesi due di reclusione ed alla pena accessoria di legge, con i doppi benefici.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del G., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito l’insussistenza del reato per carenza della connotazione oggettiva, in quanto la sfera sessuale della parte offesa non sarebbe stata attinta dalle condotte contestate, consistenti in mere “avances” non incidenti sulla libertà di determinazione sessuale della donna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

Con riferimento alla condotta tipica del reato di “violenza sessuale” devono ribadirsi le considerazioni già svolte da questa Corte Suprema nella sentenza 23/9/2004 n.37395, ove è stato posto in rilievo che l’individuazione di tale condotta si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione “atti sessuali”, di cui alla legge 15/2/1996, n.66, in quanto l’art.609 bis cod. pen. (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie unitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt.519 e 521, individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della “congiunzione carnale” e degli “atti di libidine violenti”, il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità “costringe” taluno a compiere o a subire “atti sessuali”.

In ordine al problema dell’individuazione del minimum di condotta penalmente rilevante perché resti integrato il delitto di violenza sessuale, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che il concetto attuale di “atti sessuali” è semplicemente la somma dei concetti previgenti di congiunzione carnale e atti di libidine (vedi Cass., Sez. III, 3/11/1999, n.2941, P.G. in proc. Carnevali).

Punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare e la condotta vietata dall’art.609 bis cod. pen. ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni inferiorità fisica o psichica – oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.

Le finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che è caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (vedi Cass., Sez. III, 10/4/2000, n.4402, Rinaldi).

Non possono qualificarsi, pertanto, come “atti sessuali” – nel senso richiesto dalla norma incriminatrice in esame – tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell’esibizionismo, del feticismo, dell’autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del “voyeurismo”) ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest’ultima o (ricorrendone i presupposti) al sentimento pubblico del pudore (vedi cass., Sez. III, 3/11/1999, n.2941, P.G. in proc.Carnevali).

Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute “erogene” (stimolanti dell’istinto sessuale) dalla scienza medica, psicologica ed antropologico – sociologica (vedi Cass., Sez. III, 1/12/2000, n.12446, Gerardi; 30/3/2000, n.4005, Alessandrini; 27/11/1999, n.1137, De Marco; 5/6/1998, n.6652, Di Francia).

Questa Corte, inoltre, ha già prestato adesione (con la sentenza n.37395/2004) all’orientamento dottrinario secondo il quale “le fattispecie incriminatrici, per loro stessa natura, implicano una valutazione umana e sociale, culturalmente condizionata, dei comportamenti presi in considerazione”, sicché deve convenirsi che “la determinazione di ciò che è sessualmente rilevante in materia penale non può in realtà prescindere dal riferimento al costume e alle rappresentazioni culturali di una collettività determinata in un determinato momento storico”.

Non basta, dunque, talvolta, il solo riferimento alle parti anatomiche aggredite dal soggetto attivo e/o al grado di intensità fisica del contatto instaurato, non potendo trascurarsi la valenza significativa dell’intero “contesto” in cui il contatto si realizza e la complessa dinamica intersoggettiva si sviluppa in una situazione che, oltretutto, è connotata dalla presenza di fattori coartanti. Più aderente alla logica dell’apprezzamento penalistico va considerato, conseguentemente, un approccio interpretativo di tipo sintetico, volto cioè a desumere il significato della violenza sessuale da una valutazione complessiva di tutta la vicenda sottoposta a giudizio.

Appare opportuno ricordare, infine, che – secondo parte della dottrina – il concetto di violenza è ben diverso da quelli della sorpresa e dell’insidia, sicché non realizzerebbero violenza sessuale gli atti non violenti ma attuati di sorpresa, pure essendo manifestazioni di immoralità e spesso di degenerazione, riconducibili eventualmente ad altre ipotesi di reato.

La giurisprudenza di questa Corte, invece, è orientata nel senso che la violenza richiesta per l’integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo (vedi Cass., Sez. III, 1/2/2001, n.3990).

Nella fattispecie in esame i giudici del merito si sono correttamente attenuti ai principi di diritto dianzi enunciati e le condotte tenute dal G. nei confronti della donna, che svolgeva con lui servizio istituzionale di pattuglia, sono state valutate in relazione all’intero contesto in cui i comportamenti si sono realizzati.

Risulta accertato, invero, che:

la R. fu comandata dall’imputato di raggiungere, in ora notturna, una spiaggia isolata e, che ivi giunti, dopo avere spento il motore dell’autovettura di servizio, quegli di sorpresa la strinse a sé e tentò di baciarla, provocando l’immediata reazione di lei, che si divincolò ed allontanò il collega “mettendogli una mano sulla bocca”;

seguì un nuovo ordine di portarsi su uno spiazzo panoramico, ove per la seconda volta l’imputato repentinamente strinse la donna con forza tra le braccia, baciandole il collo, a fronte dell’aperto dissenso da lei manifestato.

Condotte rapide ed insidiose, idonee ad offendere la libertà di autodeterminazione sessuale della R., poste in essere nella piena consapevolezza di u rifiuto inequivocamente e reiteratamente palesato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt.607, 615 e 616 c.p.p.,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 26/1/2006.

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2006.